Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26433 del 26/11/2013


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 26433 Anno 2013
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: PETITTI STEFANO

SENTENZA

sentenza con motivazione
semplificata

sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE,
Ministro

pro

tempore,

rappresentato

in persona del
e

difeso

dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici
in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è domiciliato per legge;

– ricorrente

contro
IANNACE Lucantonio (NNC LNT 41R26 H953H), rappresentato e
difeso, per procura speciale in calce al controricorso,
dall’Avvocato Giovanni Romano, presso lo studio del quale
in Roma, via Valadier n. 43, è elettivamente domiciliato;

– controrícorrente –

(< 6- 3 Data pubblicazione: 26/11/2013 avverso il decreto della Corte d'appello di Roma depositato in data 29 marzo 2012. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 5 novembre 2013 dal Consigliere relatore Dott. sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Luigi Salvato, che ha chiesto il rigetto del ricorso. Ritenuto che, con ricorso depositato in data 3 giugno 2008 presso la Corte d'appello di Roma, Iannace Lucantonio chiedeva la condanna del Ministero dell'economia e delle finanze al pagamento del danno non patrimoniale derivato dalla irragionevole durata di un giudizio iniziato dinnanzi al TAR della Campania il 29 luglio 1992 ed ancora pendente in appello alla data di proposizione della domanda di equa riparazione; che l'adita Corte d'appello, stimata la durata ragionevole del giudizio presupposto in cinque anni (tre anni per il primo grado, due per il grado di appello), riteneva che il ritardo di cui tenere conto fosse di nove anni sino alla data di presentazione della domanda e liquidava la somma di euro 8.250,00, applicando il criterio di 750,00 per ciascuno dei primi tre anni di ritardo e di euro 1.000,00 per ciascuno degli anni successivi, oltre agli interessi legali dalla domanda; Stefano Petitti; che per la cassazione di questo decreto il Ministero dell'economia e delle finanze ha proposto ricorso sulla base di due motivi; che l'intimato ha resistito con controricorso, Considerato che il Collegio ha deliberato l'adozione della motivazione semplificata nella redazione della sentenza; che con il primo motivo di ricorso l'amministrazione ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 2 della legge n. 89 del 2001 e dell'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'Uomo, dolendosi della eccessività dell'indennizzo riconosciuto, in misura corrispondente agli standard di liquidazione applicati dalla giurisprudenza di questa Corte in adesione agli orientamenti della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo in una fattispecie in cui la posta in gioco del giudizio presupposto era esigua; che con il secondo motivo il ricorrente svolge la medesima censura sotto il profilo del vizio di motivazione; che il ricorso, i cui due motivi per ragioni di connessione possono essere esaminati congiuntamente, è infondato; che nella giurisprudenza di questa Corte è principio acquisito quello per cui il parametro per indennizzare la 3 illustrato da memoria. parte del danno non patrimoniale subito nel giudizio presupposto va individuato nell'importo non inferiore ad euro 750,00 per anno di ritardo, alla stregua degli argomenti svolti nella sentenza di questa Corte n. 16086 riparazione per violazione del diritto alla ragionevole durata del processo e in base alla giurisprudenza della Corte dei diritti dell'uomo (sentenze 29 marzo 2006, sui ricorsi n. 63261 del 2000 e nn. 64890 e 64705 del 2001), gli importi concessi dal giudice nazionale a titolo di risarcimento danni possono essere anche inferiori a quelli da essa liquidati, "a condizione che le decisioni pertinenti" siano "coerenti con la tradizione giuridica e con il tenore di vita del paese interessato", e purché detti importi non risultino irragionevoli, reputandosi, peraltro, non irragionevole una soglia pari al 45 per cento del risarcimento che la Corte avrebbe attribuito, con la conseguenza che, stante l'esigenza di offrire un'interpretazione della legge 24 marzo 