Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26425 del 17/10/2019

Cassazione civile sez. I, 17/10/2019, (ud. 12/07/2019, dep. 17/10/2019), n.26425

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 27223/2018 proposto da:

A.R.J., elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Cavour

presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione e

rappresentato e difeso dall’avvocato Massimo Gilardoni giusta

procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t., elettivamente

domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi, 5 presso l’Avvocatura

Generale dello Stato ex legge;

– intimato –

avverso la sentenza n. 369/2018 della Corte di appello di Venezia

pubblicata il 14/02/2018;

udita la relazione della causa svolta dal Cons. Dott. Laura Scalia

nella camera di consiglio del 12/07/2019.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. A.R.J., proveniente da (OMISSIS), ricorre in cassazione con tre motivi avverso la sentenza in epigrafe indicata con cui la Corte di appello di Venezia, nel confermare la decisione del locale Tribunale, ha rigettato le domande di riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria dal primo proposte nella ritenuta insussistenza dei relativi presupposti di legge.

Il ricorrente ha dichiarato alla competente Commissione territoriale di aver lascito il Paese di origine perchè vittima di una faida familiare determinata da una contesa sulla ripartizione di fondi agricoli appartenenti al nonno e giunti in eredità al padre, che veniva ucciso attinto da colpi di pistola sparati da alcuni individui, da un’auto in corsa.

L’omicidio venne denunciato alle autorità di polizia, ma le indagini non portarono alla cattura dei responsabili.

Successivamente un gruppo armato affrontò zio e cugini dell’istante, insieme all’agente di scorta fornito dalla polizia, uccidendoli tutti.

2. Il Ministero dell’Interno, intimato, non ha svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Dedotta l’ammissibilità del proposto ricorso per cassazione ex art. 327 c.p.c. per il mancato decorso del termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza, previsione a cui non avrebbe derogato la disciplina del rito sommario di cognizione applicabile D.Lgs. n. 150 del 2011, ex art. 19 con il primo motivo il ricorrente fa valere violazione di legge in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2,3,4,5,6,7,14; la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8; artt. 2 e 3 CEDU e l’omesso esame di un fatto decisivo, non avendo i giudici di merito valutato la condizione di vulnerabilità personale del richiedente protezione, della situazione del paese di provenienza e di quello di permanenza, la Libia.

La Corte di merito avrebbe ritenuto l’inattendibilità del racconto del ricorrente non valorizzando le modalità con cui egli aveva descritto l’episodio dell’irruzione dei militanti del partito islamico e l’interruzione delle operazioni di voto e la rissa che ne era seguita.

1.1. Va preliminarmente ritenuta la tempestività del ricorso per cassazione.

A seguito dell’abrogazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35, comma 14, in tema di tempestività del ricorso per cassazione avverso i provvedimenti in materia di protezione internazionale deve applicarsi il termine ordinario di cui all’art. 327 c.p.c. e non già il termine di cui all’art. 702-quater c.p.c., relativo al rito sommario di cognizione, applicabile ai giudizi di merito in virtù del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 35, comma 14.

Il comma 10 di quest’ultima disposizione deve essere interpretato nel suo reale significato di attribuire priorità nella trattazione delle controversie in materia di protezione internazionale, non anche nel senso di rendere applicabili al giudizio di legittimità disposizioni abrogate o riguardanti i giudizi di merito, con interpretazione, peraltro, palesemente in contrasto con il diritto delle parti ad un giusto processo ed all’effettività del diritto di difesa (Cass. 22/09/2015 n. 18704; Cass. 06/10/2017 n. 23472).

Nella specie, tenuto conto del dies a quo del 14.2.2018 (data di deposito della sentenza d’appello), il termine cd. lungo di impugnazione andava a scadere il 14.8.2018; poichè il presente ricorso è stato notificato il 10.8.2018, esso è tempestivo.

1.2. Nel resto.

Il motivo è inammissibile per genericità.

La Corte di appello ha rigettato le invocate misure in ragione di un racconto del richiedente protezione avente ad oggetto una vicenda di criminalità comune, l’uccisione del padre e quindi di altri suoi parenti, legata alla proprietà di terreni, evento per il quale la sua famiglia sarebbe stata posta sotto scorta dalle autorità locali di polizia.

Si tratta di evidenza a cui non si correlano i fatti indicati in ricorso, evocativi di una diversa e distinta vicenda e tanto vale per la non meglio precisata dedotta irruzione di militanti del partito islamico e per una interruzione di operazioni di voto a cui sarebbe seguita una ancora non meglio precisata rissa.

Gli ulteriori temi sul “rischio-paese” integrativo della protezione sussidiaria, anche per i territori di passaggio, ovverosia quelli libici, non vengono in alcun modo argomentati nello sviluppato motivo che resta, come tale, del tutto generico ed incapace di sostenere la critica.

2. Con ulteriore motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 2, avuto riguardo alle condizioni legittimanti il rilascio del permesso umanitario. La Corte di appello avrebbe erroneamente escluso in capo al richiedente una situazione di vulnerabilità e tanto nel carattere atipico del rimedio azionato e nell’autonomia del giudizio, che sarebbe mancata, rispetto alle altre misure di protezione pure denegate.

2.1. Il motivo è inammissibile per genericità.

Anche per la protezione umanitaria vale infatti l’onere di allegazione incombendo al richiedente di far valere quelle evidenze fattuali alle quali la misura si correli (Cass. 29/10/2018 n. 27336).

3. Il ricorso, pertanto, va conclusivamente dichiarato inammissibile.

Nulla sulle spese nella mancata costituzione dell’amministrazione intimata.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 12 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA