Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26429 del 20/11/2020

Cassazione civile sez. III, 20/11/2020, (ud. 14/10/2020, dep. 20/11/2020), n.26429

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 12102/2017 R.G. proposto da:

AZIENDA SANITARIA LOCALE SALERNO, in persona del legale

rappresentante p.t., domiciliata, in difetto di elezione di

domicilio in ROMA, per legge ivi presso la CANCELLERIA DELLA CORTE

SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati WALTER

MARIA RAMUNNI, GENNARO SASSO;

– ricorrente –

contro

D.C.V., elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO VITTORIO

EMANUELE 154, presso lo studio dell’avvocato VINCENZO SPARANO,

rappresentato e difeso da sè medesimo;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1727/2017 del TRIBUNALE di SALERNO, depositata

il 06/04/2017;

udita la relazione svolta nella Camera di consiglio non partecipata

del 14/10/2020 dal relatore Dott. Franco DE STEFANO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

la Azienda Sanitaria Locale (ASL) Salerno ricorre, con atto notificato in data 11/05/2017 ed articolato su due motivi, per la cassazione della sentenza con cui il Tribunale di Salerno ha dichiarato inammissibile il primo e rigettato il secondo motivo dell’appello da quella proposto contro la pronuncia del Giudice di pace di quel capoluogo, di reiezione dell’opposizione dispiegata al Decreto Ingiuntivo (che in ricorso si indica col n. 780/2015, ma in sentenza gravata col n. 128/15) per Euro 85,02 in favore dell’avv. D.C.V. a titolo di spese legali maturate nel corso di una procedura esecutiva (la n. 2094/10 r.g.e.) quale difensore distrattario, ma rimaste ivi parzialmente insoddisfatte;

resiste con controricorso il D.C.;

non consta il deposito di conclusioni da parte del Pubblico Ministero, nè di memorie ad opera delle parti.

Diritto

CONSIDERATO

che:

vanno disattese le preliminari eccezioni di inammissibilità, attesa l’idoneità dell’esposizione in ricorso delle vicende processuali (riducendosi ad errori materiali alcune imprecisioni effettivamente sussistenti) e delle tesi in diritto, riferite alla decisione gravata;

la ricorrente articola due motivi e:

– col primo lamenta “violazione e falsa applicazione dell’art. 339 c.p.c., in relazione all’art. 553 c.p.c., per aver considerato non dedotta l’inosservanza delle norme sul procedimento e/o dei principi regolatori della materia e, per l’effetto, sussistente il diritto del creditore ad agire extra processum per il recupero delle spese legali non incassate per incapienza della massa pignorata”;

– col secondo denuncia “violazione e falsa applicazione dell’art. 1175 c.c., in relazione anche all’art. 151 disp. att. c.p.c., per quanto riguarda la mancata riunione dei giudizi, per non aver riconosciuto la sussistenza del frazionamento giudiziale di un credito unitario”;

la controversia si connota per la sua piena sovrapponibilità a quella definita da Cass. 05/10/2018, n. 24571, la quale, accogliendo quale ragione più liquida la censura di violazione o falsa applicazione proprio degli artt. 339 e 553 c.p.c., per non avere la gravata sentenza di appello considerato dedotta la violazione di un principio informatore della materia processuale nell’atto di gravame, ha, prima di decidere nel merito con revoca definitiva del monitorio opposto, sancito il seguente principio di diritto: “il giudice dell’esecuzione, quando provvede alla distribuzione o assegnazione del ricavato o del pignorato al creditore procedente e ai creditori intervenuti, determinando la parte a ciascuno spettante per capitale, interessi e spese, effettua accertamenti funzionali alla soddisfazione coattiva dei diritti fatti valere nel processo esecutivo e, conseguentemente, il provvedimento di liquidazione delle spese dell’esecuzione, in tal caso ammissibile, implica un accertamento meramente strumentale alla distribuzione o assegnazione stessa, privo di forza esecutiva e di giudicato al di fuori del processo in cui è stato adottato, sicchè le suddette spese, quando e nella misura in cui restino insoddisfatte, sono irripetibili”;

non sono nemmeno somministrati dalle parti elementi per discostarsi dal precedente appena richiamato: al quale, qui integralmente richiamate le esaustive argomentazioni sviluppate in quella sede, va così assicurata piena continuità, con adozione di soluzione in tutto analoga, di accoglimento del primo motivo e, assorbito il secondo, decisione nel merito di revoca del monitorio a suo tempo opposto, liquidate le spese secondo la soccombenza nella medesima misura (ed esclusi i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, essendo stato accolto il ricorso).

P.Q.M.

la Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa la gravata sentenza e, decidendo nel merito, revoca il decreto ingiuntivo opposto del giudice di Pace di Salerno.

Condanna il controricorrente alla rifusione delle spese processuali della ricorrente, liquidate per il primo grado in Euro 600,00, per il secondo grado in Euro 600,00 e per il giudizio di legittimità in Euro 1.100,00, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, 15 per cento di spese forfettarie e accessori – tra cui l’eventuale contributo unificato – nella misura dovuta per legge.

Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 20 novembre 2020

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