Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26433 del 20/11/2020
Cassazione civile sez. III, 20/11/2020, (ud. 14/10/2020, dep. 20/11/2020), n.26433
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –
Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. VALLE Cristiano – rel. Consigliere –
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 18413/2017 proposto da:
Comune Procida, elettivamente domiciliato in Roma alla via Sebino n.
11, presso lo studio dell’avvocato Caianiello Salvatore, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato Corvino Umberto;
– ricorrente –
contro
F.A., elettivamente domiciliato in Roma alla via Pietro
Della Valle 4, presso lo studio dell’avvocato Tuccillo Mario, che lo
rappresenta e difende unitamente agli avvocati Gallo Renato, e Tundo
Antonio;
– controricorrente incidentale –
e contro
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Ministero
dell’Economia e delle Finanze, Marina di Procida S.p.a.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 00361/2017 della CORTE d’APPELLO di NAPOLI,
depositata il 27/01/2017;
udita la relazione della causa nella Camera di consiglio del
14/10/2020 del giudice incaricato Dott. Cristiano Valle.
Osserva quanto segue:
Fatto
FATTI DI CAUSA
E’ impugnata per cassazione, dal Comune di Procida, con atto affidato a tre motivi, la sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 00361 del 27/01/2018.
Resiste con controricorso e ricorso incidentale F.A..
I Ministeri dell’Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e la Marina di Procida s.p.a. sono rimasti intimati.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il Collegio, preliminarmente, rilevato che questa Corte ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, artt. 62 e segg., convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98 – nella parte in cui istituiscono i giudici ausiliari d’appello e prevedono l’assegnazione di tali giudici onorari all’esercizio di funzioni giurisdizionali in organi collegiali – per contrasto con l’art. 106 Cost., comma 2 (“La legge sull’ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli”) e art. 102 Cost. (Terza Sezione civile, ordinanze interlocutorie n. 32032 del 9 dicembre 2019, Pres. A. Amendola, est. S. Olivieri, e n. 32033 del 9 dicembre 2019, Pres. A. Amendola, est. C. Graziosi);
rilevato che la Corte di Appello di Napoli, nell’udienza in cui la causa è stata spedita a sentenza, risultava composta con l’ausilio di un giudice aggregato, il quale ha, altresì, redatto la motivazione della sentenza;
ritenuto, pertanto, opportuno che la causa sa rinviata a nuovo ruolo in attesa della risoluzione della prospettata questione di legittimità costituzionale.
P.Q.M.
rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sezione Terza Civile, il 14 ottobre 2020.
Depositato in Cancelleria il 20 novembre 2020