Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26427 del 07/12/2011

Cassazione civile sez. trib., 07/12/2011, (ud. 22/11/2011, dep. 07/12/2011), n.26427

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PARMEGGIANI Carlo – rel. Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 25194/2009 proposto da:

P.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA PAOLO EMILIO 7, presso lo studio dell’avvocato DI GIACOMO

ENRICO, rappresentato e difeso dall’avvocato COLIZZI SAURO giusta

procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del – Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 60/33/2008 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di FIRENZE dell’8/5/08, depositata il 18/09/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/11/2011 dal Presidente Relatore Dott. CARLO PARMEGGIANI;

è presente il P.G. in persona del Dott. RAFFAELE CENICCOLA.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Nella causa indicata in premessa è stata depositata in cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comunicata al P.M. e notificata agli avvocati delle parti costituite:

” P.G. propone ricorso per cassazione, con due motivi, avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana n. 60/33/08 in data 8-5-2008, depositata il 18-9-2008, che in riforma di due sentenza riunite della CTP di Arezzo respingeva la istanza del contribuente di rimborso dell’IRAP versato per gli anni dal 1998 al 2002, in cui questi aveva svolto la professione di avvocato, ritenendo che l’impiego di beni strumentali e la spese erogate deponessero per la sussistenza di una autonoma organizzazione.

La Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

Col il primo mezzo il ricorrente deduce carenza di motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio, assumendo che la CTR aveva ritenuto sussistenti gli indici di organizzazione (beni strumentali e spese per la attività professionale)senza spiegare in alcun modo in cosa questi consistessero.

Con il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 3, 4 e 8, per la ipotesi che dalla non chiara premessa in diritto della sentenza dovesse intendersi che la attività del professionista implichi necessariamente la creazione di una autonoma organizzazione, a prescindere dai mezzi impiegati.

Il primo motivo è palesemente fondato. La Commissione censura la sentenza impugnata che aveva ritenuto la modestia dei fattori produttivi impiegati dal contribuente richiamando i rilievi dell’Ufficio circa l’impiego di beni strumentali e la erogazioni di spese “compatibili” con la struttura organizzativa di uno studio professionale da cui “certamente” deriva un aumento di valore aggiunto della attività professionale, omettendo del tutto di esporre i dati da cui trae il convincimento e di porli in comparazione critica con l’opinamento contrario espresso dalla sentenza di primo grado.

La motivazione è quindi totalmente apparente.

Il secondo motivo non pare fondato, non potendosi intendere dalla obiettivamente non chiare argomentazioni della sentenza impugnata l’affermazione del principio censurato. Il mezzo comunque rimane assorbito”.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione; che pertanto, riaffermati i principi sopra richiamati, il ricorso della Agenzia deve essere accolto in relazione al primo motivo, con rinvio, anche per le spese, a diversa sezione della CTR della Toscana.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo.

Cassa in relazione al motivo accolto la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese a diversa sezione della CTR della Toscana.

Così deciso in Roma, il 22 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2011

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