Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26430 del 07/12/2011

Cassazione civile sez. trib., 07/12/2011, (ud. 22/11/2011, dep. 07/12/2011), n.26430

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PARMEGGIANI Carlo – rel. Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria G.C. – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 26466-2009 proposto da:

C.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dagli avvocati FIANNACCA GIOVANNI, TODARO NICOLA giusta procura a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, AGENZIA DELLE ENTRATE –

UFFICIO LOCALE DI MILAZZO;

– intimati –

avverso la sentenza n. 134/02/2008 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di PALERMO, SEZIONE DISTACCATA di MESSINA del 22/05/08,

depositata il 30/09/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/11/2011 dal Presidente Relatore Dott. CARLO PARMEGGIANI;

è presente il P.G. in persona del Dott. RAFFAELE CENICCOLA.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Nella causa indicata in premessa è stata depositata in cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. comunicata al P.M. e notificata agli avvocati delle parti costituite:

” C.G. propone ricorso per cassazione, con un motivo, avverso la sentenza n. 134/02/08 depositata il 30-9-2008, della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, confermativa della sentenza della CTP di Messina che aveva parzialmente confermato un avviso di accertamento emesso dalla Agenzia delle Entrate ufficio di Milazzo, relativo ad imposizione di IRPEF ed ILOR per l’anno 1991.

La Agenzia non svolge attività difensiva. Con l’unico motivo il ricorrente deduce violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, rilevando che la CTR aveva errato nel ritenere adempiuto l’onere stabilito a pena di nullità dalla predetta disposizione di legge in ordine alla esposizione delle aliquote applicate nell’atto di accertamento ove si faccia riferimento solo alle aliquote minime e massime,come nel caso di specie.

Il motivo è palesemente fondato.

Secondo la assolutamente prevalente giurisprudenza di questa Corte, in tema di accertamento delle imposte sui redditi, l’avviso di accertamento che non riporti l’aliquota applicata, ma solo l’indicazione delle aliquote minima e massima, viola il principio di precisione e chiarezza delle indicazioni che è alla base del precetto di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42, il quale richiede che sia evidenziata l’aliquota applicata su ciascun importo imponibile, al fine di porre il contribuente in grado di comprendere le modalità di applicazione dell’imposta e la ragione del suo debito, senza dover ricorrere all’ausilio di un esperto.

L’omissione di tale indicazione determina la nullità dell’atto, ai sensi dell’art. 42 cit., comma 3 senza che sia consentita una valutazione di merito circa l’incidenza che essa abbia avuto, in concreto, sui diritti del contribuente (Cass., n. 15381 del 2008).

Peraltro anche il filone giurisprudenziale che pone l’accento sull’onere del contribuente di dimostrare la impossibilità o difficoltà di accertare le aliquote applicate sulla base dei dati contenuti nell’avviso (Cass. 17362 del 2009) è superato dal fatto che la CTR ha indicato unicamente, a tal fine, il sistema progressivo di applicazione, basato sui diversi scaglioni di reddito con ciò dimostrando che nell’avviso non erano indicati dati immediatamente utilizzabili dal contribuente, cui era al contrario integralmente rimesso il calcolo degli scaglioni di reddito, con ricerca autonoma delle aliquote applicabili ratione temporis, quindi con violazione dei principi di chiarezza sopra ricordati.

Il ricorso pare quindi evidentemente fondato, e si propone pertanto la trattazione in camera di consiglio”.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione;

che pertanto, riaffermati i principi sopra richiamati, il ricorso deve essere accolto, con cassazione della sentenza impugnata;

che, non essendo necessari nuovi accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, con accoglimento del ricorso introduttivo del contribuente.

In relazione alle oscillazioni giurisprudenziali del passato si compensano le spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo del contribuente.

Compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 22 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2011

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