Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26425 del 20/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 20/12/2016, (ud. 14/09/2016, dep.20/12/2016),  n. 26425

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27799/2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

C.V., C.R.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 227/24/2012 della COMMISSIONI TRIBUTARLA

REGIONALE di PALERMO del 15/06/2012, depositata il 23/11/2012;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

14/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ENRICO MANZON.

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione

prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue.

Fatto

IN FATTO

Nella controversia concernente l’impugnazione da parte dello Studio associato C. inerente il rigetto dell’istanza di rimborso IRAP 1999, la C.T.R., con la sentenza indicata in epigrafe, nel rigettare sia l’appello principale dell’Ufficio sia quello incidentale del contribuente, ha confermato la sentenza di primo grado che aveva parzialmente accolto il ricorso proposto dal contribuente, ritenendo insussistenti i presupposti per l’applicazione dell’IRAP relativamente ai redditi derivanti dalla partecipazione in collegi sindacali; in particolare la CTR ha considerato provato che lo studio professionale fosse dotato di autonoma organizzazione ed ha ritenuto non soggetto ad IRAP il reddito derivante dalla carica di collaborazione coordinata e continuativa.

Avverso la sentenza ricorre, su unico motivo, l’Agenzia delle Entrate.

Il contribuente non resiste.

Diritto

IN DIRITTO

Il motivo con il quale si deduce la violazione e falsa applicazione di legge e, in particolare, del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, appare manifestamente infondato.

Va infatti considerato che questa Corte ha già evidenziato che “in tema di IRAP, non ha diritto al rimborso di imposta il dottore commercialista che, in presenza di autonoma organizzazione ed espletando congiuntamente anche gli incarichi connessi di sindaco, amministratore di società e consulente tecnico, svolga sostanzialmente un’attività unitaria, nella quale siano coinvolte conoscenze tecniche direttamente collegate all’esercizio della professione nel suo complesso, allorchè non sia possibile scorporare le diverse categorie di compensi eventualmente conseguiti e di verificare l’esistenza dei requisiti impositivi per ciascuno dei settori in esame, per il mancato assolvimento dell’onere probatorio gravante sul contribuente” (Cass. 3434/2012).

La sentenza impugnata, nel ritenere di per sè esclusi dall’Irap i redditi derivanti dalla partecipazione a collegi sindacali per il 1999, non appare in linea con i predetti principi e merita quindi cassazione, con rinvio al giudice a quo anche per le spese del presente giudizio.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Sicilia anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2016

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