Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26425 del 20/11/2020

Cassazione civile sez. III, 20/11/2020, (ud. 29/09/2020, dep. 20/11/2020), n.26425

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – rel. Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 23648/2017 proposto da:

C.G., domiciliato in Roma presso la cancelleria civile

della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato

Filareti R. Leonardo;

– ricorrente –

contro

Equitalia Nord S.p.a.;

– intimata –

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

29/09/2020 dal Consigliere Dott. Cristiano Valle.

Osserva quanto segue:

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

I) E’ impugnata per cassazione da C.G., con atto affida tre motivi, sentenza del Tribunale di Castrovillari che, su appello dal Giudice di Pace proposto da Equitalia, ha rigettato l’opposizione all’esecuzione e dichiarato tardiva quella agli atti esecutivi.

I.1) Equitalia Nord S.p.a. è rimasta intimata.

I.2) Il P.G. ha depositato conclusioni scritte, nelle quali ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, ovvero che lo stesso, in subordine, sia rigettato.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

II) Il Collegio rileva, d’ufficio, in via preliminare ed assorbente, che a prescindere dalla fondatezza o meno dei motivi di ricorso, tenuto conto che non vi è stata costituzione di Equitalia Nord S.p.a., emerge dall’esame dell’atto l’insussistenza di una valida procura alla lite in questa sede di legittimità, che, per espressa previsione di legge (art. 365 c.p.c. e art. 369 c.p.c., comma 1, n. 3) deve essere speciale.

II.1) La procura in atti, spillata all’ultima pagina del ricorso e sottoscritta dal C. e dal suo difensore Leonardo R. Filareti, è del tutto generica, ossia non riferita specificamente all’impugnazione della sentenza del Tribunale di Castrovillari n. 00150 del 20/02/2017 del 20/02/2017 e, inoltre, è del tutto priva di data, cosicchè non può nemmeno ritenersi che sia stata effettivamente rilasciata dopo la pubblicazione della sentenza impugnata.

La detta procura, inoltre, contiene espressioni di carattere generale, quali il riferimento all’assistenza dell’avvocato “in ogni consequenziale fase e grado anche di esecuzione” che non possono ritenersi riferite al giudizio di legittimità. In tema, quale espressione di un orientamento oramai costante si veda la giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 13558 del 30/07/2012 Rv. 623518-01) secondo la quale: “Ai sensi dell’art. 365 c.p.c., la procura rilasciata all’avvocato iscritto nell’apposito albo e necessaria per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, con specifico riferimento alla fase di legittimità, dopo la pubblicazione della sentenza impugnata. E’, pertanto, inidonea allo scopo, e, come tale, determina l’inammissibilità del ricorso, la procura apposta in margine od in calce all’atto introduttivo del giudizio di merito, ancorchè conferita per tutti i gradi e le fasi del giudizio” (in senso analogo e più di recente: Cass. n. 21335 del 06/10/2020, non massimata).

II.3) Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile in mancanza di procura speciale per il giudizio di cassazione.

III) La mancata costituzione in giudizio di Equitalia Nord S.p.a., comporta che nulla deve disporsi sulle spese di lite.

IV) La dichiarazione, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, di sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, deve essere riferita al difensore del ricorrente, che ha agito in giudizio in questa fase di legittimità privo di una valida procura (Cass. n. 32008 del 09/12/2019 Rv. 656494-01; nonchè la già richiamata n. 21335 del 2020): “In caso di ricorso per cassazione dichiarato inammissibile per difetto di una valida procura rilasciata al difensore, deve provvedersi alla dichiarazione di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come novellato dalla L. n. 228 del 2012, sicchè, trattandosi di attività processuale della quale il legale assume esclusivamente la responsabilità, su di lui e non sulla parte grava la pronuncia relativa alle spese del giudizio, compreso il raddoppio dell’importo dovuto a titolo di contributo unificato”.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso per mancanza di procura speciale; nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del difensore del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sezione Terza Civile, il 29 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 20 novembre 2020

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