Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2643 del 04/02/2010

Cassazione civile sez. I, 04/02/2010, (ud. 27/10/2009, dep. 04/02/2010), n.2643

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – rel. Consigliere –

Dott. FITTIPALDI Onofrio – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

B.L., elettivamente domiciliato in Roma, piazza Cavour

presso la Cancelleria della Corte di cassazione, rappresentato e

difeso dall’avv. MARRA Alfonso Luigi, del Foro di Napoli, giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso il decreto della Corte d’appello di Roma, cron. 1275, in data

3 febbraio 2006, nel procedimento iscritto al n. 51080/2005 RGAD;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

27 ottobre 2009 dal relatore, Cons. Dott. Stefano Schirò;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale, Dott. RUSSO Libertino Alberto, che ha

concluso chiedendo accogliersi il ricorso, per quanto di ragione, per

manifesta fondatezza.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto in data 3 febbraio 2006 la Corte d’appello di Roma rigettava il ricorso con il quale B.L. aveva chiesto, ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, la corresponsione di un’equa riparazione per il danno non patrimoniale, quantificato in Euro 11.225,00, sofferto in relazione alla irragionevole durata di un giudizio da lui promosso il 14 dicembre 1998 davanti al Tribunale di Nola ed ancora pendente alla data del 12 gennaio 2005.

A fondamento della decisione, la Corte di merito affermava che il modesto valore economico della domanda induceva ad escludere che, nella specie, il protrarsi del processo avesse procurato un apprezzabile turbamento psichico nel ricorrente.

Per la cassazione di tale decreto il B. ricorre sulla base di cinque motivi. Il Ministero della Giustizia non ha svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorrente censura il decreto impugnato deducendo che:

1.1. le norme della Convenzione europea dei diritti dell’uomo non sono state applicate secondo i principi ermeneutici espressi dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo (primo motivo);

1.2. il modesto valore della controversia non esclude la sussistenza di un apprezzabile danno morale, potendo semmai incidere sull’ammontare dell’indennizzo, riducendone l’importo; detto danno deve comunque ritenersi sussistente in conseguenza della violazione del termine ragionevole di durata del processo, ogni qual volta non ricorrano, nel caso concreto, circostanze particolari che facciano positivamente escludere che esso si sia verificato (secondo motivo);

1.3. la Corte di appello ha erroneamente escluso che la violazione del termine ragionevole di durata del processo comporti “ex se” il diritto all’equo indennizzo (terzo motivo);

1.4. non è stato riconosciuto, in violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato e senza motivazione, il “bonus” di Euro 2.000,00 in ragione della natura della controversia attinente a questione inerente a rapporto lavoro (quarto motivo);

1.5. illegittimamente e senza motivazione è stata disposta la condanna alle spese processuali, che invece devono essere integralmente compensate (quinto motivo).

2. E’ manifestamente fondato il secondo motivo di ricorso. Infatti, in tema di equa riparazione ai sensi della L. n. 89 del 2001, art. 2, il danno non patrimoniale è conseguenza normale, ancorchè non automatica e necessaria, della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, di cui all’art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, senza che l’entità della posta in gioco nel processo in cui si è verificato il mancato rispetto del termine ragionevole assuma rilevanza al fine di escludere il riconoscimento del danno, poichè l’ansia e il patema d’animo conseguenti alla pendenza del processo si verificano normalmente anche nei giudizi in cui sia esigua la posta in gioco, potendo tale aspetto rilevare solo nella determinazione del “quantum” del risarcimento spettante. Di conseguenza il giudice, una volta accertata e determinata l’entità della violazione relativa alla durata ragionevole del processo secondo le norme della citata L. n. 89 del 2001, deve ritenere sussistente il danno non patrimoniale ogniqualvolta l’altra parte non dimostri l’esistenza, nel caso concreto, di circostanze particolari che facciano positivamente escludere che tale danno sia stato subito dal ricorrente (Cass. S.U. 2004/1338; 2004/1339; Cass. 2005/7088;

2005/23271; 2006/6999).

2.1. La Corte di appello di Roma – affermando che, sebbene il termine ragionevole di durata del processo fosse stato superato, nella specie non era ravvisabile alcun pregiudizio per il ricorrente, non potendosi presumere che questi, tenuto conto del modesto valore economico della controversia e della scarsa rilevanza della posta in gioco, avesse subito disagio psicologico o pregiudizio morale in conseguenza del protrarsi oltre il ragionevole del giudizio – non si è uniformata al principio sopraenunciato e il decreto impugnato deve essere conseguentemente sul punto annullato.

2.2. In conseguenza dell’accoglimento del secondo motivo restano assorbite le altre censure, concernenti questioni non più rilevanti ai fini della decisione.

