Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26435 del 17/10/2019

Cassazione civile sez. I, 17/10/2019, (ud. 12/07/2019, dep. 17/10/2019), n.26435

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26459/2018 proposto da:

A.H., elettivamente domiciliato in Roma Piazza Don G.

Minzoni, 9 presso lo studio dell’avvocato Luponio Riccardo che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

Ministero degli Interni;

– intimato –

avverso la sentenza n. 279/2018 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 01/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12/07/2019 dal Cons. Dott. FIDANZIA ANDREA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’Appello di Ancona, con sentenza depositata in data 1.3.2018, ha confermato il provvedimento di primo grado, che ha rigettato la domanda di A.H., cittadino della Nigeria, volta ad ottenere il riconoscimento della protezione internazionale o, in subordine, della protezione umanitaria.

E’ stato, in primo luogo, ritenuto che difettassero i presupposti per il riconoscimento in capo al ricorrente dello status di rifugiato, non essendo le sue dichiarazioni state ritenute attendibili (costui aveva riferito che, rientrato nel suo villaggio da cui si era allontanato per motivi di lavoro, in conseguenza del cambiamento dei vertici politici dello stesso villaggio, lo stesso, unitamente agli altri giovani, era stato accusato di aver rapito la madre del capo villaggio, era stato quindi sottoposto ad arresti sommari, angherie fisiche e così costretto a fuggire).

Inoltre, con riferimento alla richiesta di protezione sussidiaria, la Corte d’Appello di Ancona ha evidenziato l’insussistenza del pericolo del ricorrente di essere esposto a grave danno in caso di ritorno nel paese d’origine.

Infine, il ricorrente non è stato comunque ritenuto meritevole del permesso per motivi umanitari, non essendo stata allegata una sua specifica situazione di vulnerabilità.

Ha proposto ricorso per cassazione A.H. affidandolo a quattro motivi. Il Ministero dell’Interno non ha svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo è stata dedotta l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia.

Lamenta il ricorrente la carenza ed illogicità della motivazione evidenziando quali sono le attività che il giudice adito deve svolgere nell’esaminare la domanda di protezione internazionale o umanitaria.

2. Il motivo è inammissibile.

Va osservato che, a seguito della nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, è denunciabile in cassazione solo l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti.

Il ricorrente, nel denunciare il vizio di motivazione nei termini sopra illustrati, non ha minimamente indicato le ragioni di doglianza nè con riferimento alla previgente nè all’attuale formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, limitandosi, come anticipato, ad una elencazione delle attività che deve porre in essere il giudice adito nell’esame delle domande di protezione internazionale o umanitaria.

3. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione ed errata applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3.

Lamenta il ricorrente che la Corte di merito non ha riconosciuto la protezione internazionale in relazione al difetto di attendibilità del suo racconto senza prendere in considerazione la precaria situazione delle diatribe sociali in Nigeria.

Il ricorrente è stato minacciato di morte e solo per un caso fortuito non è stato ucciso come il fratello con un machete.

4. Il motivo è inammissibile.

Il ricorrente, pur dando atto che la Corte di merito non ha trovato credibile il suo racconto – e sul punto non ha sollevato alcuna contestazione – ha dedotto di essere esposto ad un grave rischio per la propria incolumità alla luce di quegli stessi elementi attinenti alla sua vicenda personale che la Corte di merito non ha coerentemente considerato in conseguenza del giudizio di inverosimiglianza del suo narrato, con il quale il ricorrente non si è minimamente confrontato.

5. Con il terzo motivo è stata dedotta la violazione ed errata applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14.

Il ricorrente, previa illustrazione della nozione di “conflitto armato”, lamenta che in Nigeria le tensioni derivanti dagli scontri sociali e politici hanno generato gravi pericoli per l’incolumità dei cittadini ed anche la sua regione del Delta State è altamente soggetta a comportamenti inumani, come comprovato dagli arresti arbitrari, compreso quello del cugino.

