Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26424 del 29/09/2021

Cassazione civile sez. VI, 29/09/2021, (ud. 23/06/2021, dep. 29/09/2021), n.26424

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 34038-2019 proposto da:

COMIFIN S.P.A IN LIQUIDAZIONE, con sede in (OMISSIS), in persona del

liquidatore e legale rappresentante pro tempore Dott.

C.E., nonché SELMA BIPIEMME LEASING S.P.A., in persona della

procuratrice speciale Dott.ssa O.G., quale

mandataria/sostituto servicer, con facoltà di subdelega, di Pharma

Finance 4 s.r.l., entrambe rappresentate e difese, giusta procure

speciali allegate in calce al ricorso, dall’Avvocato Antonio

Nardone, presso il cui studio elettivamente domiciliano in Milano,

alla via Vivaio n. 24.

– ricorrenti –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) S.A.S., in persona del curatore Avv. Roberta

Napolitano, nonché M.N. e (OMISSIS) S.A.S..

– intimati –

avverso il decreto n. cronol. 1560/2019 del TRIBUNALE di NAPOLI,

depositato in data 09/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 23/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. EDUARDO

CAMPESE.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza dell'(OMISSIS), n. (OMISSIS), il Tribunale di Napoli dichiarò il fallimento della (OMISSIS) s.a.s.” e del suo socio accomandatario M.N..

1.1. La Comifin s.p.a., dichiarando di agire in proprio ed in qualità di sub-mandataria e subservicer di SelmaBipiemme Leasing s.p.a., a sua volta mandataria/sostituto servicer di Pharma Finance 4 s.r.l., propose due domande di insinuazione: la prima, avente ad oggetto la richiesta di ammissione al passivo “sociale” del credito maturato in relazione al leasing immobiliare n. (OMISSIS); la seconda, invece, riguardante l’ammissione al passivo “personale” del socio fallito “in estensione” dei crediti maturati in relazione al contratto di finanziamento n. (OMISSIS), alla fideiussione prestata per il leasing strumentale n. (OMISSIS) ed alla fideiussione prestata per i leasing immobiliari n. (OMISSIS) e n. (OMISSIS).

1.2. Entrambe tali domande furono disattese dal giudice delegato, sicché la menzionata creditrice promosse distinte opposizioni L. Fall., ex art. 98, innanzi al tribunale partenopeo, i cui corrispondenti giudizi assunsero, rispettivamente, il n. 20505/17 (quello riguardante l’insinuazione al passivo sociale) ed il n. 20502/17 (quello afferente l’invocata ammissione al passivo personale) del ruolo generale di quell’ufficio. La curatela fallimentare si costituì solo in questo secondo giudizio.

1.3. Questi due procedimenti sono stati contestualmente trattati e decisi dall’adito tribunale, benché senza adozione di alcun provvedimento di loro riunione, all’udienza del 9 ottobre 2019, all’esito della quale risultano essere stati emessi formalmente due decreti, uno per ciascuno dei suddetti procedimenti (n. 1560 nel fascicolo del giudizio n. r.g. 20505/2017; n. 1561 nel fascicolo del giudizio n. 20502/2017), recanti, però, motivazioni affatto identiche.

1.3.1. In essi, sono stati esaminati i contratti ed i crediti oggetto di entrambi i procedimenti e si è pronunciato il rigetto delle due opposizioni.

