Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26426 del 26/11/2013


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 26426 Anno 2013
Presidente: CECCHERINI ALDO
Relatore: CECCHERINI ALDO

SENTENZA

sul ricorso 7113-2007 proposto da:
ITALFONDIARIO S.P.A.

c.f. 00399750587 (che ha

incorporato CASTELLO GESTIONE CREDITI S.R.L.), nella
qualità di mandataria di INTESA SANPAOLO S.P.A.

Data pubblicazione: 26/11/2013

(denominazione assunta a seguito di fusione per
incorporazione del Sanpaolo Imi s.p.a. in Banca
2013
1603

Intesa s.p.a.), in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, V.LE
DI VILLA GRAZIOLI, 15, presso l’avvocato GARGANI
BENEDETTO, che la rappresenta e difende, giusta

1

procura a margine del ricorso;
– ricorrente contro

NATALE MARIO, MASTROGIOVANNI LOREDANA, elettivamente
domiciliati in ROMA, PIAZZA COLA DI RIENZO 68,

difesi dall’avvocato PASTORE GAETANO, giusta procura
a margine del controricorso;
– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 172/2006 della CORTE
D’APPELLO di ROMA, depositata il 12/01/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 30/10/2013 dal Consigliere Dott. ALDO
CECCHERINI;
udito, per la ricorrente, l’Avvocato R. CATALANO,
con delega, che ha chiesto l’accoglimento del
ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. IMMACOLATA ZENO che ha concluso per

presso l’avvocato RISTORI PIERPAOLO, rappresentati e

l’accoglimento del ricorso per quanto di ragione per
di interesse.

2

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
l. Con sentenza in data 29 aprile 2002, il Tribunale

di Viterbo respinse l’opposizione proposta da Mario Natale
e da Loredana Mastrogiovanni al decreto ingiuntivo loro

rente intrattenuto con la banca dall’IMECO s.r.1., della
quale erano fideiussori, oltre agli accessori.
2. All’esito del giudizio di appello promosso dai
soccombenti, la corte d’appello di Roma, con sentenza non
definitiva 12 gennaio 2006, ha dichiarato la nullità della
pattuizione intervenuta, tra la banca e la società correntista, in ordine alla misura ultralegale degli interessi
passivi dovuti e alla capitalizzazione trimestrale, e ha
rimesso la causa sul ruolo per la determinazione del credito di Intesa Gestione Crediti s.p.a, intervenuta nel
giudizio quale cessionaria del credito della Carivit
s.p.a.
3. Per la cassazione della sentenza, non notificata,
ricorre Italfondiario s.p.a., incorporante di Castello gestione crediti s.r.l. e mandataria di Intesa SANPAOLO
s.p.a., legittimata in forza delle vicende societarie intervenute in corso di causa, per un unico motivo, con atto
notificato in data 26 febbraio 2007, e con memoria.

3

notificato dalla Carivit s.p.a., per saldo del conto cor-

Mario Natale e Loredana Mastrogiovanni resistono con
controricorso notificato il 3 aprile 2007, in forza di
procura a margine del controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE

ta, essendo i controricorrenti rappresentati in forza di
procura rilasciata a margine del controricorso.
5. Con l’unico motivo di ricorso si denuncia la violazione degli artt. 4 e 5 della legge n. 154 del 1992 e
dell’art. 117 del d.lgs. n. 385 del 1993, nonché, congiuntamente, un vizio di motivazione, avendo la corte territoriale stabilito che la nullità della clausola di determinazione degli interessi attraverso il “richiamo dagli usi
su piazza” comporta il ricalcolo applicando agli interessi
debitori il saggio d’interesse legale. Si deduce che in
mancanza di valida pattuizione sul punto doveva trovare
applicazione la norma contenuta nel sopravvenuto d.lgs. n.
385 del 1993.
6. Il motivo è infondato. Questa corte ha ripetutamente enunciato il seguente principio di diritto, in forza
del quale l’odierno ricorso deve essere respinto:
le norme che prevedono la nullità dei patti contrattuali che determinano gli interessi con rinvio agli usi,
introdotte con l’art. 4 della legge 17 febbraio 1992, n.
154, poi trasfuso nell’art. 117 del d.lgs. 1 settembre
4

Il conryel. est.
dr. A1d6 cteccherini

4. L’eccezione di nullità del controricorso è infonda-

1983, n. 385, non sono retroattive, e l’irretroattività
opera anche per la previsione della sostituzione della
clausola nulla con la diversa disciplina legale all’uopo
dettata dal Legislatore (Cass. 21 dicembre 2005 n. 28302).
Come ricorda poi la stessa ricorrente, la Corte costi-

manifestamente inammissibile la questione di legittimità
costituzionale dell’art. art. 5, comma 1, lettera a), della legge 17 febbraio 1992, n. 154, e dell’art. 117, comma
7, del d.lgs. l settembre 1993, n. 385, con riferimento
all’artt. 3 della Costituzione, nella parte in cui, per
l’ipotesi di nullità delle clausole di contratti bancari
perché indeterminate, identificano il tasso legale sostitutivo con riguardo al valore dei buoni del tesoro annuali
o di altri titoli similari emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto. E ciò, perché non era
stata sperimentata la possibilità di un’interpretazione
conforme a Costituzione, posto che una possibile lettura
alternativa delle norme censurate, nel senso della non applicabilità del censurato meccanismo sostitutivo di eterointegrazione ai contratti de quibus conclusi anteriormente
all’entrata in vigore delle norme medesime, consente di
superare gli evocati dubbi d’incostituzionalità. La giurisprudenza di questa corte suprema, che esclude l’irretroattività della nuova normativa, e con essa l’applicabilità
del meccanismo sostitutivo di eterointegrazione ai con5

tuzionale, con ordinanza n. 338 del 2009, ha dichiarato

tratti conclusi anteriormente all’entrata in vigore del
decreto n. 385/1993, consente di escludere il dubbio, altrimenti non manifestamente infondato, di legittimità costituzionale della norma medesima, e deve per ciò stesso
essere preferita.
Il ricorso deve pertanto essere respinto. Le spese

del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono
liquidate come in dispositivo.
P. q. m.

La Corte rigetta il ricorso, e condanna la ricorrente
al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi C 3.200,00, di cui C 3.000,00 per
compenso, oltre agli oneri di legge.
Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della
prima sezione civile della Corte suprema di cassazione, il
giorno 16 ottobre 2013.

7.

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