Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26430 del 29/09/2021

Cassazione civile sez. VI, 29/09/2021, (ud. 13/07/2021, dep. 29/09/2021), n.26430

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso iscritto al n. 1810/2020 R.G., proposto da:

l’Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore

Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata;

– ricorrente –

contro

G.A.M., rappresentata e difesa dall’Avv. Alfonso Quarto,

con studio in Aversa (CE), elettivamente domiciliata presso l’Avv.

Carlo Recchia, con studio in Roma, giusta procura in calce al

controricorso di costituzione nel presente procedimento;

– controricorrente –

Avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale

della Campania il 4 ottobre 2018 n. 8398/16/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata (mediante collegamento da remoto, ai sensi del D.L. 28

ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 9, convertito nella L. 18

dicembre 2020, n. 176, con le modalità stabilite dal decreto reso

dal Direttore Generale dei Servizi Informativi ed Automatizzati del

Ministero della Giustizia il 2 novembre 2020) del 13 luglio 2021 dal

Dott. Giuseppe Lo Sardo.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania il 4 ottobre 2018 n. 8398/16/2018, che, in controversia su impugnazione di avviso di accertamento per IRPEF relativa all’anno 2006 (con i relativi accessori), in relazione a redditi da partecipazione societaria e da lavoro dipendente, ha rigettato l’appello proposto dalla medesima nei confronti di G.A.M. avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Caserta l’8 marzo 2016 n. 1537/02/2016, con compensazione delle spese giudiziali. La Commissione Tributaria Regionale ha confermato la decisione di primo grado, sul presupposto che il contraddittorio preventivo con il contribuente fosse stato violato, essendo stato notificato l’avviso di accertamento prima del decorso di 60 giorni dalla chiusura delle operazioni di verifica e nell’assenza di motivate ragioni d’urgenza. G.A.M. si è costituita con controricorso. Ritenuta la sussistenza delle condizioni per definire il ricorso con il procedimento ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., la proposta redatta dal relatore designato è stata notificata ai difensori delle parti con il decreto di fissazione dell’adunanza della Corte. La controricorrente ha depositato memoria, chiedendo la riunione per connessione del presente procedimento ad altro già pendente dinanzi a questa Corte (procedimento iscritto al n. 7656/2018 R.G.) o, in subordine, la sospensione del presente procedimento in attesa della definizione del procedimento già pendente dinanzi a questa Corte.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

Con unico motivo, si denuncia violazione o falsa applicazione della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 12, comma 7, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver erroneamente ritenuto l’applicabilità del principio del contraddittorio preventivo per i c.d. “tributi non armonizzati” in caso di controlli c.d. “a tavolino”.

Ritenuto che:

Preliminarmente, il collegio valuta l’opportunità di rinviare la causa a nuovo ruolo al fine di consentire – mediante l’assegnazione al medesimo relatore – la trattazione congiunta (anche in vista di un’eventuale riunione per connessione) con il procedimento iscritto al n. 7656/2018 R.G., che risulta essere pendente dinanzi a questa Corte ancora in fase di spoglio.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo e manda alla Cancelleria per i conseguenti adempimenti.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale effettuata da remoto, il 13 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2021

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