1.3.2. In particolare, il tribunale ha ritenuto che: i) “con riferimento al procedimento n. 20505/17 e con riferimento ai tre leasing di cui al 20502/17, nessun credito compete all’opponente posto che tutti i contratti risultano risolti per inadempimento del conduttore e vi è restituzione dei beni al fornitore”; ii) “trattasi pacificamente di leasing traslativi (essendo previsto un prezzo di riscatto irrisorio) e che alla data della risoluzione/inadempimento risultava essere stato pagato quasi per intero il prezzo di acquisto onde ai sensi dell’art. 1526 c.c., “se la risoluzione del contratto ha luogo per inadempimento del conduttore il locatore deve restituire le rate riscosse e salvo il diritto all’equo compenso ed il risarcimento del danno””; iii) “nella fattispecie, l’equo compenso non può che essere parametrato al valore locativo che nel primo caso esaminato (n. 20505/17) trova riscontro nell’allocazione sul mercato operata dalla stessa curatela e che negli altri casi può ragionevolmente parametrarsi in misura pari a circa il 50% dell’acquisto capitalizzato nel periodo in considerazione”; iv) “laddove sia convenuto che “le rate pagate restano acquisite al venditore a titolo di indennità” il capoverso 1526 c.c., prevede comunque il potere del giudice di ridurre ad equità l’indennità convenuta ai sensi dell’art. 1384 c.c., onde anche sotto tale profilo nessun ulteriore importo può essere ricavato in virtù di tali contratti dovendo essere ridotta l’eccedenza della penale nei limiti di quanto già versato alla società di leasing”; v) “con riferimento al finanziamento n. (OMISSIS) è desumibile dalla stessa prospettazione dell’opponente l’intercorso pagamento di tutte le rate ad eccezione di quelle maturate tra l’1 ottobre 2015 e l’1 aprile 2016 allorquando residuava un capitale di soli Euro 27.250,08 (onde risulta restituire Euro 800 mila circa a fronte di Euro 650 mila oggetto di finanziamento”; vi) “anche con riferimento a tale ultima fattispecie, non vi è prova dell’esistenza di un credito residuo da parte dell’opponente il quale non ha provato la legittima applicazione di tassi superiori alla misura minima garantita del 4% e che siffatta circostanza può dirsi assorbente rispetto ad ogni altra questione di rito e di merito ivi compresa la eventuale nullità della clausola determinativa degli interessi che rinvia per relationem ad una vicenda per sua natura non compatibile di espressione in un dato numerico…”; vii) quanto agli ulteriori “Euro 53.867,74, trattasi di mera duplicazione della partita già richiesta (RG 20505/17)”, esulando “dal presente giudizio di merito eventuali responsabilità risarcitone nei confronti della fallita per la illegittima negoziazione di un immobile affetto da irregolarità urbanistiche”.

2. Contro il decreto recante il n. 1560/2019, formalmente reso nel giudizio di opposizione n. 20505/2017 r.g., ricorrono per cassazione la Comifin s.p.a. in liquidazione e la SelmaBipiemme Leasing s.p.a., quest’ultima quale mandataria/sostituto servicer di Pharma Finance 4 s.r.l., affidandosi a tre motivi, ulteriormente illustrati da memoria ex art. 380-bis c.p.c.. Tutti i destinatari della notificazione del ricorso sono rimasti solo intimati.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Le formulate doglianze prospettano, rispettivamente:

I) “Violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, e della L. Fall., art. 99, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, ed all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in quanto il decreto impugnato è affetto da nullità per carenza di motivazione”. Si censurano le “gravi lacune motivazionali del decreto impugnato” e le descritte “affermazioni inconciliabili” ed inidonee “ad esplicare le ragioni della decisione e, in ogni caso, a far comprendere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento”, contenute nello stesso, del quale, pertanto, si invoca la nullità;

II) “Violazione e falsa applicazione dell’art. 1526 c.c., e della L. Fall., artt. 72 e 72-quater, nonché della L n. 124 del 2017, art. 1, commi 136-140, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto il Tribunale ha erroneamente rigettato l’opposizione ed escluso la sussistenza dei crediti relativi al leasing applicando al caso di specie le disposizioni dell’art. 1526 c.c.”, ascrivendosi al tribunale di aver disatteso i principi sanciti dalle decisioni rese da Cass. n. 18543 del 2019 e da Cass. n. 8980 del 2019 quanto alla disciplina concretamente applicabile alle fattispecie di leasing per cui è causa;

III) “Violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., dell’art. 99, e dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.c., comma 1, n. 3, in quanto a fondamento della decisione il Tribunale ha posto circostanze non dedotte in corso di causa ed anzi contrarie a quanto incontrastabilmente emerso”. Si assume che, nell’articolare la propria decisione, il tribunale era partito dal presupposto che i beni oggetto dei contratti di leasing erano stati riconsegnati: circostanza, quest’ultima, non dimostrata e che, con riferimento al contratto n. (OMISSIS), oggetto del giudizio n. r.g. 20505 del 2017, neppure era stata mai dedotta, ponendosi addirittura in contrasto con quanto pacificamente riconosciuto dalle parti.

2. I descritti motivi, scrutinabili congiuntamente perché connessi, si rivelano fondati nei limiti di cui appresso.

2.1. Giova premettere che: i) in questa sede, è impugnato il decreto del Tribunale di Napoli n. 1560/2019, reso con specifico riferimento al giudizio di opposizione L. Fall., ex art. 98, recante il n.r.g. 20505/17, intrapreso da Comifin s.p.a., in proprio e nelle indicate qualità, al fine di contestare la mancata ammissione al passivo “sociale” del fallimento (OMISSIS) s.a.s.” del credito maturato in relazione al leasing immobiliare n. (OMISSIS). Si prenderanno, dunque, in esame esclusivamente i capi di decisioni riguardanti questa domanda di insinuazione (mentre quella ulteriore, avente ad oggetto la richiesta di ammissione al passivo “personale” di M.N., socio fallito “in estensione”, dei crediti maturati in relazione al contratto di finanziamento n. (OMISSIS), alla fideiussione prestata per il leasing strumentale n. (OMISSIS) ed alla fideiussione prestata per i leasing immobiliari n. (OMISSIS) e n. (OMISSIS), sarà trattata scrutinandosi il diverso ricorso proposto dagli stessi soggetti oggi ricorrenti avverso il decreto n. 1561/2019 del medesimo Tribunale di Napoli, di tenore identico a quello n. 1560/2019, ma reso all’esito giudizio L. Fall., ex art. 98, recante il n. 20502/17, specificamente intrapreso da quei soggetti per contestare il rigetto della relativa domanda oppostogli dal giudice delegato); ii) per effetto della nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come introdotta dal D.L. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 134 del 2012 (qui applicabile ratione temporis, risultando impugnato un decreto decisorio reso il 9 ottobre 2019), deve ritenersi ormai ridotto al “minimo costituzionale” il sindacato di legittimità sulla motivazione, sicché si è chiarito (cfr. tra le più recenti, Cass. n. 395 del 2021, in motivazione; Cass. n. 9017 del 2018) che è oggi denunciabile in Cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; questa anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (cfr. Cass., SU, n. 8053 del 2014; Cass. n. 7472 del 2017. Nello stesso senso anche le più recenti Cass. n. 20042 del 2020, Cass. n. 23620 del 2020 e Cass. n. 395 del 2021).

2.2. Un simile vizio sussiste nella specie, rinvenendosi – ad avviso del Collegio – nella motivazione del decreto impugnato (n. cronol. 1560/2019) un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili.

2.2.1. Esso, infatti, nel rigettare le richieste della parte opponente, ha escluso dal passivo “sociale” del fallimento (OMISSIS) s.a.s.” il credito maturato in relazione al leasing immobiliare n. (OMISSIS).

2.2.2. In particolare, il tribunale: i) ha preso atto di quanto dichiarato dalle parti (cfr. pag. 1-2 del decreto impugnato) in relazione a quest’ultimo; ii) ha rilevato che, pure “… con riferimento al procedimento n. 20505/17”, nessun credito compete all’opponente posto che il contratto risulta risolto per inadempimento del conduttore e vi è restituzione del bene al fornitore (cfr. incipit di pag. 4); iii) ha ritenuto (cfr. pag. 4) che, al pari dei tre contratti di leasing di cui al giudizio n. 20502/2017 r.g., anche per quello riguardante il procedimento n. 20505/2017, si era al cospetto di “…leasing traslativi (essendo previsto un prezzo di riscatto irrisorio) e che alla data della risoluzione/inadempimento risultava essere stato pagato quasi per intero il prezzo di acquisto onde ai sensi dell’art. 1526 c.c., “se la risoluzione del contratto ha luogo per inadempimento del conduttore il locatore deve restituire le rate riscosse e salvo il diritto all’equo compenso ed il risarcimento del danno””; iv) ha affermato che, “nella fattispecie, l’equo compenso non può che essere parametrato al valore locativo che (…) trova riscontro nell’allocazione sul mercato operata dalla stessa curatela…” e che “laddove sia convenuto che “le rate pagate restano acquisite al venditore a titolo di indennità” il capoverso dell’art. 1526 c.c., prevede comunque il potere del giudice di ridurre ad equità l’indennità convenuta ai sensi dell’art. 1384 c.c., onde anche sotto tale profilo nessun ulteriore importo può essere ricavato in virtù di tali contratti dovendo essere ridotta l’eccedenza della penale nei limiti di quanto già versato alla società di leasing”. Il tribunale, dunque, in un primo tempo, ha considerato già risolto anche il contratto di leasing in esame (così come opinato per quelli oggetto del diverso procedimento di opposizione recante il n.r.g. 20502/17) e pure avvenuta la restituzione del bene che ne costituiva l’oggetto; successivamente, però, ha chiaramente riconosciuto che detta restituzione non c’era stata, posto che, nel parametrare l’equo compenso eventualmente spettante alla concedente, lo ha parametrato al valore locativo del bene desunto dall’avvenuta sua allocazione sul mercato effettuata direttamente dalla curatela fallimentare della utilizzatrice.

