Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26432 del 07/12/2011
Cassazione civile sez. trib., 07/12/2011, (ud. 22/11/2011, dep. 07/12/2011), n.26432
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PARMEGGIANI Carlo – Presidente –
Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –
Dott. SAMBITO Maria Giovanna – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore,
domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura
Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge;
– ricorrente –
contro
G.S.;
– intimato –
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria
Regionale della Liguria n. 352/2007/12 depositata l’11/2/2008;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
giorno 22/11/2011 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;
udite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale, dott. CENICCOLA Raffaele.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia promossa da G.S. contro l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto dalla Agenzia delle Entrate contro la sentenza della CTP di Genova n. 348/4/2004 che aveva accolto il ricorso del contribuente avverso l’avviso di rettifica parziale n. (OMISSIS) IVA 1995.
Il ricorso proposto si articola in quattro motivi. Nessuna attività difensiva ha svolto l’intimato. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c. Il presidente ha fissato l’udienza del 22/11/2011 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con secondo motivo la ricorrente assume la nullità della sentenza in quanto la sentenza sarebbe priva di una esposizione dello svolgimento del processo e le motivazioni sarebbero prive di connessione con il contenuto dell’appello. La censura è fondata. La motivazione secondo cui la CTR “condivide le osservazioni e motivazioni espresse dai Giudici di prime cure”, sul rilievo che “l’accertamento potrebbe essere stato condotto con il mancato rispetto dei principi economico contabili nonchè delle metodologie portanti le istruzioni afferenti la verifica e controllo diramate dal Ministero delle Finanze”, rende impossibile l’individuazione del thema decidendum nonchè delle ragioni che stanno a fondamento del dispositivo (cfr. Cass. nn. 15951/2003, 13990/2003, 2711/1990, 5101/1999, 3282/1999, 1944/2001).
Quanto sopra ha effetto assorbente sugli ulteriori motivi di censura.
Consegue da quanto sopra la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto ed il rinvio, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR della Liguria.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR della Liguria.
Così deciso in Roma, il 22 novembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2011