Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26429 del 26/11/2013
Civile Ord. Sez. 2 Num. 26429 Anno 2013
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: NUZZO LAURENZA
sul ricorso 31174-2007 proposto da:
GIMADA DI ZILLI FERRERA & C1SAS, IN PERSONA DEL SOCIO
ACC.RIO, P.I.04786470015, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA ROMEO ROMEI 19, presso lo studio
dell’avvocato RIITANO BRUNO, che la rappresenta e
difende unitamente agli avvocati CUTELLE’ GUIDO,
RIITANO ADOLFO, RIITANO GIANLUCA;
– ricorrente contro
DAMIANI
CESARE
DMNCSR39B15L2191,
elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA BISSOLATI, 76, presso lo
Data pubblicazione: 26/11/2013
studio dell’avvocato TOMMASO SPINELLI GIORDANO, che
lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato
SOAVE FLORIANO;
– controrlcorrente-
avverso la sentenza n.
1645/2006 della CORTE
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 08/10/2013 dal Consigliere Dott. LAURENZA
NUZZO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. AURELIO GOLIA che ha concluso per
l’estinzione del procedimento per intervenuta
rinuncia.
P2
D’APPELLO di TORINO, depositata il 19/10/2006;
Ordinanza
Premesso che:
con sentenza depositata il 19.10.2006, la Corte di Appel-
Torino, sez. di Moncalieri, condannando la soc. Gimada
s.a.s. al pagamento, in favore della soc. C.L.D. di Damiani Cesare & C. s.a.s., della somma di € 67.159,74 ( a
titolo di risarcimento danni conseguenti ad infiltrazioni
d’acqua nei box),oltre accessori e rifusione delle spese
del doppio grado di giudizio e condannando,inoltre,
quest’ultima società al pagamento i in favore del Condominio Box di via 1° Maggio i sito in Nichelino, delle
spese dl giudizio di appello;
avverso tale sentenza la s.a.s. Gimada
di Zilli Ferrera
& C. ha proposto ricorso per cassazione formulando un
unico motivo di ricorso; ha resistito con controricorso
Damiani Cesare, già socio accomodatario e legale rappresentante della disciolta s.a.s. C.L.D. di Damiani Cesare & C.;
tanto premesso, rilevato: che la soc. ricorrente
e quel-
la resistente hanno dichiarato, rispettivamente, di rinunciare al ricorso e di accettare la rinuncia,4con atti depositati in cancelleria il 19.9.2013 essendo stato tra loroe concluso un accordo transattivo;
che, avendo la controricorrente aderito alla rinuncia,
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lo di Torino, ha riformato la sentenza del Tribunale di
non va pronunciata, ex art. 391 c.p.c., condanna alle spese; che, ai sensi della norma stessa, va pronunciata ordinanza di estinzione del processo
La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione per
intervenuta rinuncia;nulla per le spese .
Così deciso in Roma in data 8.10.2013
P.Q.M.