Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26426 del 07/12/2011

Cassazione civile sez. III, 07/12/2011, (ud. 10/11/2011, dep. 07/12/2011), n.26426

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 20009-2010 proposto da:

I.L. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIALE GORIZIA 25/C, presso lo studio dell’avvocato FALINI

GIORGIO, che la rappresenta e difende, giusta procura speciale ad

litem in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

I.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

RICCARDO BALSAMO CRIVELLI 50, presso lo studio dell’avv. SELENE

SABELLICO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avv. ROSALBA

GENOVESE, giusta procura speciale a margine del controricorso e

ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

I.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GORIZIA

25/C, presso lo studio dell’avv. GIORGIO FALINI, che la rappresenta e

difende, giusta procura speciale ad litem in calce al ricorso

principale;

– controricorrente al ricorrente incidentale –

– ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza n. 1160/2009 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

13.3.09, depositata il 26/05/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/11/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MAURIZIO MASSERA.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RENATO

FINOCCHI GHERSI.

La Corte Letti gli atti depositati:

Fatto

OSSERVA

E’ stata depositata la seguente relazione:

1 – Con ricorso notificato il 12 luglio 2010 I.L. ha chiesto la cassazione della sentenza, non notificata, depositata in data 26 maggio 2009 dalla Corte d’Appello di Roma che, in riforma della sentenza del Tribunale, aveva rigettato le domande di restituzione e di risoluzione proposte nei suoi confronti da I. A..

Quest’ultimo ha proposto ricorso incidentale notificato il 12 novembre 2010 e, quindi, tardivo.

2 – I tre motivi del ricorso principale risultano inammissibili, poichè la loro formulazione non soddisfa i requisiti stabiliti dall’art. 366-bis c.p.c.. Occorre rilevare sul piano generale che, considerata la sua funzione, la norma indicata (art. 366 bis c.p.c.) va interpretata nel senso che per, ciascun punto della decisione e in relazione a ciascuno dei vizi, corrispondenti a quelli indicati dall’art. 360, per cui la parte chiede che la decisione sia cassata, va formulato un distinto motivo di ricorso.

Per quanto riguarda, in particolare, il quesito di diritto, è ormai jus receptum (Cass. n. 19892 del 2007) che è inammissibile, per violazione dell’art. 366 bis c.p.c., introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6, il ricorso per cassazione nel quale esso si risolva in una generica istanza di decisione sull’esistenza della violazione di legge denunziata nel motivo. Infatti la novella del 2006 ha lo scopo di innestare un circolo selettivo e “virtuoso” nella preparazione delle impugnazioni in sede di legittimità, imponendo al patrocinante in cassazione l’obbligo di sottoporre alla Corte la propria finale, conclusiva, valutazione della avvenuta violazione della legge processuale o sostanziale, riconducendo ad una sintesi logico- giuridica le precedenti affermazioni della lamentata violazione.

In altri termini, la formulazione corretta del quesito di diritto esige che il ricorrente dapprima indichi in esso la fattispecie concreta, poi la rapporti ad uno schema normativo tipico, infine formuli il principio giuridico di cui chiede l’affermazione.

Quanto al vizio di motivazione, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione; la relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto), che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (Cass. Sez. Unite, n. 20603 del 2007).

3. – Il ricorso concerne il mancato accoglimento della domanda riconvenzionale, mediante la quale I.L. aveva chiesto la condanna del padre a ripristinare gli accessi alla terrazza e al box dell’immobile all’origine della controversia.

Il primo motivo lamenta vizio della motivazione circa un punto decisivo della controversia indicato nella asserita mancanza di elementi di certo riscontro circa la comprensione del box e del terrazzo nell’oggetto del comodato.

La stessa ricorrente spiega (pag. 11 del ricorso) che l’affermazione al riguardo della Corte territoriale “è frutto di una palese non corretta valutazione e lettura degli atti di causa” e, quindi, riconosce che la censura implica esame e valutazione delle risultanze processuali, cioè attività precluse al giudice di legittimità.

D’altra parte manca un momento di sintesi avente i requisiti sopra indicati e necessario non solo per circoscrivere il fatto controverso, ma anche per specificare quale sia il vizio di motivazione imputato alla sentenza impugnata e le relative ragioni.

Il secondo motivo denuncia violazione dell’art. 115 c.p.c. per non aver considerato come certo un fatto riconosciuto da ambo le parti e comunque non contestato.

Anche questa censura implica accertamenti non consentiti al giudice di legittimità. Manca il quesito di diritto fondato sulla norma indicata e avente i requisiti sopra specificati.

Il terzo motivo lamenta violazione del diritto alla prova e difetto ulteriore di motivazione.

La ricorrente non specifica ai sensi di quale norma proponga la censura. Essa, comunque, risulta priva sia di quesito di diritto, sia di momento di sintesi.

4.- La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti;

Alla Corte è pervenuta una missiva in data 7 novembre 2011 a firma di I.V. e I.A., indirizzata all’avv. Selene Sabellico, con la quale essi comunicavano di non volerle conferire alcun mandato per il proseguimento della causa intrapresa da I. L. contro il loro defunto padre I.A.; al riguardo il Collegio osserva che il decesso della parte e l’estinzione del mandato conferito al legale non spiegano riflessi sulla prosecuzione del giudizio di cassazione; la ricorrente ha presentato memoria; nessuna delle parti ha chiesto d’essere ascoltata in camera di consiglio.

5.- Ritenuto:

che, a seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione;

che le argomentazioni addotte dalla ricorrente con la memoria non sono condivisibili; per costante interpretazione giurisprudenziale, la chiara indicazione del fatto controverso deve essere esplicitata attraverso la formulazione di idoneo motivo di sintesi, redatto in armonia con i criteri costantemente enunciati dalla Corte;

che pertanto il ricorso principale va dichiarato inammissibile, mentre quello incidentale è inefficace ex art. 334 c.p.c., comma 2;

sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio di cassazione;

visti gli artt. 380-bis e 385 cod. proc. civ..

P.Q.M.

Riunisce i ricorsi. Dichiara il ricorso principale inammissibile, inefficace l’incidentale. Spese compensate.

Così deciso in Roma, il 10 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2011

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