Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26426 del 17/10/2019

Cassazione civile sez. I, 17/10/2019, (ud. 12/07/2019, dep. 17/10/2019), n.26426

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 27579/2018 proposto da:

O.M., elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Cavour

presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione e

rappresentato e difeso dall’avvocato Giacinto Corace giusta procura

speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t., elettivamente

domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi, 5 presso l’Avvocatura

Generale dello Stato ex legge;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1525/2018 della Corte di appello di Milano e

pubblicata il 23/03/2018;

udita la relazione della causa svolta dal Cons. Dott. Laura Scalia

nella camera di consiglio del 12/07/2019.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. O.M., di (OMISSIS), ricorre in cassazione con quattro motivi avverso la sentenza in epigrafe indicata con cui la Corte di appello di Milano, nel confermare la decisione del locale Tribunale, ha rigettato le domande di riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria dal primo proposte nella ritenuta insussistenza dei relativi presupposti di legge.

2. Il ricorrente, originario della Nigeria, ha dichiarato nel corso delle sue audizioni davanti alla competente Commissione territoriale ed al Tribunale, di essere fuggito dal Paese di origine perchè, dopo aver cagionato la morte di un ragazzo, trovandosi alla guida di un ciclomotore senza essere in possesso di patente, recatosi presso la famiglia della vittima, di credo musulmano, con i propri familiari ed alcuni membri della chiesa cristiana che egli frequentava, per cercare di raggiungere un accordo, secondo i consigli avuti dalla polizia locale, assisteva alla morte del proprio fratello, all’esito del tentativo del germano del ragazzo investito di uccidere lo stesso ricorrente, al dichiarato fine di voler vendicare la morte del proprio congiunto.

Nella rissa che ne era seguita tra i membri delle due famiglie e gli esponenti della chiesa cristiana cui egli apparteneva, il ricorrente ed i membri della chiesa cristiana avevano incendiato e distrutto la casa della famiglia del ragazzo investito.

Fuggito presso un amico ed appresa la distruzione del proprio negozio di generi alimentari e, ancora, che i musulmani lo stavano cercando, come anche la polizia per l’incendio della casa, il richiedente decideva di lasciare la Nigeria per trasferirsi, dopo il passaggio in altri paesi, in Libia.

Qui egli restava per alcuni anni lavorando presso una autolavaggio per poi determinarsi a lasciare quel paese dopo aver subito percosse e minacce da un gruppo violento, gli (OMISSIS), assoldato dal proprio datore di lavoro a fronte delle rivendicazioni da lui avanzate perchè, non pagato, minacciava di fare sciopero.

La Corte territoriale riteneva la non credibilità del racconto ravvisandone la contraddittorietà e l’incongruenza nella circostanza che dapprima il richiedente aveva dichiarato di provenire dal (OMISSIS) e successivamente dall'(OMISSIS) e tanto là dove solo il primo Stato, sito a nord ovest della Nigeria, era oggetto di direttive di “non refoulement” da parte dell’UNHCR.

Scrutinando i documenti prodotti per sostenere la veridicità del racconto (rapporto di polizia del 11.3.2010 ed affidavit), la Corte di merito ne riteneva la falsità: quanto al rapporto di polizia, perchè risultava redatto in una data in cui si era appena verificato l’incidente stradale e non era ancora avvenuto il gravissimo scontro tra famiglie; quanto ad un successivo rapporto perchè identico al primo, anche per il numero di protocollo, portava l’inesistente data del “31 aprile 2010”; quanto all’affidavit redatto dinanzi al commissario per i giuramenti dell’Alta Corte di Giustizia di (OMISSIS) il 6.4.2016, per averne riconosciuto lo stesso ricorrente la falsità là dove egli aveva riferito che il documento era stato sottoscritto da un amico, di cui non conosceva il cognome.

Veniva esclusa la protezione sussidiaria per l’inattendibilità del racconto e l’insussistenza nello Stato di provenienza, l'(OMISSIS), di situazioni di conflitto armato e di violenza indiscriminata e quella umanitaria in difetto di una situazione di vulnerabilità in capo al richiedente protezione, che aveva mantenuto contatti con parenti ed amici nel paese di origine e che non aveva dato prova di un radicamento in Italia.

