Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26434 del 20/11/2020

Cassazione civile sez. III, 20/11/2020, (ud. 14/10/2020, dep. 20/11/2020), n.26434

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 21756/2017 R.G. proposto da:

G.S.A. – Gruppo Servizi Ambientali s.r.l., in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv.

Fiorella Nenci, con domicilio eletto in Roma, via Flaminia, n. 357,

presso lo studio dell’Avv. Alessandro Anselmi;

– ricorrente –

contro

Ecosfera s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentata e difesa dagli Avv.ti Davide Giudici, e Giorgio Vasi,

con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via

Sardegna, n. 29;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2371 della Corte d’appello di Milano

depositata il 30 maggio 2017.

Udita la relazione svolta in Camera di consiglio dal Consigliere

Dott. Cosimo D’Arrigo.

 

Fatto

RITENUTO

La Gruppo Servizi Ambientali (G.S.A.) s.r.l., creditrice della Ciresa s.p.a. dell’importo di Euro 387.686,25, in data 20 giugno 2008 cedeva tale credito alla Ecosfera s.r.l. al prezzo di Euro 250.000,00, condizionando sospensivamente l’efficacia della cessione all’omologazione del concordato preventivo della (OMISSIS) s.p.a..

Il 23 dicembre 2008, la (OMISSIS) s.p.a. veniva dichiarata fallita dal Tribunale di Como.

Di conseguenza, la GSA s.r.l. e la Ecosfera s.r.l. modificavano i patti della cessione del credito, condizionandone l’efficacia non più all’omologazione del concordato, bensì all’acquisto da parte di Ecosfera dell’azienda e degli impianti della (OMISSIS) s.p.a. ricadenti nella massa attiva fallimentare.

Nel frattempo, la GSA s.r.l. proponeva domanda di ammissione al passivo fallimentare della (OMISSIS) s.p.a. e per tale via riceveva la somma di Euro 29.310,97.

La Ecosfera s.r.l., resasi aggiudicataria, in sede fallimentare, del ramo d’azienda della (OMISSIS) s.p.a., stipulava con la Curatela un atto di trasferimento della proprietà per persona da nominare. Esercitando tale facoltà, effettuava la electio amici in favore della Opaline s.r.l., la quale stipulava il contratto definitivo di compravendita con il Fallimento (OMISSIS), divenendo proprietaria del ramo d’azienda.

La GSA s.r.l., con ricorso ai sensi dell’art. 702-bis c.p.c., chiedeva che fosse accertato l’avveramento della condizione sospensiva e che Ecosfera s.r.l. fosse condannata al pagamento di Euro 220.689,03 quale importo residuo del credito ceduto. La Ecosfera s.r.l. si costituiva in giudizio affermando che la condizione sospensiva non si era mai avverata poichè essa era divenuta soltanto aggiudicataria dell’azienda della (OMISSIS), ma non anche proprietaria, avendola infine acquistata la Opaline s.r.l..

Il Tribunale di Como rigettava la domanda.

La GSA s.r.l. appellava la decisione. La Corte d’appello di Milano rigettava il gravame ritenendo non verificata la condizione sospensiva, poichè il trasferimento della proprietà dell’azienda si era perfezionato solamente con il contratto definitivo intercorso fra il Fallimento e la Opaline s.r.l..

Avverso tale decisione la GSA s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi. La Ecosfera s.r.l. ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

Con il primo motivo si denuncia la violazione o falsa applicazione della L. Fall., artt. 107 e 108. Sostiene la società ricorrente che nella vendita coattiva la presentazione di un’offerta per persona da nominare è consentita, ai sensi dell’art. 583 c.p.c., solamente all’avvocato, il quale entro tre giorni dall’aggiudicazione deve dichiarare il soggetto nei cui confronti avrà effetto l’acquisto. In nessun altro caso la proprietà del bene oggetto di vendita forzata può essere trasferita ad un soggetto diverso dall’aggiudicatario.

