Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26427 del 17/10/2019

Cassazione civile sez. I, 17/10/2019, (ud. 12/07/2019, dep. 17/10/2019), n.26427

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 27644/2018 proposto da:

R.T., elettivamente domiciliato in Roma, Via Barnaba

Tortolini, 30 presso lo studio dell’avvocato Alessandro Ferrara che

lo rappresenta e difende con l’avvocato Antonio Coppola giusta

procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t., elettivamente

domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi, 5 presso l’Avvocatura

Generale dello Stato ex legge;

– intimato –

avverso la sentenza n. 933/2018 della Corte di appello di Bologna

pubblicata il 04/04/2018;

udita la relazione della causa svolta dal Cons. Dott. Laura Scalia

nella camera di consiglio del 12/07/2019.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. R.T., cittadino (OMISSIS), ricorre in cassazione con unico motivo avverso la sentenza in epigrafe indicata con cui la Corte di appello di Bologna, nel confermare la decisione del locale Tribunale, ha rigettato le domande di riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria dal primo proposte, nella ritenuta insussistenza dei relativi presupposti di legge.

Il ricorrente ha dichiarato di aver lasciato il Paese di origine perchè vittima di minacce e intimidazioni da parte di appartenenti al partito (OMISSIS) in quanto figlio di un noto esponente, a livello locale, del partito avversario, il (OMISSIS), nel quale egli stesso militava.

Il primo ha riferito altresì di essere stato sequestrato da parte degli avversari politici e, una volta liberatosi, di essere stato costretto a fuggire dal suo paese perchè i sequestratori continuavano a cercarlo senza che le forze di polizia, allertate dalla denuncia sporta dal fratello, avessero fatto nulla.

Fuggito a (OMISSIS), successivamente si era avviato in Grecia e quindi in Italia dove, appena giunto, avanzava richiesta di protezione internazionale.

2. La Corte felsinea condividendo il giudizio espresso dal primo giudice riteneva il racconto privo di credibilità per non avere il richiedente saputo indicare neppure sommariamente i componenti a livello locale dei contrapposti partiti e per avere, nelle due versioni del racconto dei fatti rese in sede amministrativa e giudiziaria, indicato il gruppo autore della rapina diverso nella composizione oltre che diverse, per numero e tipo, le armi utilizzate. La circostanza che egli fosse stato inseguito da (OMISSIS), località distanti tra loro migliaia di chilometri, non era giustificata dal suo ruolo politico, meramente locale.

La rocambolesca fuga da una baracca per sfuggire ad un nuovo attacco dei rapitori accompagnata dalla circostanza che costoro non si fossero avveduti che il primo era in possesso di denaro nascosto nella cintura che gli avrebbe consentito di sostenere la spesa del viaggio, era stata, del pari, apprezzata quale evidenza non credibile.

3. Il Ministero dell’Interno, intimato, non ha svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il motivo proposto il ricorrente denuncia la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 1 e degli artt. 2,3,4 e 5 e 14 e art. 19, comma 2; del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, e art. 11 come modificato dal D.Lgs. n. 158 del 2009 in relazione al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 4.

La Corte territoriale avrebbe ritenuto non credibile il dichiarante sulla sola base del parametro “intuitivo” della genuinità intrinseca e quindi escluso le due forme di protezione “minore” – la sussidiaria e l’umanitaria – in ragione dei maggiori report informativi internazionali, rilevanti ai soli fini del protezione sussidiaria per le ipotesi di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) che avrebbero indicato la zona di provenienza come non interessata da una situazione di violenza generalizzata nei confronti della popolazione civile.

La Corte di merito non avrebbe cooperato con il richiedente al fine di individuare gli elementi di sostegno della vicenda ed avrebbe disatteso le richieste da lui formulate di acquisire informazioni aggiornate sulla lotta politica in essere nella zona di provenienza, caratterizzata da metodi cruenti e, tanto, nella sostanziale inerzia della polizia locale.

La Corte di merito avrebbe mancato di valutare la condizione di personale vulnerabilità del richiedente, meritevole di protezione umanitaria con riguardo alla condizione di partenza, all’estremo disagio psicologico a questi cagionato, come da certificazione medica allegata e prodotta, dal sofferto sradicamento dal Pakistan e dall’assenza di ogni valida ed efficace prospettiva di reinserimento nel paese di origine.

Sarebbe mancata una indagine in ordine alla carenza assoluta di protezione da parte delle locali autorità di pubblica sicurezza.

Il motivo è fondato nei termini di seguito indicati.

1.1. In tema di protezione internazionale e umanitaria, la valutazione di credibilità delle dichiarazioni del richiedente non è affidata alla mera opinione del giudice ma è il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione, da compiersi non sulla base della mera mancanza di riscontri oggettivi, ma alla stregua dei criteri indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, e, inoltre, tenendo conto “della situazione individuale e della circostanze personali del richiedente” (di cui all’art. 5, comma 3, lett. c) D.Lgs. cit.), con riguardo alla sua condizione sociale e all’età, non potendo darsi rilievo a mere discordanze o contraddizioni su aspetti secondari o isolati quando si ritiene sussistente l’accadimento, sicchè è compito dell’autorità amministrativa e del giudice dell’impugnazione di decisioni negative della Commissione territoriale, svolgere un ruolo attivo nell’istruzione della domanda, disancorandosi dal principio dispositivo proprio del giudizio civile ordinario, mediante l’esercizio di poteri-doveri d’indagine officiosi e l’acquisizione di informazioni aggiornate sul paese di origine del richiedente, al fine di accertarne la situazione reale (Cass. 14/11/2017 n. 26921).

