Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26429 del 17/10/2019

Cassazione civile sez. I, 17/10/2019, (ud. 12/07/2019, dep. 17/10/2019), n.26429

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 27680/2018 proposto da:

A.S., elettivamente domiciliato in Roma, Via Paolo Emilio, 7

presso lo studio dell’avvocato Mario Luciano Crea che lo rappresenta

e difende giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t., elettivamente

domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi, 5 presso l’Avvocatura

Generale dello Stato ex legge;

– intimato –

avverso la sentenza n. 304/2018 della Corte di appello di Trieste

pubblicata il 19/06/2018;

udita la relazione della causa svolta dal Cons. Dott. Laura Scalia

nella camera di consiglio del 12/07/2019.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. A.S., cittadino (OMISSIS), pastore di famiglia povera, ricorre in cassazione con quattro motivi avverso la sentenza in epigrafe indicata con cui la Corte di appello di Trieste, nel confermare la decisione del locale Tribunale, ha rigettato le domande di riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria dal primo proposte, nella ritenuta insussistenza dei relativi presupposti di legge.

Il ricorrente ha dichiarato di aver lasciato il Paese di origine perchè schiavizzato e vittima di minacce da parte di persone che nel concedergli un prestito gli avevano fatto firmare dei fogli, di cui egli non capiva il significato, con i quali avevano preteso una cessione dei terreni in proprietà dell’istante stesso.

2. Il Ministero dell’Interno, intimato, non ha svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3 e art. 2; del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 e art. 27 come modificato dal D.Lgs. n. 158 del 2009, in relazione al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e 19 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 4, per omessa applicazione dei principi che regolano l’onere della prova nei procedimenti di protezione internazionale ed omessa applicazione dei criteri in tema di credibilità.

La Corte avrebbe considerato in astratto le dichiarazioni del richiedente non contestualizzandole e mancando di operare un approfondimento della reale situazione del Pakistan su cui valutare credibilità ed attendibilità del racconto. Riconosciuto il fenomeno della cd. “schiavitù da debito” la Corte avrebbe dovuto assumere informazioni specifiche, ottemperando al proprio dovere di acquisire informazione, D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 8, comma 3, su detto fenomeno in (OMISSIS) e sulla tolleranza nei confronti della grave violazione dei diritti umani che dall’indicata pratica sarebbe derivata.

I giudici di appello sarebbero incorsi in violazione di legge per avere emesso pronuncia sulla valutazione di attendibilità delle dichiarazioni sulla credibilità soggettiva, in violazione del paradigma di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3.

1.1. In tema di protezione internazionale e umanitaria, la valutazione di credibilità delle dichiarazioni del richiedente non è affidata alla mera opinione del giudice ma è il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione, da compiersi non sulla base della mera mancanza di riscontri oggettivi, ma alla stregua dei criteri indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, e, inoltre, tenendo conto “della situazione individuale e della circostanze personali del richiedente” (di cui all’art. 5, comma 3, lett. c) D.Lgs. cit.), con riguardo alla sua condizione sociale e all’età, non potendo darsi rilievo a mere discordanze o contraddizioni su aspetti secondari o isolati quando si ritiene sussistente l’accadimento, sicchè è compito dell’autorità amministrativa e del giudice dell’impugnazione di decisioni negative della Commissione territoriale, svolgere un ruolo attivo nell’istruzione della domanda, disancorandosi dal principio dispositivo proprio del giudizio civile ordinario, mediante l’esercizio di poteri-doveri d’indagine officiosi e l’acquisizione di informazioni aggiornate sul paese di origine del richiedente, al fine di accertarne la situazione reale (Cass. n. 26921 del 14/11/2017).

Il motivo è inammissibile perchè propone censure non in grado di incidere sulla corretta applicazione effettuata dai giudici di merito della giurisprudenza di questa Corte di legittimità offrendo elementi per mutare orientamento (art. 360-bis c.p.c., n. 1).

Ciò posto, la Corte di merito ha contestualizzato il racconto del richiedente valorizzando circostanze delle stesso, quali la differente versione fornita nel corso dell’intervista dinnanzi alla commissione territoriale e dinanzi al tribunale – in cui esponeva di aver chiesto un prestito e di essere stato imbrogliato da persone che lo avevano minacciato, intimandogli di andarsene e di lasciare il paese – rispetto al racconto definito nell’atto di appello, in cui riferiva di una situazione di schiavitù da debito, valorizzando, altresì, la prima, che l’appellante avrebbe riferito di fuggire per paura di ritorsioni là dove madre e fratello disabile sarebbero rimasti nel villaggio di origine.

La Corte di appello non ha quindi escluso l’esistenza in (OMISSIS) della pratica della cd. schiavitù da debito, ma ha ritenuto, nella non credibilità del racconto, che non fosse tale la condizione del richiedente protezione internazionale.

In tal modo la Corte territoriale ha dato corretta applicazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, e non si è esposta alla dedotta violazione di legge in tal modo inammissibilmente dedotta.

2. Con il secondo motivo il ricorrente fa valere l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3, lett. a) e b).

La Corte territoriale avrebbe omesso di valutare la circostanza, decisiva, per la vicenda in esame, della riduzione in schiavitù per debiti del ricorrente, mancando di approfondire le dimensioni e la criticità del fenomeno in (OMISSIS).

I giudici di appello avrebbero dovuto prendere in considerazione, prescindendo dall’uso, o meno, di una specifica terminologia – così per la locuzione “schiavitù per debiti” – tutti gli elementi utili per la decisione, compresi i documenti depositati ed allegati sin dall’inizio della procedura e le specifiche doglianze contenute nell’atto di appello, in tal modo prendendo in esame la domanda giudiziale come proposta.

