Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26432 del 17/10/2019

Cassazione civile sez. I, 17/10/2019, (ud. 12/07/2019, dep. 17/10/2019), n.26432

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 28322/2018 proposto da:

R.A., elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Cavour presso

la cancelleria della prima sezione civile della Corte di cassazione

e rappresentato e difeso dall’avvocato Massimo Goti giusta procura

speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t., elettivamente

domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi, 5 presso l’Avvocatura

Generale dello Stato ex legge;

– intimato –

avverso la sentenza n. 276/2018 della Corte di appello di

Caltanissetta pubblicata il 24/05/2018;

udita la relazione della causa svolta dal Cons. Dott. Laura Scalia

nella camera di consiglio del 12/07/2019.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. R.A., cittadino del (OMISSIS), ricorre in cassazione con due motivi avverso la sentenza in epigrafe indicata con cui la Corte di appello di Caltanissetta, nel confermare la decisione del locale Tribunale, ha rigettato le domande di protezione sussidiaria ed umanitaria dal primo proposte nella ritenuta insussistenza dei relativi presupposti di legge.

Il ricorrente ha dichiarato alla competente commissione territoriale di essere fuggito dal Paese di origine perchè minacciato dai membri di un gruppo, (OMISSIS), strettamente collegato a quello jihadista, (OMISSIS).

Segnatamente, egli ha esposto di aver iniziato a frequentare dall’età di undici anni, per volere del padre, una “madrasa” (scuola) e dopo tre anni di studio di essere stato prescelto per continuare gli studi religiosi accedendo ad un livello superiore, per poi scoprire che era la struttura scolastica era in realtà intitolata al gruppo integralista (OMISSIS).

Fuggito dal campo di addestramento e rivelato ai familiari la reale natura della scuola, il padre sporgeva denuncia per tentato rapimento avendo il “molana” (maestro) raggiunto il ragazzo presso i suoi parenti.

Il “molana” veniva arrestato e poi rilasciato il giorno dopo ed in conseguenza di questi fatti il padre ed il fratello del ricorrente venivano uccisi.

Il richiedente fuggiva quindi temendo per la propria incolumità.

2. Il Ministero dell’Interno, intimato, non ha svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente fa valere la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, e del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 14 e l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio in relazione alla mancata valutazione della situazione esistente in Pakistan e dell’omessa istruttoria. Nel valutare la credibilità del ricorrente la Corte di appello non avrebbe tenuto in considerazione le differenze culturali esistenti “tra la nostra e quella pakistana e del asso livello culturale del ricorrente”.

Il motivo è inammissibile per le ragioni di seguito indicate.

Il motivo è infatti generico e non risponde a criteri di autosufficienza non provvedendo il ricorrente ad allegare quelle parti della difesa già articolata in appello avverso la decisione di primo grado che non avrebbe rinvenuto risposta nell’impugnata sentenza; nè il ricorrente provvede ad indicare con puntualità dove siffatti contenuti sarebbero stati versati in atti in tal modo chiamando inammissibilmente questa Corte a pronunciare direttamente sul merito.

2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32 in relazione all’omessa motivazione in relazione al mancato riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Il ricorrente deduce di aver raggiunto una significativa integrazione nel territorio nazionale.

Il motivo è generico e come tale inammissibile in alcun modo confrontandosi con la motivazione impugnata o provvedendo a rispondere ai necessari oneri di allegazione da valere in materia (Cass. 07/02/2019 n. 3681; Cass. 29/10/2018 n. 27336).

Il ricorso è in via conclusiva inammissibile.

Nulla sulle spese nella mancata costituzione dell’amministrazione intimata.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 12 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2019

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