Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26430 del 17/10/2019

Cassazione civile sez. I, 17/10/2019, (ud. 12/07/2019, dep. 17/10/2019), n.26430

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 28248/2018 proposto da:

Y.K., elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso

la cancelleria della prima sezione civile della Corte di cassazione

e rappresentato e difeso dall’avvocato Daniela Gasparin per procura

speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t., elettivamente

domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi, 5 presso l’Avvocatura

Generale dello Stato ex legge;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1594/2018 della Corte di appello di Milano

pubblicata il 28/03/2018;

udita la relazione della causa svolta dal Cons. Laura Scalia nella

camera di consiglio del 12/07/2019.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Y.K., cittadino della Costa d’Avorio, ricorre in cassazione con unico motivo avverso la sentenza in epigrafe indicata con cui la Corte di appello di Milano, in accoglimento della relativa eccezione del Ministero dell’Interno, ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello per tardività perchè proposto oltre i termini di cui all’art. 702-quater c.p.c., ritenuta la non accoglibilità della richiesta di rimessione in termini ex art. 153 c.p.c., imputando alla parte la decadenza in cui era incorsa.

2. L’amministrazione intimata non ha articolato difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il proposto motivo il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, in relazione all’art. 111 Cost., art. 153 c.p.c., comma 2, e art. 325 c.p.c., e dell’art. 702-quater c.p.c..

Il ricorrente deduce di aver proposto gravame avverso l’ordinanza del Tribunale di Milano del 27.5.2016 inviandolo all’indirizzo e-mail milano(at)avvocaturastato.it e che il sistema informatico inviava all’indirizzo del mittente, (OMISSIS), e-mail di avvenuta consegna. Poichè non si era generata la ricevuta di avvenuta consegna ancora in data 29 giugno 2016, a quel momento il legale del ricorrente provvedeva ad un nuovo invio dell’atto di citazione al diverso indirizzo milano(at)mailcert.avvocaturastato.it, atto all’interno della quale formulava, in via preliminare, istanza di rimessione in termini.

Il ricorrente, come esposto nella stessa impugnata sentenza, aveva inviato una prima volta l’atto di gravame ad un indirizzo dell’Avvocatura di Stato destinato alle comunicazioni ordinarie.

La Corte di merito nonostante la tempestività dell’inoltro, avvenuto il 27.6.2019, la correttezza del destinatario dell’atto di appello, l’Avvocatura dello Stato, e la ricezione dell’atto di appello da parte dell’Avvocatura, come attestato dalla ricevuta di avvenuta consegna al destinatario, aveva ritenuto la irritualità della notifica, in tal modo disattendo i principi di cui a Cass. n. 7826/2016 che aveva stabilito che per il notificante la notifica si perfeziona con la consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario.

Sarebbe rimasta distinta all’indicato fine invece la consegna al destinatario, come già affermato da Corte Cost. n. 477/2002, non incidendo sulla prima l’erroneità dell’indirizzo, con cui si era comunque raggiunto, nella specie, il destinatario ovverosia l’Avvocatura generale dello Stato.

Il ricorrente avrebbe dovuto essere rimesso in termini anche in ragione della portata generale dell’istituto ex art. 153 c.p.c. come da L. n. 69 del 2009. In ogni caso il legale del ricorrente non avrebbe utilizzato un indirizzo errato atteso che la comunicazione era comunque arrivata all’Avvocatura dello Stato sia pure nella forma della “comunicazione” e non della “notificazione”.

L’errore del legale avrebbe in ogni caso dovuto qualificarsi come ipotesi di caso fortuito ai danni del ricorrente, non prevedibile e soverchiabile da questi che si era affidato ad un legale, e tanto avrebbe dovuto apprezzarsi in una ipotesi in cui a farsi valere era un diritto inviolabile dello straniero.

2. Il ricorso è fondato e la sentenza impugnata deve essere annullata per le ragioni di seguito indicate.

L’iniziale notifica avvenuta in data 27.6.2016 all’indirizzo milano(at)avvocaturastato.it, in quanto e comunque riferibile al soggetto destinatario, peraltro costituitosi nel giudizio di appello, non integra una ipotesi di inesistenza della notifica stessa e come tale introduce la parte alla rimessione in termini.

Il mero errore nella individuazione dell’indirizzo del destinatario ove l’atto da notificarsi abbia comunque raggiunto il primo, persona fisica o giuridica, non è causa di inesistenza dell’incombente e come tale legittima il notificante ad essere rimesso in termini ex art. 153 c.p.c., comma 2, ove medio tempore l’effetto non sia stato altrimenti raggiunto.

Nella specie a fronte dell’indirizzo di posta elettronica -esistente e comunque riconducibile all’Avvocatura generale dello Stato, anche se con riferimento al diverso settore delle comunicazioni ordinarie e non della notifica degli atti giudiziari -raggiunto dalla prima notifica, quella del 27.6.2106, la Corte di appello in violazione dell’indicato principio ha erroneamente dichiarato inammissibile il gravame per sua intempestività, ritenendo l’errore nella notifica tale da spezzare ogni relazione tra soggetto destinatario dell’incombente e soggetto effettivamente raggiunto e quindi nell’apprezzata inesistenza della notifica medesima.

3. La sentenza impugnata va pertanto annullata con rinvio alla Corte di appello di Milano dinanzi alla quale, in seguito a riassunzione, il giudizio proseguirà per il merito.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia dinanzi alla Corte di appello di Milano per il giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2019

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