Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26427 del 20/12/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 20/12/2016, (ud. 05/10/2016, dep.20/12/2016),  n. 26427

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25661/2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO S.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2021/35/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ROMA, del 18/03/2015 depositata il 02/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

05/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ENRICO MANZON.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue.

Con sentenza in data 18 marzo 2015 la Commissione tributaria regionale del Lazio dichiarava inammissibile l’appello proposto da Agenzia delle Entrate, ufficio locale, avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Roma n. 1958/23/14 che aveva accolto il ricorso proposto dalla Curatela del Fallimento S.G. contro l’avviso di accertamento IRPEF, IVA, IRAP 2006.

Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate deducendo un motivo unico.

La Curatela fallimentare non si è costituita.

Il motivo di ricorso è manifestamente fondato.

Emerge invero inequivocabilmente dall’avviso di ricevimento trascritto in corpo dell’ atto introduttivo del presente giudizio che il ricorso in appello è stato notificato alla Curatela fallimentare di S.G. presso il procuratore domiciliatario, sicchè non potevasi avere dubbio circa la rituale instaurazione del giudizio di secondo grado nei confronti della parte processuale ricorrente di prime cure.

L’omesso riferimento alla specifica qualità del destinatario della notifica de qua ossia l’omessa precisazione che si trattava del difensore del fallimento e non del fallito S.G. non può che considerarsi al più quale una nullità sanabile della procedura medesima. La CTR è dunque incorsa in errore di diritto processuale nel considerare invece inesistente la vocatio in jus della parte appellata, dovendo piuttosto procedere all’ordine di rinnovazione della medesima ex art. 291 c.p.c., trattandosi di una nullità senz’altro così sanabile.

La sentenza impugnata deve quindi essere cassata con rinvio al giudice a quo per nuovo esame.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Lazio anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 5 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA