Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26433 del 20/11/2020

Cassazione civile sez. III, 20/11/2020, (ud. 14/10/2020, dep. 20/11/2020), n.26433

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – rel. Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 18413/2017 proposto da:

Comune Procida, elettivamente domiciliato in Roma alla via Sebino n.

11, presso lo studio dell’avvocato Caianiello Salvatore, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato Corvino Umberto;

– ricorrente –

contro

F.A., elettivamente domiciliato in Roma alla via Pietro

Della Valle 4, presso lo studio dell’avvocato Tuccillo Mario, che lo

rappresenta e difende unitamente agli avvocati Gallo Renato, e Tundo

Antonio;

– controricorrente incidentale –

e contro

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Ministero

dell’Economia e delle Finanze, Marina di Procida S.p.a.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 00361/2017 della CORTE d’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 27/01/2017;

udita la relazione della causa nella Camera di consiglio del

14/10/2020 del giudice incaricato Dott. Cristiano Valle.

Osserva quanto segue:

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

E’ impugnata per cassazione, dal Comune di Procida, con atto affidato a tre motivi, la sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 00361 del 27/01/2018.

Resiste con controricorso e ricorso incidentale F.A..

I Ministeri dell’Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e la Marina di Procida s.p.a. sono rimasti intimati.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Collegio, preliminarmente, rilevato che questa Corte ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, artt. 62 e segg., convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98 – nella parte in cui istituiscono i giudici ausiliari d’appello e prevedono l’assegnazione di tali giudici onorari all’esercizio di funzioni giurisdizionali in organi collegiali – per contrasto con l’art. 106 Cost., comma 2 (“La legge sull’ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli”) e art. 102 Cost. (Terza Sezione civile, ordinanze interlocutorie n. 32032 del 9 dicembre 2019, Pres. A. Amendola, est. S. Olivieri, e n. 32033 del 9 dicembre 2019, Pres. A. Amendola, est. C. Graziosi);

rilevato che la Corte di Appello di Napoli, nell’udienza in cui la causa è stata spedita a sentenza, risultava composta con l’ausilio di un giudice aggregato, il quale ha, altresì, redatto la motivazione della sentenza;

ritenuto, pertanto, opportuno che la causa sa rinviata a nuovo ruolo in attesa della risoluzione della prospettata questione di legittimità costituzionale.

P.Q.M.

rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sezione Terza Civile, il 14 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 20 novembre 2020

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