6. Il motivo è inammissibile.

Va preliminarmente osservato che questa Corte ha più volte statuito che, ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, a norma del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), la nozione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, interno o internazionale, deve essere interpretata, in conformità con la giurisprudenza della Corte di giustizia UE (sentenza 30 gennaio 2014, in causa C-285/12), nel senso che il grado di violenza indiscriminata deve avere raggiunto un livello talmente elevato da far ritenere che un civile, se rinviato nel Paese o nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire detta minaccia (Cass. n. 13858 del 31/05/2018).

Nel caso di specie, la Corte di merito, citando una pluralità di fonti accreditate (quale Amnesty International), ha evidenziato l’insussistenza di una situazione di violenza indiscriminata derivante da un conflitto armato nella zona sud della Nigeria, di provenienza del ricorrente, ed il relativo accertamento costituisce apprezzamento di fatto di esclusiva competenza del giudice di merito non censurabile in sede di legittimità (sez. 1 12/12/2018 n. 32064).

Ne consegue che le censure del ricorrente, sul punto, si configurano come di merito, e, come tali, inammissibili in sede di legittimità, essendo finalizzate esclusivamente a sollecitare una rivalutazione del materiale probatorio già esaminato dai giudici di merito.

Peraltro, il ricorrente, senza contestare il giudizio inattendibilità formulato dalla Corte di merito nei suoi confronti, ha dedotto di essere esposto a rischio per la propria incolumità invocando fatti (come gli arresti illegali, tra i quali quello del proprio cugino) che il giudice di merito ha ritenuto non credibili.

7. Con il quarto motivo è stata dedotta la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3 e D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6.

Espone il ricorrente che la protezione umanitaria è offerta a soggetti esposti, in caso di rientro in patria a gravi minacce e violazioni di diritti fondamentali della persona ed evidenzia la condizione di vulnerabilità in cui si verrebbe a trovare in quanto minacciato di morte nel villaggio nativo.

8. Il motivo è inammissibile.

Va preliminarmente osservato che sebbene con l’entrata in vigore del D.L. n. 113 del 2018, sia stato soppresso l’istituto della protezione umanitaria (residuando per alcune ipotesi speciali), questa Sezione, con sentenza n. 4890/2019, ha elaborato il seguente principio di diritto: “La normativa introdotta con il D.L. n. 113 del 2018, convertito nella L. n. 132 del 2018, nella parte in cui ha modificato la preesistente disciplina del permesso di soggiorno per motivi umanitari dettata dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e dalle altre disposizioni consequenziali, sostituendola con la previsione di casi speciali di permessi di soggiorno, non trova applicazione in relazione alle domande di riconoscimento di un permesso di soggiorno per motivi umanitari proposte prima dell’entrata in vigore (5/10/2018) della nuova legge, le quali saranno pertanto scrutinate sulla base della normativa esistente al momento della loro presentazione…”.

Se è pur vero che tale indirizzo è stato messo in dubbio dall’ordinanza interlocutoria di questa Corte n. 11749/19, che ha, peraltro, rimesso alle Sezioni Civili non solo la valutazione della retroattività o meno del D.L. n. 113 del 2008, ma anche lo scrutinio sui principi elaborati da questa Corte con la sentenza n. 4455/2018, tuttavia, nel caso di specie, non è necessario attendere la decisione del Supremo Collegio, palesandosi il motivo inammissibile per aspecificità.

Il ricorrente ha genericamente dedotto la violazione dei diritti fondamentali nel Paese d’origine senza minimamente correlarla alla sua condizione personale.

Sul punto, questa Corte ha già affermato che pur dovendosi partire, nella valutazione di vulnerabilità, dalla situazione oggettiva del paese d’origine, questa deve essere necessariamente correlata alla condizione personale, atteso che, diversamente, si finirebbe per prendere in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo paese d’origine in termini del tutto generali ed astratti, e ciò in contrasto con il parametro normativo di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 (in questi termini sez. 1 n. 4455 del 23/02/2018).

Il richiedente si è limitato ad evidenziare circostanze (quali le minacce di morte che avrebbe ricevuto nel suo villaggio) che la Corte di merito aveva già coerentemente ritenuto non attendibili con argomentazioni con le quali lo stesso non si è confrontato.

L’accertata declaratoria di inammissibilità del ricorso non comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, non essendo il Ministero dell’Interno costituito in giudizio.

Non si applica il doppio contributo di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, essendo il ricorrente stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 12 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2019

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