Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26425 del 07/12/2011

Cassazione civile sez. III, 07/12/2011, (ud. 10/11/2011, dep. 07/12/2011), n.26425

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 18731-2010 proposto da:

C.E. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA DEL TRITONE 102, presso lo studio dell’avvocato VITO NANNA,

rappresentata e difesa dall’avvocato TENERELLI ETTORE giusta procura

in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

NUOVA TIRRENA ASSICURAZIONI SPA, CA.MI.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 513/2009 della CORTE D’APPELLO di BARI del

18/02/09, depositata il 15/05/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/11/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MAURIZIO MASSERA;

è presente il P.G. in persona del Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI.

La Corte Letti gli atti depositati:

Fatto

OSSERVA

E’ stata depositata la seguente relazione:

1 – Con ricorso notificato il 29 giugno 2010 C.E. ha chiesto la cassazione della sentenza, non notificata, depositata in data 15 maggio 2009 dalla Corte d’Appello di Bari, confermativa della sentenza del Tribunale, che, dato atto dell’avvenuto pagamento da parte della Nuova Tirrena di L. 9.000.000, aveva rigettato le ulteriori pretese risarcitorie conseguenti al sinistro stradale in cui era rimasto coinvolto anche Ca.Mi..

Gli intimati non hanno espletato attività difensiva.

2 – La formulazione dell’unico motivo di ricorso non soddisfa i requisiti stabiliti dall’art. 366-bis c.p.c..

Occorre rilevare sul piano generale che, considerata la sua funzione, la norma indicata (art. 366 bis c.p.c.) va interpretata nel senso che per, ciascun punto della decisione e in relazione a ciascuno dei vizi, corrispondenti a quelli indicati dall’art. 360, per cui la parte chiede che la decisione sia cassata, va formulato un distinto motivo di ricorso.

Per quanto riguarda, in particolare, il quesito di diritto, è ormai jus receptum (Cass. n. 19892 del 2007) che è inammissibile, per violazione dell’art. 366 bis c.p.c., introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6, il ricorso per cassazione nel quale esso si risolva in una generica istanza di decisione sull’esistenza della violazione di legge denunziata nel motivo. Infatti la novella del 2006 ha lo scopo di innestare un circolo selettivo e “virtuoso” nella preparazione delle impugnazioni in sede di legittimità, imponendo al patrocinante in cassazione l’obbligo di sottoporre alla Corte la propria finale, conclusiva, valutazione della avvenuta violazione della legge processuale o sostanziale, riconducendo ad una sintesi logico- giuridica le precedenti affermazioni della lamentata violazione.

In altri termini, la formulazione corretta del quesito di diritto esige che il ricorrente dapprima indichi in esso la fattispecie concreta, poi la rapporti ad uno schema normativo tipico, infine formuli il principio giuridico di cui chiede l’affermazione.

Quanto al vizio di motivazione, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione; la relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto), che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (Cass. Sez. Unite, n. 20603 del 2007).

3. – La ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, violazione e falsa applicazione dell’art. 1324 c.c. (atti unilaterali), art. 1374 c.c. (efficacia degli atti unilaterali), art. 1366 c.c. (interpretazione secondo buona fede), art. 1371 c.c. (regole finali di interpretazione); violazione e falsa applicazione dell’art. 91 in tema di condanna alle spese del doppio grado di giudizio, in relazione all’art. 116 c.p.c..

Sussistono molteplici ragioni di inammissibilità: a) il motivo in esame sottopone alla Corte due censure non omogenee tra loro (una questione di merito e una attinente alle spese), in violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 4; b) l’asserito errore di fatto (errato convincimento dei giudici di merito circa la ricezione della somma di L. 9.000.000 a totale ristoro di tutti i danni e le spese conseguenti al sinistro) non può essere fatto valere con il mezzo utilizzato, ma semmai, ricorrendone i presupposti, ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4; c) mancano il quesito che postuli l’enunciazione di un principio di diritto fondato sulle numerose norme indicate e il momento di sintesi relativo al vizio di motivazione, del resto neppure specificato.

4.- La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti;

Non sono state presentate conclusioni scritte nè memorie nè alcuna delle parti ha chiesto d’essere ascoltata in camera di consiglio;

5.- Ritenuto:

che, a seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione;

che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile; nulla spese;

visti gli artt. 380-bis e 385 cod. proc. civ..

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile. Nulla spese.

Così deciso in Roma, il 10 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2011

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