Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26427 del 20/12/2016
Cassazione civile, sez. VI, 20/12/2016, (ud. 05/10/2016, dep.20/12/2016), n. 26427
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 25661/2015 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
FALLIMENTO S.G.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 2021/35/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di ROMA, del 18/03/2015 depositata il 02/04/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
05/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ENRICO MANZON.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue.
Con sentenza in data 18 marzo 2015 la Commissione tributaria regionale del Lazio dichiarava inammissibile l’appello proposto da Agenzia delle Entrate, ufficio locale, avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Roma n. 1958/23/14 che aveva accolto il ricorso proposto dalla Curatela del Fallimento S.G. contro l’avviso di accertamento IRPEF, IVA, IRAP 2006.
Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate deducendo un motivo unico.
La Curatela fallimentare non si è costituita.
Il motivo di ricorso è manifestamente fondato.
Emerge invero inequivocabilmente dall’avviso di ricevimento trascritto in corpo dell’ atto introduttivo del presente giudizio che il ricorso in appello è stato notificato alla Curatela fallimentare di S.G. presso il procuratore domiciliatario, sicchè non potevasi avere dubbio circa la rituale instaurazione del giudizio di secondo grado nei confronti della parte processuale ricorrente di prime cure.
L’omesso riferimento alla specifica qualità del destinatario della notifica de qua ossia l’omessa precisazione che si trattava del difensore del fallimento e non del fallito S.G. non può che considerarsi al più quale una nullità sanabile della procedura medesima. La CTR è dunque incorsa in errore di diritto processuale nel considerare invece inesistente la vocatio in jus della parte appellata, dovendo piuttosto procedere all’ordine di rinnovazione della medesima ex art. 291 c.p.c., trattandosi di una nullità senz’altro così sanabile.
La sentenza impugnata deve quindi essere cassata con rinvio al giudice a quo per nuovo esame.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Lazio anche per le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 5 ottobre 2016.
Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2016