Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26429 del 26/11/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 2 Num. 26429 Anno 2013
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: NUZZO LAURENZA

sul ricorso 31174-2007 proposto da:
GIMADA DI ZILLI FERRERA & C1SAS, IN PERSONA DEL SOCIO
ACC.RIO, P.I.04786470015, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA ROMEO ROMEI 19, presso lo studio
dell’avvocato RIITANO BRUNO, che la rappresenta e
difende unitamente agli avvocati CUTELLE’ GUIDO,
RIITANO ADOLFO, RIITANO GIANLUCA;
– ricorrente contro

DAMIANI

CESARE

DMNCSR39B15L2191,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA BISSOLATI, 76, presso lo

Data pubblicazione: 26/11/2013

studio dell’avvocato TOMMASO SPINELLI GIORDANO, che
lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato
SOAVE FLORIANO;
– controrlcorrente-

avverso la sentenza n.

1645/2006 della CORTE

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 08/10/2013 dal Consigliere Dott. LAURENZA
NUZZO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. AURELIO GOLIA che ha concluso per
l’estinzione del procedimento per intervenuta
rinuncia.

P2

D’APPELLO di TORINO, depositata il 19/10/2006;

Ordinanza
Premesso che:
con sentenza depositata il 19.10.2006, la Corte di Appel-

Torino, sez. di Moncalieri, condannando la soc. Gimada
s.a.s. al pagamento, in favore della soc. C.L.D. di Damiani Cesare & C. s.a.s., della somma di € 67.159,74 ( a
titolo di risarcimento danni conseguenti ad infiltrazioni
d’acqua nei box),oltre accessori e rifusione delle spese
del doppio grado di giudizio e condannando,inoltre,
quest’ultima società al pagamento i in favore del Condominio Box di via 1° Maggio i sito in Nichelino, delle
spese dl giudizio di appello;
avverso tale sentenza la s.a.s. Gimada

di Zilli Ferrera

& C. ha proposto ricorso per cassazione formulando un
unico motivo di ricorso; ha resistito con controricorso
Damiani Cesare, già socio accomodatario e legale rappresentante della disciolta s.a.s. C.L.D. di Damiani Cesare & C.;
tanto premesso, rilevato: che la soc. ricorrente

e quel-

la resistente hanno dichiarato, rispettivamente, di rinunciare al ricorso e di accettare la rinuncia,4con atti depositati in cancelleria il 19.9.2013 essendo stato tra loroe concluso un accordo transattivo;
che, avendo la controricorrente aderito alla rinuncia,

1

lo di Torino, ha riformato la sentenza del Tribunale di

non va pronunciata, ex art. 391 c.p.c., condanna alle spese; che, ai sensi della norma stessa, va pronunciata ordinanza di estinzione del processo

La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione per
intervenuta rinuncia;nulla per le spese .
Così deciso in Roma in data 8.10.2013

P.Q.M.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA