Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26434 del 20/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 20/12/2016, (ud. 09/11/2016, dep.20/12/2016),  n. 26434

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3289-2015 proposto da:

G.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FILIPPO

CORRIDONI 23, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO PERINI, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ENZO ADAMO giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende;

– resistente –

avverso la sentenza n. 3097/64/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LOMBARDIA – SEZIONE DISTACCATA DI BRESCIA,

depositata il 10/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA CRUCITTI;

udito l’Avvocato Francesco Perini, per la ricorrente, che si riporta

agli scritti.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Nella controversia concernente l’impugnazione da parte di G.C., medico convenzionato, del silenzio rifiuto opposto ad istanza di rimborso dell’IRAP, versata negli anni dal 2004 al 2007, la C.T.R. della Lombardia, con la sentenza indicata in epigrafe, confermava la decisione di primo grado, sia in punto di accertata decadenza dal diritto relativo ad un versamento, sia in punto di sussistenza dell’autonoma organizzazione, essendosi la contribuente avvalsa delle prestazioni di un dipendente.

Avverso la sentenza ricorre, con quattro motivi, la contribuente.

L’Agenzia delle Entrate ha depositato atto di costituzione.

A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c. e di fissazione dell’adunanza della Corte in camera di consiglio, ritualmente comunicate, la ricorrente ha depositato memoria.

Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, laddove la C.T.R. aveva ritenuto che la domanda di rimborso dei versamenti effettuati per complessivi euro 4.175,59 era stata presentata oltre il termine di 48 mesi.

1.1. La censura è infondata alla luce del costante orientamento di questa Corte secondo cui “il termine di decadenza per la presentazione dell’istanza di rimborso delle imposte sui redditi in caso di versamenti diretti, previsto dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38 (il quale concerne tutte le ipotesi di contestazione riguardanti i detti versamenti), decorre, nelle ipotesi di versamenti in acconto, dal versamento del saldo solo nel caso in cui il relativo diritto derivi da un’eccedenza degli importi anticipatamente corrisposti rispetto all’ammontare del tributo che risulti al momento del saldo complessivamente dovuto, oppure rispetto ad una successiva determinazione in via definitiva dell'”an” e del “quantum” dell’obbligazione fiscale, mentre non può che decorrere dal giorno dei singoli versamenti in acconto nel caso in cui questi, già all’atto della loro effettuazione, risultino parzialmente o totalmente non dovuti, poichè in questa ipotesi l’interesse e la possibilità di richiedere il rimborso sussistono sin da tale momento” (Cass. n. 13478/2008; conf. n.ri 5978/2006 24058/2011; 6895/2011; 4166/2014 ed in caso analogo al presente ord. n. 11536/2015). Nè può aderirsi alla richiesta, avanzata in subordine, presupponendo la stessa un accertamento in fatto precluso a questa Corte.

2. Ritenuta l’infondatezza del secondo motivo, laddove non si ravvisa la dedotta ultrapetizione, e l’inammissibilità del terzo motivo, laddove al ricorso è applicabile il nuovo disposto dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (cfr. Cass. SS.UU. n. 8053/2014), il quarto motivo, con il quale si deduce violazione di legge, è, invece, fondato.

2.1. Il contrasto giurisprudenziale formatosi sulla res controversa è stato, infatti e di recente, composto dalle Sezioni Unite di questa Corte le quali, con la sentenza n. 9451/16, hanno statuito, con riguardo al presupposto dell’IRAP, il seguente principio di diritto: il requisito dell’autonoma organizzazione – previsto dal D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 446, art. 2, il cui accertamento è rimesso al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive.

4. La sentenza impugnata, nel dare rilievo alla presenza di un dipendente, si è discostata dal superiore principio.

5. Ne consegue, in accoglimento del solo quarto motivo di ricorso, rigettati gli altri, la cassazione della sentenza impugnata nei termini sopra esposti ed il rinvio alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, anche per il regolamento delle spese processuali.

PQM

La Corte, in accoglimento del solo quarto motivo di ricorso, rigettati gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 9 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2016

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