Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2643 del 03/02/2011

Cassazione civile sez. I, 03/02/2011, (ud. 18/01/2011, dep. 03/02/2011), n.2643

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MACIOCE Luigi – rel. Presidente –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

F.G. elettivamente domiciliato in ROMA, via Tacito 23

presso l’avvocato Foresta Sante dal quale e’ rappresentato e difeso

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

G.V.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1561 della Corte d’Appello di Roma depositata

il 06/04/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18.01.2011 dal Consigliere Dott. MACIOCE Luigi;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato F. Altamore (in sost.) che ha

chiesto accogliersi il ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE Umberto, che ha che ha concluso per

l’inammissibilita’.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Dichiarata dal Tribunale di Roma, con sentenza 8.9.2003, la separazione personale tra i coniugi G.V. e F. G., con addebito alla G. delle ragioni della stessa (ed in ragione della di lei comprovata relazione extraconiugale), la pronunzia venne appellata dalla moglie e la Corte di Roma, con sentenza 6.4.2005, accolse il gravame ed in riforma della prima decisione escluse l’addebito. Nella motivazione la Corte di merito ha rilevato che non sussisteva alcuna prova certa che i rapporti tra la G. ed suo conoscente avessero il segno della relazione personale posto che era plausibile che si fossero limitati ad una frequentazione professionale (lei essendo esercente di vendita di strumenti musicali e l’uomo un rappresentante). Per la cassazione di tale sentenza il F. ha proposto ricorso articolando tre motivi al quale la G. non ha opposto difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile. La prima notificazione del ricorso e’ avvenuta in data 22.5.2006 mediante consegna dell’atto in copia a G.V. nella propria residenza anagrafica.

Il Collegio di questa Corte, alla fissata udienza dell’11.5.2010, ha rilevato la nullita’ di tale notificazione e, su istanza del difensore del F. (comparso alla udienza), ha fissato giorni sessanta per il rinnovo della notificazione al difensore della G. innanzi alla Corte di merito e presso il domicilio eletto (avv. Anna Patti, C.ne Ostiense 228). La cancelleria della Sezione ha attestato che al 2.11.2010 nessun deposito del ricorso oggetto di rinotificazione era occorso. Il 13.1.2011 il difensore del F. ha depositato copia del ricorso ritualmente e tempestivamente notificato in data 8.7.2010 all’avv. Anna Patti. La G. non ha svolto difese neanche all’esito della eseguita rinnovazione della notifica.

Il Collegio, tanto premesso, facendo applicazione del disposto degli artt. 369 e 371 bis c.p.c. anche alla ipotesi dell’ordine di rinnovazione ex art. 291 c.p.c. emesso a causa della ravvisata nullita’ della notificazione originaria del ricorso, come da questa Corte ripetutamente affermato (Cass. n. 13602 del 2004, n. 464 del 2005, n. 26225 del 2005 , n. 11003 del 2006 e n. 19053 del 2006), constata che il termine per depositare l’atto rinotificato l’8.7.2010 era quello del 31.7.2010 (venti giorni dopo la scadenza dei sessanta giorni concessi dal Collegio e correnti dall’11.5.2010). Poiche’ l’atto rinotificato e’ stato invece depositato il 13.1.2011 (nel termine per il deposito delle memorie ex art. 378 c.p.c.) appare evidente la improcedibilita’ del ricorso. Nulla e’ a provvedere sulle spese.

P.Q.M.

Dichiara improcedibile il ricorso.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 18 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2011

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