3. Il Ministero dell’Interno, intimato, non ha svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente fa valere violazione e falsa applicazione di legge in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2,3,4,5 e 6; al D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 27; agli artt. 2 e 3 CEDU; ed omesso esame di un fatto decisivo.

Il ricorrente avrebbe fatto tutto quanto era nelle sue possibilità per produrre documentazione attestante la veridicità del racconto, essendo notoria l’esistenza in Nigeria di “errori di battitura o omissioni” nei documenti che, però, non ne avrebbero inficiato il contenuto.

La Corte di merito avrebbe riconosciuto la drammaticità del racconto ed il fatto che il ricorrente avesse subito minacce dirette, o attraverso i suoi familiari, di persecuzione o danni avrebbe costituito serio indizio della fondatezza del timore di subire persecuzioni ed integrato una ingerenza nella vita privata e familiare, altrimenti protetta, particolarmente intensa.

1.1. Il motivo è portatore di una critica infondata.

La valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c).

Tale apprezzamento di fatto è censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito (Cass. n. 3340 del 05/02/2019).

La Corte di appello ha escluso la credibilità del racconto, per una motivazione che non si lascia negativamente apprezzare per i profili declinati nel riportato principio, componendo i contenuti del primo con le produzioni documentali di sostegno, di cui i giudici di merito valorizzano incongruenze e falsità.

Il denunciato omesso esame di un fatto decisivo attiene a contenuti, quali gli estremi di una persecuzione politico-religiosa del richiedente nel paese di origine, non rilevante una volta che del narrato sia stata esclusa l’attendibilità.

Il carattere personale della vicenda, ritenuto dalla Corte di merito con motivazione che non si espone a censura in questa sede, esclude ogni valutazione in termini di violazione internazionale.

Le liti tra privati per ragioni proprietarie o familiari non possono essere addotte come causa di persecuzione o danno grave, nell’accezione offerta dal D.Lgs. n. 251 del 2007, trattandosi di “vicende private” estranee al sistema della protezione internazionale, non rientrando nè nelle forme dello “status” di rifugiato, (art. 2, lett. e), nè nei casi di protezione sussidiaria, (art. 2, lett. g), atteso che i c.d. soggetti non statuali possono considerarsi responsabili della persecuzione o del danno grave ove lo Stato, i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio, comprese le organizzazioni internazionali, non possano o non vogliano fornire protezione contro persecuzioni o danni gravi, ma con riferimento ad atti persecutori o danno grave non imputabili ai medesimi soggetti non statuali, ma da ricondurre allo Stato o alle organizzazioni collettive di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 5, lett. b) (Cass. 01/04/2019 n. 9043).

2. Con il secondo motivo si fa valere la violazione D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, lett. c); la Corte di merito non avrebbe valutato la credibilità delle dichiarazioni del richiedente secondo i criteri di legge non comparando la situazione personale del primo nelle aree indicate e tanto nell’osservanza dell’obbligo di cooperazione istruttoria incombente sui giudici. Il racconto reso dal ricorrente sarebbe stato eguale in fase amministrativa e giurisdizionale e vi sarebbe stato al più “qualche problema di date indicate in documenti provenienti da un paese dove la precisione non è considerata fondamentale”.

2.1. Il motivo è inammissibile perchè non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata che, con esame attivo delle evidenze documentali, consiste proprio nelle evidenziate contraddizioni ed incongruenze della documentazione prodotta a conforto del narrato quanto a date, impossibili, e provenienza, falsa, evidenze che valorizzate nella centralità del giudizio di non credibilità per una valutazione unitaria e complessiva, non sono oggetto di confronto nel proposto motivo se non per una inconcludente e diretta deduzione di loro non rilevanza.

3. Con il terzo motivo si denuncia l’omesso esame di fatti decisivi e la violazione e falsa applicazione di legge in relazione D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2,3,14; al D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8,27; agli artt. 2 e 3 CEDU e la violazione dei parametri normativi di definizione del “danno grave”.

La Corte di merito, nel ritenere contrassegnati da profili privatistici i fatti di violenza narrati dal richiedente e non riferiti ad uno stato generalizzato di violenza e, ancora, pur richiamando la corruzione delle forze di polizia con il valutare la stessa non relativa alla vicenda narrata dal richiedente protezione, non si sarebbe attivata per richiedere informazioni D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 8, comma 3.

