Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26432 del 26/11/2013
Civile Sent. Sez. 2 Num. 26432 Anno 2013
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: PETITTI STEFANO
equa riparazione
SENTENZA
sentenza con motira:ione
semplificata
sul ricorso proposto da:
RICCIO Rosaria Antonia (RCC RRN 29H49 G243B), quale erede
di Riccio Giuseppa, rappresentata e difesa, per procura
speciale a margine del ricorso, dall’Avvocato Alberto
Prosperini, presso lo studio
del quale in Roma, via dei
Gozzadini 30, è elettivamente domiciliata;
ricorrente
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro
tempore,
pro
rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale
dello Stato, presso cui uffici in Roma, via dei
Portoghesi n. 12, è domiciliato per legge;
– resistente –
Data pubblicazione: 26/11/2013
avverso il decreto della Corte d’appello di Perugia
depositato in data 7 febbraio 2012.
Udita
la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 5 novembre 2013 dal Consigliere relatore Dott.
sentito il P.M.,
in persona del Sostituto Procuratore
generale Dott. Luigi Salvato, che ha chiesto l’accoglimento
del ricorso per quanto di ragione.
Ritenuto che, con ricorso depositato in data 11 ottobre
2010 presso la Corte d’appello di Perugia, Riccio Giuseppa
chiedeva la condanna del Ministero della giustizia al
pagamento del danno non patrimoniale derivato dalla
irragionevole durata di un giudizio iniziato dinnanzi al
Tribunale di Roma, sezione lavoro, con ricorso depositato
il 14 marzo 2000 e definito con sentenza di appello
depositata il 5 giugno 2009;
che l’adita Corte d’appello, stimata la durata
ragionevole del giudizio presupposto in cinque anni,
riteneva che dalla durata complessiva dovesse essere
detratto il lasso di nove mesi intercorso per la
proposizione della impugnazione della sentenza di primo
grado, ulteriore rispetto al periodo di tre mesi valutato
come congruo, sicché il ritardo di cui tenere conto era di
tre anni e sei mesi, in relazione ai quali riconosceva alla
ricorrente un indennizzo di euro 2.750,00, oltre agli
Stefano Petitti;
interessi legali dalla domanda al saldo e alle spese di
lite, liquidate euro 235,00 per diritti ed euro 465,00 per
onorari;
che per la cassazione di questo decreto Riccio Rosaria
ricorso sulla base di un motivo, illustrato da memoria;
che l’intimato Ministero non ha resistito con
controricorso, ma ha depositato atto di costituzione ai
fini della partecipazione alla discussione della causa.
Considerato
che il Collegio ha deliberato l’adozione
della motivazione semplificata nella redazione della
sentenza;
che con l’unico motivo di ricorso la ricorrente si
duole della liquidazione delle spese del giudizio, che, pur
se effettuata in assenza di nota spese, sarebbe comunque
avvenuta al di sotto dei minimi tariffari, in base ai quali
avrebbero dovuto essere determinate in euro 740,00 per
diritti e euro 500,00 per onorari, oltre ad euro 37,31 per
spese vive;
che il ricorso è parzialmente fondato;
che invero questa Corte, allorquando decide nel merito
ai sensi dell’art. 384 cod. pro. civ. le controversie di
cui alla legge n. 89 del 2001, è solita liquidare, con
riferimento a controversie il cui valore sia compreso, in
relazione al decisum,
tra euro 2.600,00 ed euro 5.200,00 –
3
Antonia, quale erede di Riccio Giuseppa, ha proposto
come nella specie – un importo di euro 873,00, di cui euro
50,00 per esborsi, euro 445,00 per diritti ed euro 378,00
per onorari;
che, dunque, la Corte d’appello di Perugia, liquidando
onorari, ha complessivamente violato i minimi tariffari
sulla base dei quali è stato elaborato il conteggio delle
somme dovute;
che pertanto il ricorso va accolto;
che tuttavia,
non essendo necessari ulteriori
accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel
merito, provvedendosi a liquidare le spese del giudizio di
merito in euro 873,00, di cui euro 50,00 per esborsi, euro
445,00 per diritti ed euro 378,00 per onorari;
che dal ricorso risulta altresì documentata la
residenza del difensore in distretto diverso da quello ove
si è svolto il giudizio di merito, sicché devono ritenersi
dovute altresì le somme richieste a titolo di indennità di
trasferta, risultando altresì dalla documentazione prodotta
in questa sede, lo svolgimento di attività da parte del
difensore presso la Corte d’appello di Perugia, sicché alla
ricorrente sono dovuti altresì euro 250,00 a titolo di
trasferta;
che quindi il Ministero della giustizia deve essere
condannato al pagamento, in favore della ricorrente, delle
la somma di euro 235,00 per diritti e di euro 465,00 per
spese liquidate nel complessivo importo di euro 1.123,00,
oltre alle spese generali e agli accessori di legge;
che quanto alle spese del giudizio di legittimità, le
stesse, liquidate in euro 506,25, per compensi, oltre agli
applicazione del principio della soccombenza, vanno poste a
carico dell’amministrazione intimata;
che le spese come liquidate devono essere distratte in
favore del difensore della ricorrente, Avvocato Alberto
Prosperini, per dichiarato anticipo.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione,
cassa il decreto impugnato limitatamente alla
determinazione delle spese processuali, che, decidendo nel
merito, determina, per il giudizio di merito, in euro
1.123,00, di cui euro 50,00 per esborsi, euro 445,00 per
diritti, euro 378,00 per onorari ed euro 250,00 per
indennità di trasferta, oltre alle spese generali e agli
accessori di legge; condanna quindi il Ministero della
giustizia al pagamento del detto importo, nonché al
pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che si
liquidano in euro 506,25 per compensi, oltre agli accessori
di legge e ad euro 100,00 per esborsi. Dispone la
distrazione delle spese come liquidate in favore del
accessori di legge e ad euro 100,00 per esborsi, in
difensore della ricorrente, Avvocato Alberto Prosperini,
per dichiarato anticipo.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della
Seconda Sezione Civile della Corte suprema di Cassazione,
il 5 novembre 2013.