Il motivo è inammissibile perchè manifestamente infondato.

Quanto viene in rilievo è infatti la tempestiva definizione della domanda e dei fatti costitutivi posti a fondamento della stessa e non dall’uso o meno di una determinata locuzione verbale.

Il fenomeno della “schiavitù da debito”, conosciuto nella realtà (OMISSIS)a ed espressivo di una forma di lavoro forzato, resta definito da atti di vessazione posti in essere da proprietari o datori di lavoro che nella incapacità del lavoratore di restituire somme ricevute in prestito sfruttano di quest’ultimo la forza-lavoro, schiavizzandolo.

La Corte di appello ha rilevato la mancata allegazione di fatti integrativi del dedotto sfruttamento nella ritenuta diversità tra il racconto reso dal richiedente protezione in sede amministrativa, corroborato da memoria, e in fase giurisdizionale dinanzi al giudice di primo grado, rispetto a quanto dedotto con l’atto di appello.

I giudici di appello hanno rilevato la non ascrivibilità del fatto dedotto in racconto – in cui il richiedente protezione ha fatto riferimento alla circostanza di essere stato allontanato dal paese e dal lavoro da persone che lo avrebbero imbrogliato nella concessione di un prestito facendogli firmare fogli con cui egli aveva ceduto i propri terreni ai primi – nella mancata sua deduzione, di una sua condizione di assoggettamento o di schiavitù in difetto di un racconto credibile a sostegno della deduzione.

3. Con il terzo motivo si denuncia l’errata valutazione dei presupposti della protezione sussidiaria in violazione dell’art. 8 della direttiva 2004/83/CE cui è subentrata la direttiva 2011/95/UE, per non avere lo Stato italiano recepita la disposizione ivi contenuta là dove stabilisce che gli Stati membri possono stabilire che il richiedente non meriti protezione internazionale “se in una parte del territorio del paese d’origine egli non abbia fondati motivi di temere di essere perseguitato o non corra rischi effettivi di subire danni gravi”.

La Corte di merito avrebbe denegato protezione rilevando che la provincia del (OMISSIS), territorio geografico di provenienza del richiedente, sarebbe stato meno pericoloso per un minore radicamento dei gruppi terroristici ed un minore numero di attacchi alle vittime, in ragione del rapporto COI del 2017 che illustra che le criticità del (OMISSIS) investono il sud del paese oltre che la capitale distrettuale là dove l’unico distretto del nord interessato da episodi di violenza pubblica aveva registrato 17 decessi nel corso del 2016.

Il motivo è inammissibile.

3.1. Questa Corte di legittimità ha infatti chiarito che In tema di protezione internazionale, il riconoscimento dello “status” di rifugiato politico va escluso nell’ipotesi in cui il pericolo di persecuzione non sussiste nella parte di territorio del paese di origine dalla quale proviene il richiedente, essendo tale ipotesi diversa da quella prevista dall’art. 8 della direttiva 2004/83/CE, non recepita nel nostro ordinamento, in cui il pericolo di persecuzione sussiste nel territorio di provenienza, ma potrebbe tuttavia essere evitato con il trasferimento in altra parte del territorio del medesimo paese in cui tale pericolo non sussiste (Cass. n. 28433 del 07/11/2018).

3.2. Nel resto le contestazioni portate all’interpretazione da darsi all’art. 14, lett. c) ed al rilievo oggettivo del conflitto armato interno nella interpretazione offertane dalla Corte di Lussemburgo (CG 285/2012), con superamento anche della non credibilità del racconto, non colgono la ratio decidendi che è stata quella di escludere una pericolosità della zona di provenienza di livello tale da integrare la fattispecie dedotta e tanto all’esito dello scrutinio di fonti internazionali affidabili.

Nessun rilievo a conforto della tesi difensiva della erroneità di una decisione di rigetto della protezione motivata dal carattere meno pericoloso del distretto di provenienza viene poi dal precedente di questa Corte richiamato in ricorso (Cass. 14006/2018) di annullamento in ragione di una motivazione che non si sarebbe, piuttosto ed invece, confrontata con i più stringenti presupposti richiesti dalla giurisprudenza della Corte di giustizia della nozione di “conflitto armato interno”: la minore pericolosità del distretto in quel giudizio in valutazione, dedotto dall’amministrazione resistente, è stata ivi ragione di annullamento.

4. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3 e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 nel dovuto esercizio del potere-dovere d’indagine previsto dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, in capo all’autorità giudiziaria.

Il motivo è generico al punto che nella parte espositiva il ricorrente richiama “la situazione generale del (OMISSIS)” che nessuna attinenza o rilievo ha nella scrutinata fattispecie.

L’allegazione del grado di radicamento in Italia è in ogni caso anch’essa genericamente dedotta in giudizio nella parte in cui si contesta alla Corte di appello di averne omesso ogni valutazione in violazione del dovere di acquisizione ex officio.

L’attivazione ex officio comporta infatti che resti preliminarmente adempiuto l’onere di allegazione da parte del richiedente sì da integrare la fattispecie dedotta a sostegno dell’azionato diritto (ex multis: Cass. n. 27336 del 29(10/2018).

5. Il ricorso, pertanto, va in via conclusiva dichiarato inammissibile.

Nulla sulle spese non avendo l’amministrazione intimata svolto difese.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, va dichiarata la non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, ammesso in via provvisoria al patrocinio a spese dello Stato, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 12 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2019

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