Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26435 del 07/12/2011

Cassazione civile sez. trib., 07/12/2011, (ud. 23/11/2011, dep. 07/12/2011), n.26435

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PARMEGGIANI Carlo – rel. Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria G.C. – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 27057-2009 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12r

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

S.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, P.ZA BARBERINI 12, presso lo STUDIO VISENTINI MARCHETTI E

ASSOCIATI, rappresentata e difesa dall’Avvocato MARCHETTI FABIO,

giusta mandato a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 63/2008 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

di BOLOGNA del 13/10/2008, depositata il 20/10/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/11/2011 dal Consigliere relatore Dott. CARLO PARMEGGIANI;

è presente il P.G. in persona del Dott. UMBERTO APICE.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Nella causa indicata in premessa è stata depositata in cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. comunicata al P.M. e notificata agli avvocati delle parti costituite:

“La Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, con un motivo, avverso la sentenza n. 63 in data 13-10-2008, depositata in data 20-10-2008 della Commissione Tributaria Regionale della Emilia- Romagna confermativa della sentenza della CTP di Forlì che aveva accolto il ricorso di S.M., medico di base convenzionato con il SSNN, avverso il silenzio rifiuto della Amministrazione al rimborso dell’IRAP versato nelle annualità dal 2001 al 2003. La contribuente resiste con controricorso.

Con l’unico motivo la Agenzia deduce difetto di motivazione, in quanto la CTR aveva ritenuto la non presenza di dipendenti e collaboratori e l’assenza di beni accedenti il minimo indispensabile per l’esercizio della attività professionale (con ciò concretando il requisito della assenza di una autonoma organizzazione, ai fini della esclusione del professionista dall’IRAP) senza prendere in considerazione la disponibilità di uno studio professionale e le spese per beni immobili, consumi, compensi erogati a terzi enunciati dall’Ufficio nel corso del procedimento di primo grado, con ciò concretando una insufficiente motivazione su un punto decisivo per il giudizio.

Il motivo è infondato ove ritiene che sia indice di autonoma organizzazione la sola disponibilità di uno studio professionale, che invece è strumento minimo indispensabile per l’esercizio della professione di medico, ed è inammissibile ove contraddice la sintetica ma esaustiva motivazione della CTR, che afferma di avere tratto dalla documentazione fiscale in atti la assenza di collaboratori e la presenza di pochi beni quale un cellulare, una vettura,ed altri beni strumentali necessari all’attività di medico con la mera citazione di dati che asserisce enunciati in una memoria di primo grado non prodotta, con violazione del principio di autosufficienza del ricorso.

Peraltro i dati esposti sono di significato equivoco e non contrastano di per sè in modo evidente con la tesi della CTR, richiedendo quindi una rivalutazione del materiale probatorio inammissibile in questa sede. Il ricorso pare quindi manifestamente infondato e si propone quindi la trattazione in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione;

che pertanto, riaffermati i principi sopra richiamati, il ricorso deve essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, e condanna la Agenzia alle spese a favore della ricorrente, che liquida in Euro 1.000, di cui Euro 100 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 23 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2011

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