Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26428 del 26/11/2013


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Civile Decr. Sez. 2 Num. 26428 Anno 2013
Presidente:
Relatore:

DECRETO

Ud.

sul ricorso 16481-2009 proposto da:
DE

LAZZARI

DINO

DLZDNI55P13G229F,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
BERTOLONI 14, presso lo studio dell’avvocato
TERRANOVA ANTONELLA, che lo rappresenta e
difende unitamente all’avvocato CAPRARO FABIO;
– ricorrente contro

CONSORZIO AGRARIO DI TREVISO & BELLUNO
S.C.A.R.L. 00194950267, in persona del Rag.
Piero Carniato, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA DELLA MARATONA 56, presso lo studio
dell’avvocato ABBATE CARLO, che lo rappresenta
2013

e difende unitamente all’avvocato STILO

53

FRANCESCO;
F.LLI MICHIELIN DI MICHIELIN REMO & RENATO
S.n.c. 00213070261,

in persona del legale

rapp.te pro tempore, elettivamente domiciliato

Data pubblicazione: 26/11/2013

-

in ROMA, VIA G.G. BELLI 36, presso lo studio
dell’avvocato FACCIOTTI LEOPOLDO, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato
BARATTO GUÉNOLE MIRIAM;
– controricorrenti

D’APPELLO di VENEZIA, depositata il
11/06/2008;

I

avverso la sentenza n. 832/2008 della CORTE

REPUBBLICA ITALIANA
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE CIVILE

IL PRESIDENTE

dichiarato di voler rinunziare al ricorso inscritto al n. 16481 del R.G. per l’anno
2009; proposto contro il CONSORZIO AGRARIO di TREVISO & BELLUNO
S.C.A.R.L. e contro F.LLI MICHIELIN di MICHIELIN REMO & RENATO S.n.c.;
considerato che l’atto risulta sottoscritto dal difensore Avv. Antonella Terranova;
considerato, altresì che le parti ritualmente costituite hanno dichiarato di accettare la
rinunzia con atto sottoscritto dai difensori Avv.ti Francesco Stilo e Miriam Baratto
Guènolè;
ritenuto che la rinunzia si è perfezionata e che, per le ragioni esposte, non si deve
pronunziare su altri ricorsi e non si deve pronunziare sulle spese del grado; visti gli artt.
390 e391 cod. proc. civ., nel nuovo testo introdotto dall’art. 15 D. L.gt. 2 febbraio 2006,
n. 40;

PER QUESTI MOTIVI

Dichiara estinto il processo di cassazione di cui sopra per rinunzia al ricorso. Il presente
decreto avrà effetto di titolo esecutivo se nessuna delle parti chiede la fissazione
dell’udienza nel termine di dieci giorni dalla comunicazione (art. 391 IHA comma cpc).

Roma, 12 novembre 2013

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Roma, 26

NOV. 2013

Ritenuto che con atto depositato in data 4 novembre 2013, il ricorrente, ha

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