Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26428 del 07/12/2011

Cassazione civile sez. trib., 07/12/2011, (ud. 22/11/2011, dep. 07/12/2011), n.26428

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PARMEGGIANI Carlo – rel. Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria G.C. – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 25576-2009 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrenti –

contro

M.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, PIAZZA CAVOUR 17, presso lo studio dell’avvocato GIORGIA

PASSACANTILLI, rappresentato e difeso dall’avvocato MARTELLI MARIO

giusta procura speciale in calce al ricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 47/19/2008 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di BOLOGNA del 17/06/08, depositata il 30/09/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/11/2011 dal Presidente Relatore Dott. CARLO PARMEGGIANI;

è presente il P.G. in persona del Dott. RAFFAELE CENICCOLA.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Nella causa indicata in premessa è stata depositata in cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. comunicata al P.M. e notificata agli avvocati delle parti costituite:

“La Agenzia delle Entrate ricorre per cassazione, con tre motivi, avverso la sentenza dalla Commissione Tributaria Regionale della Emilia-Romagna n. 47/19^/08 in data 17-6-2008, depositata in data 30- 9-2008, confermativa della sentenza della CTP di Bologna che aveva accolto il ricorso di M.A. avverso il silenzio rifiuto della Agenzia ufficio di Bologna al rimborso dell’IRAP per le annualità dal 2002 al 2004.

Il contribuente resiste con controricorso.

Con il primo motivo la Agenzia deduce violazione della L. n. 289 del 2002, art. 7, comma 13, in quanto l’Ufficio aveva eccepito che il contribuente aveva definito mediante condono le annualità 2001 e 2002, il che comportava la inammissibilità del ricorso introduttivo del medesimo per tali annualità.

Con il secondo motivo deduce violazione dell’art. 112 c.p.c. in quanto a fronte della eccezione di cui sopra, reiterata in appello dalla Agenzia, la CTR aveva omesso qualsiasi pronuncia.

Con il terzo motivo deduce insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in quanto la Commissione aveva escluso, con motivazione apodittica ed errata, la sussistenza di autonoma organizzazione nonostante la utilizzazione di una segretaria e di collaboratori, avvalendosi quindi il contribuente in modo non occasionale del lavoro altrui. Il primo ed il secondo motivo sono entrambi palesemente fondati. Il secondo appare preliminare, in quanto la stessa CTR da atto in sentenza della proposizione della eccezione da parte dell’Ufficio e non la prende in alcun modo in considerazione, incorrendo quindi nel vizio di omessa pronuncia. Può tuttavia essere deciso anche il primo motivo in quanto la questione è rilevabile di ufficio (v. Cass. n. 17142 del 2008). Nella specie, è giurisprudenza consolidata della Corte che in tema di condono fiscale di cui alla L. 27 dicembre 2002, n. 289, la presentazione della relativa istanza preclude al contribuente ogni possibilità di rimborso per le annualità di imposta definite in via agevolata, ivi compreso il rimborso di imposte asseritamente inapplicabili per assenza del relativo presupposto (nella specie, IRAP); il condono, infatti, in quanto volto a definire transattivamente la controversia in ordine alla esistenza di tale presupposto, pone il contribuente di fronte ad una libera scelta tra trattamenti distinti che non si intersecano tra loro, ovverosia coltivare la controversia nei modo ordinari, conseguendo se del caso il rimborso delle somme indebitamente pagate, oppure corrispondere quanto dovuto per la definizione agevolata, ma senza possibilità di riflessi ed interferenze con quanto eventualmente già corrisposto in via ordinaria. (v. Cass. n. 3682 del 2007).

Anche il terzo motivo è fondato. La CTR da atto, in sentenza, che il contribuente, di professione avvocato, si avvale della collaborazione di una segretaria, anche se a tempo parziale, e di un praticante.

Tali emergenze probatorie rendono evidente che il contribuente si avvale in modo non occasionale del lavoro altrui, e la circostanza è sufficiente ad integrare quel “quid pluris” sotto il profilo organizzativo che implica la soggezione dello stesso all’IRAP (v.

Cass. SS.UU. n. 12111 del 2009). La Commissione non ha motivato, se non in modo astratto e stereotipo, la ritenuta irrilevanza di tali elementi, incorrendo nel vizio motivazionale lamentato. Il ricorso appare quindi manifestamente fondato e si propone pertanto la trattazione in camera di consiglio”.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione;

che pertanto, riaffermati i principi sopra richiamati, il ricorso deve essere accolto, con cassazione della sentenza impugnata;

che, non essendo necessari nuovi accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, con reiezione del ricorso introduttivo del contribuente. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, laddove si compensano le spese delle fasi di merito per le incertezze giurisprudenziali del passato.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito, respinge il ricorso introduttivo del contribuente.

Condanna lo stesso alle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.500, oltre spese prenotate a debito. Compensa le spese delle fasi di merito.

Così deciso in Roma, il 22 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA