Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26431 del 26/11/2013


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 26431 Anno 2013
Presidente: TRIOLA ROBERTO MICHELE
Relatore: CARRATO ALDO

amministrative
previste dal
c.d.s.

SENTENZA
sul ricorso (iscritto al N.R.G. 7901/’11) proposto da:

COMUNE DI FAVRIA (C.F.: 02041810017), in persona del Sindaco-pro-tempore,
rappresentato e difeso, in forza di procura speciale a margine del ricorso (sulla scorta di
delibera della G.C. n. 43 del 14 marzo 2011), dagli Avv.ti Claudio Dal Piaz e Pierluigi Piselli
ed elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo, in Roma, via G. Mercalli, n. 13;
– ricorrente –

contro
PISTOLESI CLAUDIO (C.F.: PST CLD 57P13 G687R); – intimatoAvverso la sentenza del Tribunale di Ivrea n. 618 del 2010, depositata il 24 novembre 2010
e notificata il 18 gennaio 2011;
Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 24 ottobre 2013 dal

Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato;
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Data pubblicazione: 26/11/2013

udito l’Avv. Cataldo Scarpello (per delega) nell’interesse dell’ente ricorrente;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

Aurelio Golia, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 22 dicembre 2007 presso la Cancelleria dell’Ufficio del Giudice di

accertamento n. TR21482 elevato a suo carico dalla Polizia municipale del Comune di
Favria in data 15 novembre 2007, in ordine alla violazione dell’art. 146, comma 3, del c.d.s.
1992.
Nella costituzione del resistente Comune, l’adito Giudice di pace, con sentenza n. 101 del
2008, accoglieva l’opposizione e, per l’effetto, annullava l’impugnato verbale di
accertamento.
Interposto rituale appello da parte del suddetto Comune sulla base di due motivi attinenti
alla ritenuta illegittimità del procedimento notificatorio dell’indicato verbale, il Tribunale di
Ivrea, nella resistenza dell’appellato (che formulava, a sua volta, appello incidentale
condizionato), con sentenza n. 618 del 2010, rigettava il gravame principale (ravvisando la
carenza di interesse del Pistolesi alla pronuncia sull’appello incidentale) e condannava
l’anzidetto Comune alla rifusione delle spese del grado.
A sostegno dell’adottata decisione, il tribunale piemontese respingeva, innanzitutto, la
doglianza relativa all’assunta inapplicabilità alla fattispecie del disposto di cui all’art. 106
d.P.R. n. 1229 del 1959 e, di seguito, anche la seconda censura riguardante la ritenuta
nullità della notificazione del verbale impugnato sul presupposto della sua irrituale
delegazione a terzi.
Avverso la suddetta sentenza di appello (notificata il 18 gennaio 2011) proponeva ricorso
per cassazione (notificato il 18 marzo 2011 e depositato il 6 aprile successivo) il Comune di
Favria, articolato in due motivi. L’intimato non ha svolto attività difensiva in questa sede.
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pace di Rivarolo, il sig. Claudio Pistolesi proponeva opposizione avverso il verbale di

A seguito di fissazione di adunanza camerale, il designato collegio, con ordinanza
interlocutoria depositata il 17 maggio 2013, deliberava di rimettere la trattazione del ricorso
in pubblica udienza, che veniva fissata per il 24 ottobre dello stesso anno. Il difensore del
Comune ricorrente ha anche depositato memoria illustrativa ai sensi dell’art. 378 c.p.c. .
MOTIVI DELLA DECISIONE

violazione e/o falsa applicazione dell’art. 201, comma 3, c.d.s. e del d.P.R. n. 1229 del
1959, nonché il vizio di omessa, insufficiente, illogica o contraddittoria motivazione circa il
fatto controverso e decisivo per il giudizio attinente alla ravvisata infondatezza della
censura dedotta in appello in ordine alla pretesa inesistenza della notificazione
dell’impugnato verbale di accertamento.
2. Con il secondo motivo II Comune di Favria ha denunciato — avuto riguardo al citato art.
360 n. 3 c.p.c. — la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3, comma 2, della legge n. 890
del 1982, nonché — con riferimento all’art. 360 n. 5 c.p.c. — il vizio di omessa, insufficiente,
illogica o contraddittoria motivazione circa il fatto controverso e decisivo per il giudizio
riguardante la ritenuta inesistenza della stessa notificazione sul presupposto che, nella
fattispecie, era stata delegata l’attività notificatoria del suddetto verbale alla s.p.a. Poste
italiane (da ritenersi, invece, non delegabile).
3. Rileva il collegio che, sul piano logico-giuridico, si prospetta come preliminare l’esame
della seconda censura che attiene alla confutazione della sentenza impugnata nella sua
parte principale riguardante l’asserita illegittimità dell’attività di notificazione del verbale di
accertamento, risultando la dedotta doglianza basata sul’assunto che, nella fattispecie,
l’agente accertatore dipendente dallo stesso Comune di Favria si era limitato, a seguito
della spedizione in forma telematica del verbale di accertamento dell’infrazione, a delegare
alla s.p.a. Poste italiane — quale unico soggetto autorizzato dalla legge n. 890 del 1982 e
dall’art. 4 del d. Igs. n. 261 del 1999 – soltanto l’attività di consegna al destinatario, ovvero —
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1. Con il primo motivo l’ente ricorrente ha dedotto — in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c. — la

in generale – a fornire il servizio di “raccolta, trasporto, smistamento e distribuzione di invii
di corrispondenza interna e trasfrontaliera” per l’effettuazione delle notificazioni dei verbali
di accertamento delle violazioni amministrative previste dal c.d.s. 1992.
Ciò posto, osserva il collegio che, ove l’attività in concreto delegata fosse risultata
effettivamente corrispondente a quella prospettata dal Comune ricorrente, la stessa —

