Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26433 del 07/12/2011
Cassazione civile sez. trib., 07/12/2011, (ud. 22/11/2011, dep. 07/12/2011), n.26433
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PARMEGGIANI Carlo – Presidente –
Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –
Dott. SAMBITO Maria Giovanna – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
B.A. e C., elett.te dom.to in Roma, al viale
Liegi 42 presso lo studio dell’avv. ALOISIO Roberto Giovanni, rapp.to
e difeso dall’avv. Alfieri Pica Gabriele, unitamente all’avv. Sarti
Andrea, giusta procura in atti;
– ricorrenti –
contro
Agenzia del Territorio, in persona del legale rapp.te pro tempore,
domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura
Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge;
– controricorrente –
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria
Regionale della Toscana n. 43/2008/05, depositata il 23/6/2008;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
giorno 22/11/2011 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;
Udite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale, dott. CENICCOLA Raffaele.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia promossa da B.A. e C. contro l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto dalle contribuenti contro la sentenza della CTP di Prato n. 104/3/2007 che ne aveva respinto il ricorso avverso l’avviso di classamento n. (OMISSIS). Il ricorso proposto si articola in unico motivo. Resiste con controricorso l’Agenzia del Territorio. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c. Il presidente ha fissato l’udienza del 22/11/2011 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente riunito al presente ricorso quello recante il n. di RG. 20976/09 notificato dagli stessi ricorrenti ai sensi della L. n. 53 del 1994, art. 7. Nel merito, con unico motivo le ricorrenti assumono la insufficiente motivazione della decisione in ordine a un fatto controverso. La sentenza sarebbe priva di adeguata motivazione in ordine alle contestazioni sollevate da esse ricorrenti sia in primo grado che in appello.
La censura è fondata. La decisione impugnata, nella parte in cui afferma: si ritiene che la categoria catastale D/7 …sia stata attribuita sulla base della stessa esplicita richiesta della parte propritaria…le appellanti non hanno motivato con argomenti sostanziali la richiesta di variazione, evidenzia una obiettiva deficienza del criterio logico che ha condotto la CTR alla formazione del proprio convincimento, alla luce delle argomentazioni formulate dai ricorrenti con l’atto di appello con riferimento alla diversa categoria attribuita a unità immobiliari aventi le medesime caratteristiche tipologiche.
Consegue da quanto sopra la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto ed il rinvio, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR della Toscana.
P.Q.M.
la Corte, riuniti i ricorsi, li accoglie, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR della Toscana.
Così deciso in Roma, il 22 novembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2011