Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26432 del 20/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 20/12/2016, (ud. 27/10/2016, dep.20/12/2016),  n. 26432

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12687-2015 proposto da:

S.A., elettivamente domiciliato in ROMA VIA SESTO

FIORENTINO 41, presso lo studio dell’avvocato CARMELO FABRIZIO

FERRARA, che lo rappresenta e difende giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e

difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3626/21/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di PALERMO SEZIONE DISTACCATA di CALTANISSETTA del

27/10/2014, depositata il 24/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. CONTI ROBERTO GIOVANNI.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

S.A. propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi contro la sentenza resa dalla CTR Sicilia meglio indicata in epigrafe che in riforma della sentenza di primo grado ha dichiarato la legittimità dell’avviso di accertamento notificato al contribuente per il pagamento di una plusvalenza relativa a cessione di area ritenuta edificabile.

L’Agenzia delle entrate ha depositato controricorso.

Il procedimento può essere definito con le forme della motivazione semplificata.

Il primo motivo di ricorso, in rito ammissibile, è manifestamente infondato, in relazione ai principi espressi dalle Sezioni Unite di questa Corte. Si è infatti affermato che nella notificazione a mezzo del servizio postale, in caso di consegna nel luogo indicato sulla busta che contiene l’atto e nel rispetto dell’ordine stabilito da detta norma a persona dichiaratasi addetta “al servizio del destinatario”, qualora, per l’impossibilità di effettuare la consegna del piego personalmente al destinatario lo stesso sia stato consegnato a persona dichiaratasi addetta “al servizio del destinatario”, l’agente postale non è tenuto ad accertare la corrispondenza al vero della dichiarazione, essendo sufficiente che essa concordi con la situazione apparente, consistente nella presenza del consegnatario nei luoghi indicati dalla norma, gravando sul destinatario l’onere di provare l’inesistenza della qualità dichiarata dal consegnatario – cfr. Cass. S.U. n. 22044/2004.

Si è pure aggiunto – Cass. S.U. n.9962/2010- che nel caso di notifica a mezzo del servizio postale, ove l’atto sia consegnato all’indirizzo del destinatario a persona che abbia sottoscritto l’avviso di ricevimento, con grafia illeggibile, nello spazio relativo alla “firma del destinatario o di persona delegata” e non risulti che il piego sia stato consegnato dall’agente postale a persona diversa dal destinatario tra quelle indicate dalla L. n. 890 del 1982, art. 7, comma 2, la consegna deve ritenersi validamente effettuata a mani proprie del destinatario, fino a querela di falso, a nulla rilevando che nell’avviso non sia stata sbarrata la relativa casella e non sia altrimenti indicata la qualità del consegnatario, non essendo integrata alcuna delle ipotesi di nullità di cui all’art. 160 c.p.c..

Pertanto, essendo pacifico che la notificazione dell’atto di appello è avvenuta nel domicilio e all’indirizzo del procuratore domiciliatario, nessuna nullità può derivare dal carattere illeggibile della firma apposta dal ricevente nella parte dedicata al soggetto al servizio del destinatario.

Il secondo motivo di ricorso è manifestamente inammissibile, essendo la parte contribuente carente di interesse a contestare la motivazione della CTR in ordine alla circostanza che questa non si era pronunziata su una delle censure mosse dall’ufficio alla sentenza di primo grado rispetto alla ratio decidendi esposta dal primo giudice collegata alla decadenza dei vincoli espropriativi.

Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Proprio il precedente evocato dalla parte contribuente in ricorso – Cass. n. 25273/2014, che la medesima parte sembra volere circoscrivere all’interno di un indirizzo minoritario di questa Corte non favorevole alla medesima parte, conferma la correttezza della decisione impugnata, avendo questa Corte riconosciuto la possibilità di utilizzazione edificatoria delle aree ricadenti in zona F, posto che “…la potenzialità edificatoria, desumibile oltre che dalla destinazione risultante dagli strumenti urbanistici adottati od in via di adozione, da altri elementi certi ed obiettivi che attestino una concreta attitudine all’edificazione dell’area, costituisce notoriamente un elemento oggettivo idoneo ad influenzare il valore del terreno e, pertanto, rappresenta un indice di capacità contributiva adeguato, ai sensi dell’art. 53 Cost., in quanto espressivo di una specifica posizione di vantaggio economicamente rilevante.’, ritenendo tali principi applicabili anche all’ipotesi di zona “vincolata ad un utilizzo meramente pubblicistico”.

Si è pure precisato, del resto, che non può escludersi l’imponibilità delle plusvalenze da redditi diversi, prevista dal D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, l’art. 81 (ora 67), comma 1, lett. b), per la sola circostanza che il terreno ceduto si trovi all’interno di zona vincolata ad un utilizzo meramente pubblicistico, posto che la norma non contiene alcun elemento dal quale possa evincersi la limitazione unicamente all’edilizia residenziale (Cass. 15320/2013, Cass. n. 16622/2015; Cass. n. 13483/2015, Cass. n. 25273/2014).

Pertanto, la riconosciuta inclusione dell’area interessata nella zona F del piano regolatore generale concernente infrastrutture e impianti di interesse pubblico siccome operata dalla CTR si inserisce perfettamente nel solco giurisprudenziale sopra ricordato, tanto risultando sufficiente per escludere la fondatezza dei rilievi difensivi esposti dalla ricorrente anche in memoria.

Il ricorso va rigettato, ricorrendo giusti motivi, in relazione all’esito complessivo della lite e della peculiarità della vicenda processuale, correlata alla natura dei cespiti immobiliari, per compensare le spese del giudizio.

PQM

La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

Rigetta il ricorso e compensa le spese.

Dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater e comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della sesta sezione civile, il 27 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2016

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