Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26432 del 07/12/2011

Cassazione civile sez. trib., 07/12/2011, (ud. 22/11/2011, dep. 07/12/2011), n.26432

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore,

domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge;

– ricorrente –

contro

G.S.;

– intimato –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale della Liguria n. 352/2007/12 depositata l’11/2/2008;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

giorno 22/11/2011 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;

udite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale, dott. CENICCOLA Raffaele.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia promossa da G.S. contro l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto dalla Agenzia delle Entrate contro la sentenza della CTP di Genova n. 348/4/2004 che aveva accolto il ricorso del contribuente avverso l’avviso di rettifica parziale n. (OMISSIS) IVA 1995.

Il ricorso proposto si articola in quattro motivi. Nessuna attività difensiva ha svolto l’intimato. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c. Il presidente ha fissato l’udienza del 22/11/2011 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con secondo motivo la ricorrente assume la nullità della sentenza in quanto la sentenza sarebbe priva di una esposizione dello svolgimento del processo e le motivazioni sarebbero prive di connessione con il contenuto dell’appello. La censura è fondata. La motivazione secondo cui la CTR “condivide le osservazioni e motivazioni espresse dai Giudici di prime cure”, sul rilievo che “l’accertamento potrebbe essere stato condotto con il mancato rispetto dei principi economico contabili nonchè delle metodologie portanti le istruzioni afferenti la verifica e controllo diramate dal Ministero delle Finanze”, rende impossibile l’individuazione del thema decidendum nonchè delle ragioni che stanno a fondamento del dispositivo (cfr. Cass. nn. 15951/2003, 13990/2003, 2711/1990, 5101/1999, 3282/1999, 1944/2001).

Quanto sopra ha effetto assorbente sugli ulteriori motivi di censura.

Consegue da quanto sopra la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto ed il rinvio, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR della Liguria.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR della Liguria.

Così deciso in Roma, il 22 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA