Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2643 del 02/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 2643 Anno 2018
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE
Relatore: ROSSETTI MARCO

ORDINANZA
sul ricorso 3529-2016 proposto da:
PECORARO LOREDANA, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA BELSIANA 71, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE
DELL’ERBA, rappresentata e difesa dall’avvocato ROCCO LUIGI
CORVAGLIA;
– ricorrente contro
ALLIANZ SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in RRALA, VIA PANAMA 88, presso lo
studio dell’avvocato GIORGIO SPADIFORA, che la rappresenta e
difende;

controricorrente

avverso la sentenza n. 4178/2015 del TRIBUNALE di LECCE,
depositata il 03/09/2015;

Data pubblicazione: 02/02/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 22/11/2017 dal Consigliere Dott. N’ARCO
ROSSETTI.
Rilevato che:
nel 2011 Loredana Pecoraro convenne dinanzi al Giudice di pace- di

sensi dell’art. 286 cod. ass., chiedendone la condanna al risarcimento
dei danni patiti in conseguenza di un sinistro causato, secondo la
prospettazione attorca, da un veicolo non identificato;
con sentenza 5.11.2012 n. 5550 il Giudice di pace accolse la domanda;
con sentenza 3.9.2015 il Tribunale di Lecce, accogliendo l’appello della
_Ulianz, riformò la decisione di primo grado e rigettò la domanda,
ritenendo incongrue ed inattendibili le prove dell’accaduto offerte
dall’attrice;
la sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione da Loredana
Pecoraro, con ricorso fondato su due motivi; ha resistito la 11lianz con
controricorso illustrato da memoria.,
Considerato che:
col primo motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione dell’art.
342 c.p.c., sostenendo che il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare il
gravame della ‘llianz inammissibile, dal momento che l’atto d’appello
dell’assicuratore non era conforme al dettato dall’art. 342 c.p.c.;
il motivo è infondato: l’atto di appello redatto dalla \llianz —
sindacabile da questa Corte in considerazione della natura del vizio
denunciato dalla ricorrente – era perfettamente chiaro e comprensibile:
con esso l’impresa designata si doleva in buona sostanza del fatto che il
Giudice di pace avesse ritenuto sussistente la prova dello storico
avverarsi del sinistro;

Ric. 2016 n. 03529 sez. M3 – ud. 22-11-2017
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Lecce la società Allianz s.p.a., nella sua veste di “impresa designata” ai

essendo dunque chiara ed evidente la doglianza mossa dall’appellante
alla sentenza impugnata, tanto bastava per ritenere ammissibile il
gravame, come già stabilito da questa Corte (si veda in particolare, Sez.
3, Ordinanza n. 10916 del 05/05/2017, secondo cui “l’art. 342, comma

1, c.p.c., come nove/lato dall’art. 54 del di n. 83 del 2012 ‘coni, con modi”,

sentenza”, né una determinata fo. rma, né la trascikione integrale o parziale della
senten:za appellata, ma impone all’appellante di individuare, in modo chiaro ed
inequivoco, il “quantum appellatum”, formulando, ri.spetto alle aigomentaioni
adottate dal primo giudice, pertinenti ragioni di dissenso che consistono, in caso di
censure riguardanti la ricostru5zione dei _fritti, nell’indica ione delle prove che si
assumono trascurate o malamente valutate ovvero, per le dogliane alle.renti
questioni di diritto, nella .pecificaione della norma applicabile o
dell’intopreta.zione prefe tibile, nonché, in rela’.zione a denunciatierrores in
procedendo”, nella precisaione del fatto processuale e della diversa scelta che si
sarebbe dovuta compiere’);
col secondo motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, nn. 3 e
5, c.p.c., la violazione dell’art. 2697 c.c.;
deduce che nel corso del giudizio di merito l’attrice

“a differena di

quanto sostenuto dalla sentena impugnata, ha jo.mito prova pena &Mit:cadi/muto
del sinistro”; dopo avere affermato ciò in linea di principio, il ricorso
passa ad esaminare e confutare le ragioni spese dal Tribunale per
motivare la ritenuta inattendibilità dei testimoni;
nella parte in cui prospetta il vizio di cui all’.art. 360, n_ 5, c.p.c., il
motivo è inammissibile, dal momento che tale censura non viene
nemmeno illustrata;
nella parte in cui prospetta il vizio di cui all’art. 360, n. 3, c.p.c., il
motivo è infondato: il Tribunale infatti non ha affatto invertito l’onere
della prova, ma l’ha correttamente addossato alla vittima; né
Ric. 2016 n. 03529 sez. M3 – ud. 22-11-2017
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dalla L n. 134 del 2012), non esige lo svolgimento di un “progetto alternativo di

ovviamente l’art. 2697 c.c. può dirsi violato sol perché il Giudice valuti
le prove in un modo piuttosto che in un altro;
quanto agli ulteriori rilievi coi quali la ricorrente ha inteso censurare le
ragioni poste dal Tribunale a fondamento della ritenuta inattendibilità
dei testimoni, essi sono manifestamente inammissibili in questa sede,

ricostruzione dei fatti è devoluto al giudice di merito, e non è
sindacabile in sede di legittimità;
le spese del presente giudizio di legittimità vanno a poste a carico della
ricorrente, ai sensi dell’art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel
dispositivo;
il rigetto del ricorso costituisce il presupposto, del civale si dà atto con
la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di
un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello .
dovuto per l’impugnazione, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R.
30 maggio 2002, n. 115 (nel testo introdotto dall’art. l, comma 17,
legge 24 dicembre 2012, n. 2 9 8).

P.q.m.
(-) rigetta il ricorso;
(-) condanna Loredana Pecoraro alla rifusione in favore di \llianz
s.p.a. delle spese del presente giudizio di legittitnità,- -che si liquidano
nella somma di curo 2.600, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa
forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55;
(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dall’art. 13, comma 1

q/tater, d.p.r. 30.5.2002 n. 115, per il versamento &a parte di Loredana
Pecoraro di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per l’impugnazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione
civile della Corte di cassazione, addì 22 novembre 2017.
Ric. 2016 n. 03529 sez. M3 – ud. 22-11-2017
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noto essendo che il giudizio sull’attendibilità della prova e sulla

Il Presidente

(Adelaide Amendola)

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