Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26425 del 26/11/2013


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 26425 Anno 2013
Presidente: CECCHERINI ALDO
Relatore: CECCHERINI ALDO

SENTENZA

sul ricorso 21785-2007 proposto da:
MONTE DEI PASCHI DI SIENA – BANCA PER L’IMPRESA
S.P.A., per incorporazione di Mps Banca Verde
s.p.a. nella Mps Merchant – Banca per le Piccole e
Medie imprese s.p.a., in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente
2013
1602

domiciliata in ROMA, C.SO VITTORIO EMANUELE 326,
presso l’avvocato SCOGNAMIGLIO RENATO, che la
rappresenta e

difende unitamente all’avvocato

SCOGNAMIGLIO CLAUDIO,

giusta procura speciale per

Data pubblicazione: 26/11/2013

Notaio dott.ssa PAOLA CALOSI di FIRENZE – Rep.n.
7983 del 29.6.2007;
– ricorrente contro

SPATOLISANO GIUSEPPE, PANETTA CARMELO, GRANITO

intimati

avverso la sentenza n. 1281/2006 della CORTE
D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 13/06/2006;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 30/10/2013 dal Consigliere
Dott. ALDO CECCHERINI;
udito, per la ricorrente, l’Avvocato F. SANGERMANO,
con delega, che ha chiesto l’accoglimento del
ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. IMMACOLATA ZENO che ha concluso per
l’inammissibilità,
ricorso.

in

subordine

rigetto

del

RAFFAELLA;

2

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.

Con atto pubblico 7 aprile 1994, i signori Carmelo

Panetta e Raffaella Granito nominarono loro procuratore generale il genero Giuseppe Spatolisano. Nell’aprile 1999,

Mediocredito Toscano s.p.a., al quale in corso di causa subentrò il Monte dei Paschi di Siena Merchant s.p.a. Essi
chiesero l’annullamento, a norma dell’art. 1394 c.c., dei
contratti conclusi dai convenuti nelle date 29 gennaio 1996
e 7 febbraio 1996, nei quali lo Spatolisano aveva agito
quale loro rappresentante, e in riconoscibile conflitto
d’interessi con i rappresentati. Con il primo di tali contratti, Giuseppe Spatolisano aveva costituito a favore della banca ipoteca sull’edificio dei rappresentati, adibito
ad albergo, per la somma di £ 7.000.000.000, e aveva concesso fideiussione per garantire un credito della stessa
banca nei confronti della società Alimar s.p.a., rappresentata nella circostanza dal fratello Vincenzo Spatolisano,
presidente del consiglio di amministrazione. Con il secondo
contratto lo stesso procuratore generale aveva costituito
altra ipoteca sull’immobile, a garanzia dell’ulteriore credito della banca per un mutuo di £ 1.000.000.000 concesso
contestualmente a Giuseppe e a Vincenzo Spatolisano per far
fronte alle loro necessità finanziarie in relazione al ri-

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gli stessi citarono in giudizio Giuseppe Spatolisano e il

lievo della società Alimar s.p.a. Il Tribunale di Firenze
respinse la domanda con sentenza 7 ottobre 2002.
2. Con sentenza 13 giugno 2006, la Corte d’appello di
Firenze, adita dagli appellanti Panetta e Granito, ha annullato i contratti per cui è causa. La corte territoriale

te rilasciate dal procuratore degli appellanti a favore
della banca per interessi estranei agli stessi rappresentati – che non ne avevano ricavato alcun vantaggio bensì soltanto danno patrimoniale – e propri invece della società
Alimar, terza, e dello stesso rappresentante Giuseppe Spatolisano. Il conflitto era conosciuto, o almeno conoscibile
con l’ordinaria diligenza dalla banca, che aveva potuto esaminare la procura generale, la quale contemplava la costituzione di garanzie nell’interesse degli stessi rappresentati ma non di terzi.
3. Per la cassazione della sentenza, non notificata,
ricorre Monte dei Paschi di Siena – Banca per l’impresa
s.p.a., appellata soccombente che ha assunto tale denominazione a seguito dell’incorporazione di altra società, per
quattro motivi.
Carmelo Panetta e Raffaella Granito non hanno svolto
difese.

