Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26434 del 17/10/2019

Cassazione civile sez. I, 17/10/2019, (ud. 12/07/2019, dep. 17/10/2019), n.26434

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24076/2018 proposto da:

K.K., elettivamente domiciliato presso la Cancelleria Civile

della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso la sentenza n. 59/2018 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 18/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12/07/2019 dal Cons. Dott. FIDANZIA ANDREA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’Appello di Ancona, con sentenza depositata in data 18.1.2018, ha confermato il provvedimento di primo grado, che ha rigettato la domanda di K.K., cittadino del Gambia, volta ad ottenere il riconoscimento della protezione internazionale o, in subordine, della protezione umanitaria.

E’ stato, in primo luogo, ritenuto che difettassero i presupposti per il riconoscimento in capo al ricorrente dello status di rifugiato, non essendo le sue dichiarazioni state ritenute attendibili (costui aveva riferito di essere fuggito dal Gambia in ragione della sua omossessualità, dopo aver saputo da vicini che la polizia lo stava cercando).

Inoltre, con riferimento alla richiesta di protezione sussidiaria, la Corte d’Appello di Ancona ha evidenziato l’insussistenza del pericolo del ricorrente di essere esposto a grave danno in caso di ritorno nel paese d’origine.

Infine, il ricorrente non è stato comunque ritenuto meritevole del permesso per motivi umanitari, non essendo stata allegata una specifica situazione di vulnerabilità personale.

Ha proposto ricorso per cassazione K.K. affidandolo a tre motivi. Il Ministero dell’Interno non ha svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 e al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8.

Lamenta il ricorrente l’erronea valutazione, da parte della Corte d’Appello, delle dichiarazioni dallo stesso rese, da cui era emersa la riconducibilità delle ragioni della sua fuga dal paese d’origine alla sua omossessualità, considerata reato dall’ordinamento giuridico del Gambia.

Si duole, altresì, il ricorrente che la valutazione che ha condotto il giudice di secondo grado al rigetto della sua domanda trascende dall’effettivo contenuto delle sue dichiarazioni e dall’esame della situazione generale del paese.

Evidenzia il grave rischio cui verrebbe esposto nel caso di un suo ritorno in Gambia, atteso che i rapporti omosessuali sono puniti con la pena di 14 anni di reclusione o addirittura con l’ergastolo, in caso omossessualità aggravata.

2. Il motivo è inammissibile.

Va osservato che, anche recentemente, questa Corte ha statuito che la valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c). Tale apprezzamento di fatto è censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito. (Sez. 1, Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019, Rv. 652549).

Nel caso di specie, la Corte d’Appello ha valutato le dichiarazioni del ricorrente tenendo ben presenti i parametri previsti dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, essendo state specificamente indicate le ragioni della ritenuta non plausibilità e coerenza del racconto.

In particolare, il giudice di secondo grado non ha ritenuto verosimile la dichiarata omosessualità del ricorrente alla luce di alcuni particolari – si è confutato che il motivo della sua fuga, che risale al 2010, sarebbe riconducibile al timore di una condanna all’ergastolo, sul rilievo che la modifica legislativa è stata introdotta solo nel 2014, così come non è stato ritenuto credibile che la scelta di tenere nascosta la sua relazione omosessuale sarebbe dipesa dal discorso del Presidente del Gambia, essendo questo intervenuto soltanto nel 2015 – sui quali il ricorrente non ha sollevato alcuna contestazione.

Il ricorrente ha genericamente contestato la valutazione di credibilità effettuata dai giudici di merito, ma senza neppure allegare gravi anomalie motivazionali (nei termini sopra illustrati dalla giurisprudenza di questa Corte), che sono le uniche attualmente denunciabili nei ristretti limiti consentiti dall’attuale formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Inoltre, il ricorrente, con l’apparente censura della violazione da parte del Tribunale di norme di legge, ovvero il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 e il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, ha, in realtà, svolto delle censure di merito, in quanto finalizzate a prospettare una diversa lettura delle sue dichiarazioni.

In proposito, questa Corte, sempre nella pronuncia n. 3340 del 05/02/2019 sopra citata, ha statuito che, in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, con la conseguenza che il giudizio di fatto in ordine alla credibilità del richiedente non può essere censurato sub specie violazione di legge ed è quindi sottratto al sindacato di legittimità.

3. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c).

Lamenta il ricorrente che la Corte d’Appello ha omesso di indagare sulle condizioni di pericolo esistenti in Gambia, caratterizzato da una violenza diffusa ed indiscriminata e da trattamenti inumani e violazioni di diritti inflitti ai cittadini.

Evidenzia la situazione di insicurezza nel suo paese d’origine soprattutto per i cittadini omosessuali, e ciò in conseguenza di una severissima legislazione che criminalizza l’orientamento omossessuale.

4. Il motivo è inammissibile.

Quanto alla richiesta di protezione sussidiaria, va preliminarmente osservato che questa Corte ha più volte statuito che, ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, a norma del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), la nozione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, interno o internazionale, deve essere interpretata, in conformità con la giurisprudenza della Corte di giustizia UE (sentenza 30 gennaio 2014, in causa C-285/12), nel senso che il grado di violenza indiscriminata deve avere raggiunto un livello talmente elevato da far ritenere che un civile, se rinviato nel Paese o nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire detta minaccia (Cass. n. 13858 del 31/05/2018).

Nel caso di specie, la Corte di merito ha evidenziato l’insussistenza di una situazione di violenza indiscriminata derivante da un conflitto armato ed il relativo accertamento, sottolineando che alla luce delle elezioni presidenziali del dicembre 2016, che hanno visto la sconfitta dell’autoritario Presidente in carica Jammeh, la situazione in Gambia è cambiata, e tale valutazione costituisce apprezzamento di fatto di esclusiva competenza del giudice di merito non censurabile in sede di legittimità (Cass. 12/12/2018 n. 32064).

Ne consegue che le censure del ricorrente, sul punto, si configurano come di merito, e, come tali, inammissibili in sede di legittimità, essendo finalizzate esclusivamente a sollecitare una rivalutazione del materiale probatorio già esaminato dai giudici di merito.

Inoltre, il ricorrente, anche nel secondo motivo, ha reiterato le sue censure in ordine al rischio di subire un danno grave in ragione della sua omosessualità, persistendo nel non confrontarsi con le argomentazioni con le quali la Corte di merito ha ritenuto il suo racconto non credibile. L’accertata inammissibilità del ricorso non comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, non essendosi il Ministero dell’Interno costituito in giudizio.

Non si applica il doppio contributo di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, essendo il ricorrente stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 12 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2019

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