Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26429 del 20/12/2016

Cassazione civile, sez. VI, 20/12/2016, (ud. 12/10/2016, dep.20/12/2016),  n. 26429

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26239-2014 proposto da:

L.C.F.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

PANAMA 68, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI PUOTI, che lo

rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 77/8/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di FIRENZE del 27/09/2012, depositata il 03/09/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. CONTI ROBERTO GIOVANNI;

udito l’Avvocato Giuseppe Lomonaco (delega avvocato Giovanni Puoti)

difensore del ricorrente che si riporta agli scritti.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

L.C.F.M., di professione ingegnere, ricorre, affidandosi a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con la quale la Commissione Tributaria Regionale della Toscana, rigettandone l’appello, ha confermato la sentenza di primo grado che aveva respinto il ricorso proposto dal contribuente avverso la cartella D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis, relativa ad IRAP 2005.

La CTR, in particolare, ha evidenziato che l’autonoma organizzazione, requisito per l’applicazione dell’IRAP anche alle attività di lavoro autonomo diverse dall’impresa commerciale, può essere realizzata con qualsiasi mezzo, e quindi non necessariamente attraverso associati, collaboratori e dipendenti operanti presso il professionista, ma anche ricorrendo, come nella specie, a soggetti terzi attraverso una più o meno accentuata esternalizzazione dell’attività; nell’ipotesi in esame, l’elevata entità dei compensi corrisposti ai soggetti utilizzati dal professionista per l’espletamento della propria attività, induceva a ritenere sussistente l’autonoma organizzazione.

L’Agenzia resiste con controricorso. La ricorrente depositava memoria.

Con il primo motivo di ricorso il contribuente, denunziando violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, lamenta che la CTR non ha tenuto conto che il ricorso al lavoro altrui può determinare l’assoggettamento ad IRAP dell’attività professionale solo quando questo lavoro viene inserito nella struttura organizzativa cui è a capo il professionista; nella specie, secondo il ricorrente, la CTR non ha ben valutato la tipologia dei costi sostenuti in favore dei soggetti terzi ed ha erroneamente fondato la decisione solo sull’entità (Euro 54.733,00) degli erogati compensi; in particolare la CTR non ha considerato che la specifica attività esercitata (progettazione di opere pubbliche: ponti, strade ed autostrade) rendeva indispensabile la previa acquisizione di indagini geologiche, geotecniche, geofisiche e geognostiche su terreni (attività quest’ultime del tutto estranee alla competenza professionale dell’ingegnere e che non potevano che essere effettuate da terzi), sicchè i compensi erogati per dette indagini non potevano essere significativi di alcuna “autonoma organizzazione”; compensi peraltro di importo marginale rispetto all’ammontare (Euro 600.589,00) dei compensi dichiarati dal professionista per il medesimo periodo di imposta.

Premesso che ricorrono i presupposti per la decisione ai sensi dell’art. 375 c.p.c., il primo motivo è fondato e assorbe l’esame del secondo.

Questa Corte ha già avuto modo di chiarire che “in tema di IRAP, l’impiego non occasionale di lavoro altrui, costituente una delle possibili condizioni che rende configurabile un’autonoma organizzazione, sussiste se il professionista eroga elevati compensi a terzi per prestazioni afferenti l’esercizio della propria attività, restando indifferente il mezzo giuridico utilizzato e, cioè, il ricorso a lavoratori dipendenti, a una società di servizi o un’associazione professionale” (Cass. 22674 del 2014). Anche le S.U. civili di questa Corte hanno di recente ribadito l’incidenza della corresponsione di compensi a terzi ai fini IRAP, ritenendo che il requisito dell’autonoma organizzazione – previsto dal D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 446, art. 2, il cui accertamento è rimesso al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive – cfr. Cass. S.U. n. 9451/2016.

Orbene, a tali principi non si è attenuto il giudice di merito, il quale ha fondato la debenza del tributo unicamente sull’importo elevato dei compensi corrisposti a terzi, per di più tralasciando di considerare e valutare l’eventuale natura occasionale o coordinata delle attività espletate in favore del contribuente. Indagine viepiù necessaria, tenuto conto della peculiare natura delle prestazioni resa dai detti terzi – indagini geologiche e simili-, non rientranti nelle specifiche competenze del detto professionista – esercente l’attività di progettazione di opere pubbliche in qualità di ingegnere.

Sulla base di tali considerazioni ed in accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altra sezione della CTR Toscana anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR Toscana anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della sesta sezione civile, il 12 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2016

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