Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26428 del 20/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 20/12/2016, (ud. 12/10/2016, dep.20/12/2016),  n. 26428

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26640-2012 proposto da:

R.M. (OMISSIS), RI.LA. (OMISSIS), in qualità di

titolari dello Studio Legale Associato R. Ri.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA LUCIO SESTIO 12, presso lo

studio dell’avvocato FRANCESCA LALLI, che li rappresenta e difende

unitamente a se stessi, giusta procura speciale a margine del

ricorso;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 55/38/2012 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di TORINO del 19/03/2012, depositata il 18/06/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. CONTI ROBERTO GIOVANNI.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

Gli avvocati R.M. e Ri.La., in qualità di titolari di uno studio legale associato, impugnavano dinanzi alla CTP di Torino il silenzio – rifiuto con cui l’Agenzia aveva rigettato l’istanza di rimborso IRAP per gli anni d’imposta 2006 e 2007. La CTP accoglieva il ricorso e l’Agenzia proponeva appello dinanzi alla CTR del Piemonte che, con la sentenza indicata in epigrafe, riformava la decisione dei giudici di primo grado, ritenendo che l’assoggettabilità ad IRAP degli appellati dovesse dedursi dalle modalità di esercizio della professione in forma associata, che prevedevano l’interscambio e la sostituibilità dei professionisti, e dalla collaborazione di terzi, il cui rilievo, anche per il valore dei compensi, non poteva essere minimizzato.

I contribuenti propongono ricorso per Cassazione affidato a quattro motivi, a cui l’Ufficio resiste con controricorso. Le parti ricorrenti hanno depositato memoria.

Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Con il secondo motivo, si deduce l’omessa pronuncia sull’eventuale sussistenza in capo allo studio associato di un’organizzazione autonoma che determini l’assoggettabilità all’IRAP ed illogicità della motivazione, in relazione all’art. 360, nn. 4 e 5.

Con il terzo motivo, si deduce il vizio di omessa motivazione.

Con il quarto motivo, i ricorrenti deducono l’omessa ed illogica motivazione sull’entità e valenza della collaborazione di un avvocato terzo allo studio, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5.

In ordine logico va preliminarmente esaminato il terzo motivo relativo alla formazione di un giudicato esterno.

La giurisprudenza di questa Corte è ferma nel ritenere che il giudicato relativo ad un singolo periodo di imposta non è idoneo a far stato per i successivi o i precedenti in via generalizzata ed aspecifica: una simile efficacia va riconosciuta solo agli elementi costitutivi della fattispecie, come le qualificazioni giuridiche preliminari all’applicazione di una specifica disciplina tributaria, che, estendendosi ad una pluralità di periodi di imposta, assumono carattere tendenzialmente permanente. E questo perchè il giudicato incentra la sua potenziale capacità espansiva in funzione regolamentare solo su quegli elementi che abbiano un valore “condizionante” inderogabile sulla disciplina degli altri elementi della fattispecie esaminata, con la conseguenza che la sentenza che risolva una situazione fattuale in uno specifico periodo di imposta non può estendere i suoi effetti automaticamente.

Nella specie, va esclusa l’efficacia esterna del giudicato relativo ad un periodo di imposta Irap in una controversia riguardante una diversa annualità, sul presupposto le valutazioni dei giudici di merito erano fondate su fatti non necessariamente comuni.

Passando al primo motivo di ricorso, lo stesso è infondato. Ed invero, le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che “quando l’attività è esercitata dalle società e dagli enti, che siano soggetti passivi dell’imposta a norma del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 3, – comprese quindi le società semplici e le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni – essa, in quanto esercitata da tali soggetti, strutturalmente organizzati per la forma nella quale l’attività è svolta, costituisce ex lege, in ogni caso, presupposto d’imposta, dovendosi perciò escludere la necessità di ogni accertamento in ordine alla sussistenza dell’autonoma organizzazione” (Cass., n. 7371/2016).

Orbene, nella specie, la CTR ha deciso uniformandosi al principio di diritto su espresso. Difatti, l’esercizio da parte dei contribuenti della professione legale nella forma dell’associazione professionale comporta la loro assoggettabilità ex lege all’imposta in questione.

Anche il secondo e il quarto motivo, da esaminare congiuntamente, sono entrambi infondati.

Ed invero, in applicazione del principio di diritto precedentemente enunciato, secondo cui a determinati soggetti giuridici, compresi gli studi associati, l’assoggettabilità all’IRAP è prevista ex lege, ai giudici di merito, rimane preclusa ogni accertamento di fatto circa le modalità di svolgimento della professione.

Per le considerazioni sopra svolte, il ricorso va rigettato.

Ricorrono giusti motivi per compensare le spese del giudizio, in relazione al recente intervento chiarificatore delle S.U..

PQM

La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

Rigetta il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della sesta sezione civile, il 12 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2016

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