Pertanto, la vendita del complesso aziendale alla Opaline s.r.l. sarebbe nulla e, per ciò che qui rileva, dovrebbe considerarsi avverata la circostanza dell’acquisto della proprietà in capo alla Ecosfera S.r.l..

Il motivo è infondato.

Non giova qui esaminare la questione di diritto se nelle vendite fallimentari debbano trovare applicazione le stringenti regole poste dal codice di rito all’offerta per persona da nominare (per la vendita senza incanto, l’art. 571 c.p.c., comma 1, che rinvia all’art. 579 c.p.c., comma 3; per la vendita con incanto, l’art. 583 c.p.c.), oppure vi sia una piena compatibilità con gli artt. 1401 c.c. e segg..

Infatti, gli atti della procedura di vendita fallimentare non sono stati fatti oggetto di reclamo, ai sensi della L. Fall., artt. 26 e 36, da chiunque vi avesse interesse (compresa la GSA S.r.l.). Dunque, quand’anche fossero stati ravvisabili i profili di illegittimità nell’operato degli organi fallimentari denunciati con il motivo in esame, l’acquisto del ramo aziendale si è oramai consolidato in capo alla Opaline s.r.l. e la sua eventuale nullità non può essere accertata in questa sede.

Si potrebbe discutere, semmai, dell’avveramento della condizione sospensiva in ragione della natura fittizia dell’interposizione della Opaline s.r.l., ovvero della contrarietà della condotta della Ecosfera S.r.l. ai precetti di correttezza e buona fede.

Ma tali aspetti non sono stati dedotti dalla GSA S.r.l..

La società ricorrente sostiene, invero, di aver appellato la decisione di primo grado anche in considerazione del fatto che “la Opaline s.r.l. non aveva i titoli per acquisire o gestire l’impresa, che era ed è prerogativa della Ecosfera s.r.l., ed entrambe le società hanno un centro comune di interessi economici e corresponsabilità economiche rafforzate dal disposto dell’art. 2497 c.c.”. Ma, al di là della genericità dell’espressione impiegata, che non indica con chiarezza alcuna specifica fattispecie per la quale si potesse ritenere avverata la condizione sospensiva, dell’effettiva proposizione di una simile doglianza non vi è traccia nella sentenza impugnata e neppure nelle conclusioni rassegnate in secondo grado dall’appellante. Sicchè, qualora la questione fosse stata davvero posta all’attenzione della corte territoriale, la ricorrente avrebbe dovuto, da un lato, documentare, nel rigoroso rispetto dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, di aver proposto questo specifico motivo di appello; e, dall’altro, denunciare la violazione dell’art. 112 c.p.c., ossia del principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato, sub specie di vizio di minuspetizione.

Piuttosto, con il secondo motivo la sentenza d’appello viene censurata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, individuato nel fatto che la Opaline s.r.l. sarebbe proprietaria del 95% delle quote della Ecosfera s.r.l. e che, dunque, il trasferimento di azienda si sarebbe sostanzialmente concretizzato in capo alla controllata.

La censura è inammissibile, ostando alla sua proponibilità il divieto posto dall’art. 348-ter c.p.c., comma 5, essendo in presenza di c.d. “doppia conforme”.

Ma, anche a voler riqualificare il motivo come volto a denunciare la natura simulata o interpositoria dell’acquisto compiuto dalla Opaline s.r.l., questo argomento presenterebbe caratteri di novità che lo renderebbero inammissibile in questa sede, in quanto si tratta di una questione che – come abbiamo già detto – non figura fra i motivi d’appello.

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.

Ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1, le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico del ricorrente, nella misura indicata nel dispositivo.

Sussistono i presupposti processuali per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, sicchè va disposto il versamento, da parte dell’impugnante soccombente, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione proposta, senza spazio per valutazioni discrezionali (Sez. 3, Sentenza n. 5955 del 14/03/2014, Rv. 630550).

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 20 novembre 2020

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