La Corte di appello non avrebbe risposto al pure prospettato rischio connesso alla posizione degli oppositori del regime nè alla situazione del sistema carcerario e sanzionatorio della Nigeria ed all’esistenza di una violenza diffusa nel paese non arginabile dalle autorità.

Il motivo è infondato e finanche inammissibile per mancanza di autosufficienza.

3.1. La Corte di appello esclusa l’attendibilità del racconto ha nel contempo sottratto fondatezza ad ogni ipotesi di vulnerabilità riconducibile alle fattispecie di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b) in ogni casi rilevando, nel carattere contenuto della detenzione sofferta dal richiedente a seguito del provocato investimento mortale su strada, l’estraneità alla vicenda narrata di profili relativi al rischio di trattamenti inumani e degradanti.

Nè il ricorrente deduce di aver prontamente allegato il pericolo di sottoposizione a pena capitale, per il contestatogli reato di procurato incendio, evidenza assoggettata al principio dispositivo e come tale non rientrante nell’onere di integrazione ufficiosa.

3.2. Quanto alla distinta fattispecie di cui all’art. 14, lett. c) D.Lgs. cit., il ricorrente non deduce di aver fatto valere dinanzi ai giudici di appello un personale rischio di vulnerabilità per l’esistenza nel paese di origine di uno stato di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, interno o internazionale, evidenza che viene invece sostenuta nel ricorso proposto dinanzi a questa Corte di legittimità.

Nè il ricorrente deduce ancora di avere tempestivamente allegato l’esistenza di un conflitto per motivi religiosi.

Resta in ogni caso fermo che la proposta critica neppure si confronta con la motivazione con cui i giudici di appello escludono che la vicenda descritta, anche nei suoi esiti, possa integrare la invocata fattispecie sub specie del rischio individualizzato, restando estranea alla prima il fenomeno della corruzione delle forze di polizia – che nei fatti narrati si erano anzi attivate a sostegno del ricorrente – ed un conflitto determinato da ragioni economiche o dalla presenza di bande armate.

Lo scrutinio della situazione politico-sociale nell'(OMISSIS), paese della Repubblica federale della Nigeria di provenienza del ricorrente, e la valorizzata incongrua indicazione del diverso (OMISSIS) come quello di provenienza, sottrae fondatezza al motivo diretto ad una rivisitazione di valutazioni del giudice di merito che non si segnalano per erroneità negli esiti o incompiutezza.

La materia della protezione internazionale non si sottrae all’applicazione del principio dispositivo gravando sul richiedente l’onere di allegare i fatti costitutivi del diritto in mancanza dei quali non si attiva l’onere di collaborazione istruttoria del giudice del merito (Cass. n. 27336 del 29/10/2018).

4. Con il quarto motivo il ricorrente deduce la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, comma 2 e dell’art. 10 Cost., comma 3, nonchè motivazione apparente in relazione alla domanda di protezione umanitaria, alla valutazione di assenza specifica di vulnerabilità ed omesso esame di fatti decisivi quanto a quest’ultima.

La Corte di appello non avrebbe valutato la condizione di vulnerabilità del ricorrente nel carattere atipico, ed in gran parte sovrapponibile a quella sussidiaria, della protezione umanitaria, segnatamente non apprezzando: il conflitto armato esistente in Nigeria per l’attività del gruppo terroristico di (OMISSIS); il fenomeno degli sfollati interni in Nigeria alla ricerca di aiuti alimentari; gli arresti e le detenzioni arbitrarie nel paese di provenienza del richiedente protezione presso strutture di detenzione dislocate in varie parti della nazione; la tortura ed altri maltrattamenti all’interno del territorio dello Stato; le uccisioni illegali per mano di componenti dell’esercito e di forze di polizia.

4.1. Il motivo è infondato.

La Corte di merito esclude l’esistenza della protezione umanitaria valorizzando, in fatto, da un canto, la rete di contatti e riferimenti nel paese di origine, per mezzo di figure amicali, parenti ed autorità locali, che ne sostengono una efficace prospettiva di reinserimento e dall’altro, la mancata dimostrazione di un radicamento del ricorrente in Italia, il tutto con valutazioni che non vengono attinte dal motivo proposto.

5. Il ricorso, pertanto, va in via conclusiva rigettato.

Nulla sulle spese nella mancata costituzione dell’amministrazione intimata.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, va dichiarata la non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, ammesso in via provvisoria al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 12 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2019

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