Fermo l’indicato principio di diritto di questo i giudici di appello hanno dato corretta applicazione.

La Corte felsinea ha infatti contestualizzato il racconto del richiedente valorizzando circostanze quali: il mancato ricordo da parte del richiedente protezione dei componenti dei gruppi politici contrapposti; le differenti versioni, contraddistinte, ciascuna, per evidenze non meramente secondarie ed irrilevanti, circa le modalità secondo le quali avvenne la rapina in danno del ricorrente, nella pure segnalata diversità sul punto, del numero dei partecipanti ed ancora del numero e del tipo delle armi utilizzate.

La segnalata notevole distanza che separava le località lungo le quali il richiedente ha avviato la propria fuga e la non verosimiglianza di una ricerca da parte dei suoi rapitori avvenuta lungo la medesima direttrice è evidenza ancora una volta correttamente utilizzata per scrutinare la credibilità del racconto.

La Corte conclude ritenendo che la mera provenienza geografica non valga, senza alcun aggancio contestuale, a far ritenere la sussistenza di una persecuzione grave, diretta e personale e di attacco alla incolumità personale e tanto in adesione al principio, affermato da questa Corte di legittimità, per il quale “il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per ragioni umanitarie deve essere frutto di valutazione autonoma in relazione ad una condizione di vulnerabilità in capo al richiedente, assumendo al riguardo rilievo, in assenza di prove del racconto dell’interessato ed in difetto di sollecitazioni ad acquisizioni documentali, quantomeno la credibilità soggettiva del medesimo (Cass. 24/04/2019 n. 11267).

Nell’indicato quadro la sollecitazione istruttoria del richiedente non si è tradotta dinanzi a questa Corte di legittimità nella allegazione delle richieste rivolte ai giudici di appello e da queste rimaste inascoltate in tal modo mancando la deduzione difensiva di autosufficienza, principio in ragione del quale il ricorso per cassazione deve indicare in quale atto del giudizio precedente sia stata effettuata l’allegazione che deduce omessa nella sua valutazione da parte del giudice di merito in modo da consentire ai giudici di legittimità di controllare “ex actis” la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione (Cass. n. 27568 del 21/11/2017). Si tratta invero in ricorso di documenti sullo stato psicologico in cui verserebbe il ricorrente che non vengono per allegati.

1.2. E’ fondato invece l’ulteriore profilo del dedotto motivo nella parte in cui viene in valutazione la mancata attivazione dei giudici di merito rispetto all’onere di collaborazione istruttoria da valere in materia di protezione sussidiaria nel caso in cui venga dedotto il cd. rischio-Paese e quindi per l’ipotesi di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) mancando, segnatamente, la Corte territoriale, nella obiettiva operatività della dedotta fattispecie normativa impropriamente intesa insieme alla diversa e pure dedotta situazione di vulnerabilità individuale legittimante la diversa misura della protezione umanitaria, di acquisire informazioni aggiornate sulla condizione del Paese di provenienza del richiedente protezione, il (OMISSIS).

1.2.1. In tema di protezione sussidiaria dello straniero prevista dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), l’ipotesi della minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale non è subordinata alla condizione che l’istante fornisca la prova di essere interessato in modo specifico a motivo di elementi che riguardino la sua situazione personale ma sussiste anche qualora il grado di violenza indiscriminata, che caratterizza il conflitto armato in corso, valutato dalle autorità nazionali competenti, raggiunga un livello così elevato da far ritenere presumibile che il rientro dello straniero nel proprio paese, lo possa sottoporre, per la sua sola presenza sul territorio, al rischio di subire concretamente tale minaccia (Cass. 23/10/2017 n. 25083; Cass. 21/07/2017 n. 18130).

La Corte di merito, non cogliendo l’indicato distinguo tra le due forme di protezione invocate e trattando entrambe nel medesimo modo, ha mancato di fare applicazione del riportato principio non provvedendo innanzitutto a definire la fattispecie di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) nella sua generale ed obiettiva configurabilità, e ad attivarsi, per l’effetto, in punto di collaborazione istruttoria.

1.2.2. Resta fermo, invero, sul punto l’ulteriore principio affermato da questa Corte di legittimità e per il quale, in tema di protezione sussidiaria dello straniero prevista dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), il dovere di cooperazione istruttoria officiosa sulla situazione del Paese di origine, onere che incombe sulle autorità decidenti – ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, e art. 27, comma 1 bis, – resta correttamente adempiuto acquisendo le necessarie informazioni dall’acquisizione di quelle elaborate dalla Commissione nazionale per il diritto di asilo sulla base dei dati forniti dall’ACNUR, dal Ministero degli affari esteri anche con la collaborazione di altre agenzie ed enti di tutela dei diritti umani operanti a livello internazionale, o comunque acquisite dalla Commissione stessa, o, ancora, dai rapporti conoscitivi del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale, trattandosi di fonti qualificate equiparate a quelle di altri organismi riconosciuti di comprovata affidabilità perchè – provenienti da un dicastero istituzionalmente dotato di competenze, informative e collaborative, nella materia della protezione internazionale (per siffatta declinazione: Cass. 23/10/2017 n. 25083, in motivazione, e, in massima, Cass. 19/04/2019 n. 11103).

2. La sentenza impugnata va pertanto cassata con rinvio al giudice indicato in dispositivo per un nuovo esame che si avvalga anche dell’acquisizione delle informazioni di cui sopra.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Bologna, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 12 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2019

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