sarebbe stata qualificabile come legittima (alla stregua anche di quanto rilevato dalla
giurisprudenza di questa Corte con riferimento ad analoghe attività pure ritenute delegabili
a soggetti privati, quali quelle consistenti negli adempimenti di natura intermedia
dell’imbustamento e della consegna al servizio postale: cfr., ad es., Cass. n. 7177 del 2012;
con riferimento, inoltre, alla legittimità della delega alle Poste italiane — e non ad altre
agenzie private di recapito – della sola attività propria di mera notificazione materiale a
mezzo del servizio postale cfr. Cass. n. 20440 del 2006).
Senonché, nella fattispecie, per quanto univocamente accertato in fatto dal Tribunale di
Ivrea sulla base di una motivazione logica ed adeguata, è emerso — per come desumibile
anche dall’oggetto della convenzione stipulata tra lo stesso Comune di Favria e la s.p.a.
Poste italiane — che a quest’ultima società privata non erano state delegate solo le attività
di stampa, imbustamento e consegna del verbale inviato in forma digitale, ma le era stata
conferita anche l’ulteriore funzione relativa alla c.d. “personalizzazione” della modulistica in
base alla varietà della tipologia dei verbali (con la correlata indicazione della genericità o
meno della contestazione ad opera dei ritenuti trasgressori e al richiamo del riferimento dei
verbali alle norme del c.d.s. 1992 ritenute, in sede di accertamento, come effettivamente
violate), ivi compresa — in via eventuale – la connessa attribuzione della inclusione della
modulistica addizionale per la richiesta delle generalità del conducente con riguardo alla
infrazioni che prevedevano l’applicabilità della decurtazione dei punti della patente di guida,
adempimenti che, in concreto, implicavano la formulazione (o quanto meno la
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riconducendosi all’espletamento di adempimenti di carattere meramente materiale —

compartecipazione alla formulazione) del verbale di contestazione sulla scorta delle
risultanze del verbale di accertamento rimesso in formato digitale alle Poste italiane
dall’ufficio cui apparteneva l’organo accertatore.
Alla stregua di tale inequivoco accertamento, il giudice di appello ha esattamente
ritenuto che le predette attività non potessero incasellarsi nell’ambito di quelle

delegata alla società Poste italiane, donde l’attività di accertamento — così come
complessivamente formatasi e sviluppatasi con il concerto sia dell’organo
propriamente accertatore che di un soggetto privato non legittimato allo svolgimento
di tale compito — non poteva qualificarsi come validamente espletata e, quindi, come
legittima ed efficace ai sensi di legge, avuto riguardo al combinato disposto degli
artt. 200 c.d.s. 1992 e 385 del relativo regolamento di attuazione approvato con d.P.R.
16 dicembre 1992, n. 495. E’, a tal proposito, appena il caso di rilevare che quest’ultima
disposizione normativa, per il caso di effettuazione della contestazione non immediata,
conferisce all’organo accertatore l’obbligo di compilare il verbale con gli elementi di tempo,
di luogo e di fatto acquisiti, specificando i motivi per i quali non sia stato possibile
procedere alla contestazione immediata, in tal senso attribuendo a tale ufficio la
legittimazione esclusiva a procedere a questa attività comportante l’esplicazione di una
pubblica funzione.
Per i rappresentati motivi la seconda (pregiudiziale) censura dedotta dal Comune ricorrente
deve essere respinta.
Da questa conclusione consegue l’assorbimento per carenza di interesse dell’esame del
primo motivo con il quale lo stesso ente ricorrente ha denunciato l’erroneità della sentenza
impugnata nella parte in cui sarebbe stata ritenuta la nullità della notificazione del verbale
di accertamento per “incompetenza territoriale” dell’ufficio postale compulsato per

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meramente esecutive e prodromiche all’esecuzione dell’operazione di notificazione

l’espletamento di tale adempimento (siccome non ubicato nell’ambito della circoscrizione
ove aveva sede l’ufficio al quale era addetto l’agente accertatore).
Infatti, al di là della circostanza che tale ulteriore ragione di contestazione ineriva una
possibile forma di nullità secondaria e non decisiva ai fini della risoluzione della
controversia (peraltro sanata dalla tempestiva proposizione dell’opposizione da parte del

illegittimità dell’espletamento dell’attività di accertamento e contestazione a monte
(siccome non riconducibile in modo esclusivo, nella sua complessità, all’organo
acce rtato re) .
Peraltro, deve evidenziarsi che il giudice di appello non si è proprio pronunciato
specificamente su tale motivo di gravame proprio per effetto della ravvisata nullità in radice
del verbale di accertamento (per le ragioni richiamate in sede di esame della seconda
censura), dalla quale derivava la superfluità della valutazione dell’ulteriore doglianza
prospettata in sede di gravame, attinente ad un aspetto (quello della notificazione)
successivo e dipendente da quello concernente la sussistenza della legittimità o meno del
presupposto verbale di contestazione (che, perciò, avrebbe potuto essere vagliato solo ove
non fosse stata ritenuta la nullità in radice della attività di accertamento e di redazione del
verbale di contestazione).
4. In definitiva, per le spiegate ragioni, il ricorso deve essere integralmente respinto, senza
che occorra provvedere sulle spese della presente fase di legittimità, poiché l’intimato non
ha svolto attività difensiva.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso nella camera di consiglio della 2^ Sezione civile in data 24 ottobre 2013.

trasgressore), essa deve considerarsi, in ogni caso, superata dalla ritenuta (ed assorbente)

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