3. Poichè non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 1.

Osserva al riguardo il collegio che, ai fini dell’accertamento della violazione del termine ragionevole, si deve far riferimento ai criteri cronologici elaborati dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, le cui sentenze in ordine all’interpretazione dell’art. 6, paragrafo 1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo costituiscono per il giudice italiano la prima e più importante guida ermeneutica, consentendo la corretta applicazione di un criterio, quale quello della ragionevolezza, che ha insiti in sè indubbi margini di elasticità (Cass. 2005/1094).

Considerato quanto precede e rilevato che, nel caso di specie, la ragionevole durata del processo deve essere determinata in tre anni alla stregua dei parametri cronologici elaborati dalla Corte europea (cfr. Cass. 2004/3143; 2004/4207; 2005/8600) e che, in base a quanto emerge dagli atti, il giudizio presupposto, introdotto con ricorso del 14 dicembre 1998 e ancora pendente alla data del 12 gennaio 2005, per una durata di circa 6 anni, deve concludersi che il giudizio ha avuto una durata non ragionevole di tre anni, cagionando al ricorrente un danno non patrimoniale costituito dalla sofferenza psichica e morale conseguente al patema d’animo ed allo stato di ansia insorti a causa dell’eccessivo protrarsi del processo.

3.1. Il parametro per indennizzare la parte del danno non patrimoniale subito nel processo presupposto va individuato nell’importo non inferiore ad Euro 750,00 per anno di ritardo, alla stregua degli argomenti svolti nella sentenza di questa Corte n. 16086 del 2009. Secondo tale pronuncia, infatti, in tema di equa riparazione per violazione del diritto alla ragionevole durata del processo e in base alla giurisprudenza della Corte dei diritti dell’uomo (sentenze 29 marzo 2006, sui ricorsi n. 63261 del 2000 e nn. 64890 e 64705 del 2001), gli importi concessi dal giudice nazionale a titolo di risarcimento danni possono essere anche inferiori a quelli da essa liquidati, “a condizione che le decisioni pertinenti” siano “coerenti con la tradizione giuridica e con il tenore di vita del paese interessato”, e purchè detti importi non risultino irragionevoli, reputandosi, peraltro, non irragionevole una soglia pari al 45 per cento del risarcimento che la Corte avrebbe attribuito. Di conseguenza, sempre secondo il richiamato precedente di questa Corte, stante l’esigenza di offrire un’interpretazione della L. 24 marzo 2001, n. 89, idonea a garantire che la diversità di calcolo non incida negativamente sulla complessiva attitudine ad assicurare l’obiettivo di un serio ristoro per la lesione del diritto alla ragionevole durata del processo, evitando il possibile profilarsi di un contrasto della medesima con l’art. 6 della CEDU (come interpretata dalla Corte di Strasburgo), la quantificazione del danno non patrimoniale deve essere, di regola, non inferiore a Euro 750,00 per ogni anno di ritardo eccedente il termine di ragionevole durata.

I richiamati principi vanno confermati in questa sede, con la precisazione che il suddetto parametro va osservato in relazione ai primi tre anni eccedenti la durata ragionevole, dovendo invece aversi riguardo per quelli successivi, al parametro di Euro 1.000,00 per anno di ritardo, tenuto conto che l’irragionevole durata eccedente tale periodo comporta un evidente aggravamento del danno.

Pertanto al ricorrente – tenuto conto che il periodo di durata non ragionevole del processo è stato determinato nella specie in tre anni – deve essere riconosciuto l’indennizzo di Euro 2.250,00, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo, al cui pagamento deve essere condannato il Ministero della Giustizia soccombente.

4. Le spese del giudizio di merito e di quelle del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, in base alle tariffe professionali previste dall’ordinamento italiano con riferimento al giudizio di natura contenziosa (Cass. 2008/23397; 2008/25352), previa compensazione per la metà di quelle relative al giudizio di legittimità, atteso l’accoglimento solo parziale del ricorso per cassazione, con distrazione delle spese di entrambi i giudizi in favore del procuratore del ricorrente, avv. Alfonso Luigi Marra, dichiaratosi antistatario.

PQM

La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso, assorbiti gli altri.

Cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna il Ministero della Giustizia al pagamento in favore di B. L. della somma di Euro 2.250,00 oltre agli interessi legali a decorrere dalla domanda, e delle spese del giudizio di merito, che si liquidano in Euro 978,00 di cui Euro 378,00 per competenze ed Euro 100,00 per esborsi, oltre a spese generali e accessori di legge, nonchè di quelle del giudizio di cassazione, compensate per la metà, che si liquidano per l’intero in Euro 900,00, di cui Euro 800,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge, con distrazione, per le spese di entrambi i giudizi, in favore del procuratore del ricorrente, avv. Alfonso Luigi Marra, dichiaratosi antistatario.

Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2009.

Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2010

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