2001, n. 89 idonea a garantire che la diversità di calcolo non incida negativamente sulla complessiva attitudine ad assicurare l'obiettivo di un serio ristoro per la lesione del diritto alla ragionevole durata del processo, evitando il possibile profilarsi di un contrasto della medesima con l'art. 6 della CEDU (come interpretata dalla Corte di Strasburgo), del 2009; secondo tale pronuncia, in tema di equa la quantificazione del danno non patrimoniale deve essere, di regola, non inferiore a euro 750,00 per ogni anno di ritardo eccedente il termine di ragionevole durata; ma ciò solo limitatamente ai primi tre anni di ritardo, mentre inferiore a 1.000,00 euro per anno di ritardo, tenuto conto che l'irragionevole durata eccedente tale periodo comporta un evidente aggravamento del danno (Cass. n. 16086 del 2009; Cass. n. 819 del 2010); che la Corte d'appello si è attenuta a tali criteri di liquidazione; che la pretesa dell'amministrazione ricorrente di una liquidazione inferiore non appare supportata dalla formulazione di una specifica censura in ordine alla effettività della posta in gioco nel giudizio presupposto; che invero, dal provvedimento impugnato emerge che il detto giudizio aveva ad oggetto compensi lavorativi relativi al rapporto di impiego con il Comune di Benevento; che la genericità delle indicazioni contenute nel decreto impugnato non esimeva la ricorrente dall'onere di specificare quale fosse la reale entità della posta in gioco, atteso che l'intero ricorso è strutturato sulla asserita mancata valutazione da parte della Corte territoriale del valore della posta in gioco, ma tale valore non è in ricorso in alcun modo evidenziato; 5 per gli anni successivi si ritiene equo un indennizzo non che al contrario, dal controricorso risulta che il giudizio presupposto aveva ad oggetto la pretesa del resistente di vedersi riconosciuto il compenso per lavoro straordinario relativamente agli anni 1982-1988, sicché la significativa della posta in gioco avrebbe dovuto misurarsi con tale dato di fatto; che, d'altra parte, il resistente ha altresì dedotto di avere depositato nel giudizio di appello numerose istanze di prelievo, sicché non è neanche ipotizzabile un suo disinteresse alla definizione del giudizio presupposto, costituendo, anzi, la reiterata presentazione di istanze di prelievo manifestazione chiara ed evidente della esistenza di un significativo interesse alla definizione della lite nel merito; che non può, nel caso di specie, neanche aversi riguardo ai precedenti di questa Corte con i quali, in applicazione dei criteri elaborati dalla Corte europea dei diritti dell'uomo (decisioni Volta et autres c. Italia, del 16 marzo 2010 e Falco et autres c. Italia, del 6 aprile 2010; Cass., 18 giugno 2010, n. 14753; Cass., 10 febbraio 2011, n. 3271; Cass., 13 aprile 2012, n. 5914), relativamente a giudizi amministrativi protrattisi per oltre dieci anni, si ritiene congruo un indennizzo che 6 deduzione del ricorrente Ministero di esiguità rapportato su base annua corrisponde a circa 500,00 euro per la durata del giudizio; che invero una simile soluzione si fonda, nei casi in cui viene affermata, o sulla esiguità della posta in gioco giudizio, manifestata dal ritardo nella presentazione delle istanze di prelievo se non nella omessa presentazione di dette istanze; che il ricorso deve quindi essere rigettato; che, in applicazione del principio della soccombenza, il Ministero ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo; che le spese come liquidate devono essere distratte in favore del difensore del ricorrente, Avvocato Giovanni Romano, per dichiarato anticipo. PER QUESTI MOTIVI La Corte rigetta il ricorso; condanna il Ministero dell'economia e delle finanze al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 506,25 per compensi oltre agli accessori di legge e ad euro 100,00 per esborsi. Dispone la distrazione delle spese come liquidate in favore del difensore del ricorrente, Avvocato Giovanni Romano, per dichiarato anticipo. o sul ridotto interesse della parte alla definizione del Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte suprema di Cassazione, il 5 novembre 2013.

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