Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26434 del 26/11/2013
Civile Sent. Sez. 2 Num. 26434 Anno 2013
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: PETITTI STEFANO
equa riparazione
SENTENZA
sentenza con motivazione
semplificata
sul ricorso proposto da:
GARUFI Concetta (GRF CCT 33L62 D842K) e CURCURUTO Giovanni
(CRC GNN 75D17 F158M), rappresentati e difesi, per procura
speciale a margine del al ricorso, dall’Avvocato Fabrizio
Mobilia, domiciliati in Roma, Piazza Cavour, presso la
Càridéllér’ià Civilè dèllà
ecifta ai maaazioneì
ricorrenti
contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona
del
Ministro pro tempore rappresentato e difeso dall’Avvocatura
generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei
Portoghesi n. 12, è domiciliato per legge;
– resistente 4
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Data pubblicazione: 26/11/2013
avverso il decreto della Corte d’appello di Messina
depositato in data 23 febbraio 2012.
Udita
la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 5 novembre 2013 dal Consigliere relatore Dott.
sentito l’Avvocato Fabrizio Mobilia;
sentito
il
P.M., in persona del Sostituto Procuratore
generale Dott. Luigi Salvato, che ha chiesto l’accoglimento
del ricorso.
Ritenuto che, con ricorso in riassunzione depositato in
data 3 agosto 2010 presso la Corte d’appello di Messina,
Garufi Concetta e Curcuruto Giovanni, quali eredi legittimi
di Giovanni Curcuruto, chiedevano la condanna del Ministero
dell’economia e delle finanze al pagamento del danno non
patrimoniale derivato dalla irragionevole durata di un
giudizio amministrativo iniziato dal loro dante causa il 14
settembre 1999, nel quale essi, a seguito del decesso
avvenuto il 14 settembre 2002, si erano costituiti in data
18 febbraio 2009, e definito con sentenza depositata il 24
novembre 2009;
che l’adita Corte d’appello, stimata la durata
ragionevole del giudizio presupposto in tre anni, riteneva
che, nei confronti del dante causa dei ricorrenti non fosse
maturato il diritto all’indennizzo, essendo il Curcuruto
deceduto allo spirare del triennio dall’inizio del giudizio
Stefano Petitti;
presupposto, mentre riconosceva ai ricorrenti in proprio un
indennizzo di euro 565,00, commisurato su una durata
ritenuta irragionevole di circa nove mesi e liquidato in
base al criterio di 750,00 euro per anno, in considerazione
spese di lite tenuto conto della irrisorietà
dell’indennizzo liquidato;
che per la cassazione di questo decreto Garufi Concetta
e Curcuruto Giovanni hanno proposto ricorso sulla base di
un motivo, illustrato da memoria;
che l’intimato Ministero non ha resistito con
controricorso, ma ha depositato atto di costituzione ai
fini della partecipazione alla discussione della causa.
Considerato
che il Collegio ha deliberato l’adozione
della motivazione semplificata nella redazione della
sentenza;
che con l’unico motivo di ricorso i ricorrenti si
dolgono della disposta compensazione delle spese di lite
pur avendo la Corte d’appello accolto la domanda;
che il ricorso è parzialmente fondato;
che la Corte d’appello ha disposto la compensazione
delle spese di lite motivando tale statuizione con la
irrisorietà della somma riconosciuta dovuta a titolo di
indennizzo;
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della scarsa rilevanza della posta in gioco, compensando le
che, pur dovendosi ritenere che la detta motivazione
implicasse anche una valutazione inerente alla esiguità
della somma riconosciuta in raffronto a quella richiesta, e
che quindi la compensazione sia stata disposta per il
non appare idonea a sostenere la decisione di totale
compensazione delle spese, potendo la stessa giustificare
solo una compensazione parziale;
che dunque il ricorso deve essere accolto per quanto di
ragione;
che il decreto impugnato deve essere cassato nella
parte in cui ha disposto la compensazione integrale delle
spese;
che,
tuttavia, non essendo necessari ulteriori
accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel
merito, ritenendosi che il limitato accoglimento della
domanda possa giustificare la compensazione per metà delle
spese del giudizio di merito, che si liquidano, per
l’intero, in euro 775,00, di cui euro 50,00 per esborsi,
euro 445,00 per diritti ed euro 280,00 per onorari;
che quindi il ministero dell’economia e delle finanze
deve essere condannato al pagamento, in favore della
ricorrente, della metà delle spese liquidate nel
complessivo importo di euro 775,00, oltre alle spese
generali e agli accessori di legge;
parziale accoglimento della domanda, la motivazione addotta
che stante il limitato accoglimento del ricorso
sussistono altresì giusti motivi per compensare per metà
anche le spese del giudizio di legittimità, che si
liquidano, per l’intero, in euro 292,50, per compensi,
che le spese come liquidate devono essere distratte in
favore del difensore dei ricorrenti, Avvocato Fabrizio
Mobilia, per dichiarato anticipo.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto
impugnato limitatamente alla censura accolta e, decidendo
nel merito, compensa per metà le spese del giudizio di
merito, condannando il Ministero dell’economia e delle
finanze al pagamento della restante metà che liquida, per
l’intero, in euro 775,00, di cui euro 50,00 per esborsi,
euro 445,00 per diritti ed euro 280,00 per onorari, oltre
alle spese generali e agli accessori di legge, nonché al
pagamento della metà delle spese del giudizio di
legittimità, che liquida per l’intero in euro 292,50, per
compensi, oltre agli accessori di
legge e ad euro 100,00
per esborsi, dichiarando compensata la restante metà.
Dispone la distrazione delle spese come liquidate in favore
del difensore dei ricorrenti, Avvocato Fabrizio Mobilia,
per dichiarato anticipo.
oltre agli accessori di legge e ad euro 100,00 per esborsi;
Così deciso in Roma,
nella camera di consiglio della
Seconda Sezione Civile della Corte suprema di Cassazione,
il 5 novembre 2013.