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ha considerato che le ipoteche e la fideiussione erano sta-

MOTIVI DELLA DECISIONE
5. Con il primo motivo di ricorso la banca, denunciando

la violazione dell’art. 1388 e la falsa applicazione
dell’art. 1394 c.c., censura l’affermazione della corte
territoriale che i contratti stipulati dal rappresentante

dipendentemente dalla conoscibilità del conflitto da parte
dell’altro contraente. La ricorrente pone il quesito se sia
conforme alle norme citate la statuizione secondo la quale
il fatto che il negozio non sia posto in essere
nell’interesse del rappresentato o perseguendo un interesse
incompatibile con quello di quest’ultimo sia sufficiente a
determinare l’invalidità del negozio, o non determini, invece e se del caso, nell’assenza del requisito della conoscenza o conoscibilità del conflitto di interessi, solo un
rimedio di tipo risarcitorio in favore del danneggiato.
Il quesito è inammissibile per difetto di valenza decisoria, vertendo su una fattispecie in cui il conflitto
d’interesse non sarebbe conosciuto o conoscibile, laddove
la corte territoriale ha annullato i due contratti dei quali si discute, affermando espressamente che il conflitto
d’interesse era conosciuto, o quantomeno riconoscibile dalla banca usando l’ordinaria diligenza.
Con il secondo motivo si denuncia la carenza o contraddittorietà della motivazione su fatti decisivi e controversi tra le parti.
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in conflitto di interessi siano per ciò solo invalidi, in-

Dalla pur lunga esposizione del motivo non è possibile
desumere quale sarebbe il fatto decisivo e controverso, in
ordine al quale la motivazione sarebbe viziata. Il motivo,
infatti, non è accompagnato dalla sintesi che l’art. 366
bis c.p.c., applicabile ratione temporis,

richiede ai fini

20603).
6.

Con il terzo motivo, denunciando la violazione

dell’art. 1394 c.c., la banca censura l’affermazione
dell’impugnata sentenza, circa la conoscibilità del conflitto d’interesse attraverso l’esame della procura generale, che indicava che il rappresentante aveva il potere di
costituire garanzie nell’interesse dei rappresentati ma non
di terzi. Si formula il quesito se il terzo, che contratti
con il rappresentante in sede di negozio costitutivo di garanzia per l’adempimento di un debito altrui, abbia l’onere
di verificare, ai fini del giudizio circa la conoscenza o
conoscibilità del conflitto di interessi, se la procura al
medesimo conferita gli attribuisca altresì il potere di costituire garanzie anche nell’interesse di terzi.
Il quesito tenta di tradurre in termini di questione di
diritto l’accertamento di fatto, compiuto dal giudice di
merito, circa la conoscibilità del conflitto, ed è pertanto
inammissibile. La stessa ricorrente, riportando nel corpo
del ricorso la motivazione della sentenza sul punto della
conoscibilità del conflitto da parte del terzo, si mostra
fico rei. est.
6
ccherini
dniU

dell’ammissibilità (Cass. sez. un. l ottobre 2007 n.

consapevole del fatto che il giudizio s’è basato su una serie di presunzioni, una delle quali – peraltro senza dubbio
dotata di precisione e gravità – è costituita dal testo
stesso della procura. Il giudizio appare rispettoso del
criterio altra volta enunciata da questa corte, per cui i

presentante e terzo sono indizi che consentono al giudice
del merito di ritenere, secondo l’id quod plerumque accidit
e in concorso con altri elementi (come l’inesistenza di
qualsiasi interesse al contratto da parte del rappresentato, o la sussistenza di un pregiudizio non correlato ad alcun vantaggio), sia il proposito del rappresentante di favorire il terzo, sia la conoscenza effettiva o almeno la
conoscibilità di tale situazione da parte del terzo (Cass.
18 luglio 2007 n. 15981). Sebbene il terzo titolare
dell’interesse favorito non coincidesse nella fattispecie
con l’altro contraente, questo era beneficiario della garanzia che giustificava, secondo la sentenza impugnata,
“l’appetibilità dell’operazione”. La decisione si sottrae
pertanto alla censura di violazione della norma invocata.
7. Con il quarto motivo si denuncia carenza o contraddittorietà della motivazione in ordine ad un punto decisivo
della controversia. Si riporta diffusamente il contenuto
della procura, e del documento di “presentazione gruppo
Spatolisano e Panetta”, e si denuncia l’esistenza di incongruenze nella motivazione della sentenza impugnata, ma non

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vincoli di solidarietà e la comunanza d’interessi fra rap-

si precisa quale sarebbe il fatto controverso e decisivo
della controversia in relazione al quale dovrebbe verificarsi l’adeguatezza della motivazione. Anche in questo caso, infatti, è assente la sintesi prescritta dall’art. 366
bis c.p.c., e il motivo è inammissibile.
In mancanza di difese svolte dalle controparti non

v’è luogo a pronuncia sulle spese.
P. q. m.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della
prima sezione civile della Corte suprema di cassazione, il
giorno 30 ottobre 2013.

8.

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