2.2.3. In altri termini, con riferimento al rigetto dell’opposizione L. Fall., ex art. 98, riguardante la mancata ammissione al passivo “sociale” del fallimento (OMISSIS) s.a.s.” del credito maturato in relazione al leasing immobiliare n. (OMISSIS), l’iter decisionale del tribunale poggia su due assunti (la già verificatasi risoluzione del contratto di leasing immobiliare n. (OMISSIS), con conseguente restituzione del bene locato; l’avvenuta allocazione sul mercato del bene medesimo, da parte della stessa curatela sua utilizzatrice, così da far ragionevolmente dubitare non solo dell’effettiva restituzione predetta ma, ancor prima, dell’avvenuta precedente risoluzione contrattuale) tra loro palesemente inconciliabili, sicché la doglianza di cui al primo motivo si rivela fondata.

2.3. L’assoluta incertezza in ordine alle circostanze appena descritte, derivata dalle riportate contrastanti affermazioni rinvenibili nella motivazione del decreto impugnato, si ripercuote, poi, sulla concreta disciplina da applicarsi alla domanda di ammissione al passivo formulata dalle odierne ricorrenti con riferimento allo specifico contratto di leasing immobiliare n. (OMISSIS).

2.3.1. Invero, il tribunale ha mostrato, chiaramente, di volersi avvalere di quella di cui all’art. 1526 c.c., pure per quest’ultimo. Tuttavia, una siffatta opzione postulava, necessariamente, l’essere stato già risolto il contratto de quo anteriormente al fallimento della utilizzatrice (circostanza, invece, prima affermata e, poi, implicitamente smentita dal tribunale partenopeo, rimarcandosi, peraltro, in relazione alla doglianza formulata con l’odierno terzo motivo di ricorso, che, nel giudizio di opposizione n. r.g. 20505/17, nel quale la curatela era rimasta contumace, le opponenti nemmeno avevano specificamente allegato l’avvenuta riconsegna del bene locato), come agevolmente può evincersi dall’affermazione delle Sezioni Unite di questa Suprema Corte contenuta nella recente sentenza del 28 gennaio 2021, n. 2061. Quest’ultima, infatti, nel disattendere l’indirizzo interpretativo inaugurato dalle decisioni rese da Cass. n. 18543 del 2019 e da Cass. n. 8980 del 2019, oggi invocate dalle ricorrenti, ha statuito, tra l’altro, “La L. n. 124 del 2017 (art. 1, commi 136-140), non ha effetti retroattivi e trova, quindi, applicazione per i contratti di leasing finanziario in cui i presupposti della risoluzione per l’inadempimento dell’utilizzatore (previsti dal comma 137) non si siano ancora verificati al momento della sua entrata in vigore; sicché, per i contratti risolti in precedenza e rispetto ai quali sia intervenuto il fallimento dell’utilizzatore soltanto successivamente alla risoluzione contrattuale, rimane valida la distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo, dovendo per quest’ultimo social-tipo negoziale applicarsi, in via analogica, la disciplina di cui all’art. 1526 c.c., e non quella dettata dalla L. Fall., art. 72-quater, rispetto alla quale non possono ravvisarsi, nella specie, le condizioni per il ricorso alla analogia legis, né essendo altrimenti consentito giungere in via interpretativa ad una applicazione retroattiva della L. n. 124 del 2017”..

2.4. La fondatezza, nei termini finora esposti, dei formulati motivo di ricorso determina l’accoglimento del ricorso, la cassazione del decreto impugnato (n. cronol. 1560/2019 del 9.10.2019) ed il rinvio della causa al Tribunale di Napoli, in diversa composizione collegiale, per il corrispondente nuovo esame (quanto all’avvenuta, o non, risoluzione del contratto di leasing immobiliare n. (OMISSIS); al tempo del suo essersi eventualmente verificata; all’avvenuta effettiva riconsegna, o meno, del bene locato) e per la regolamentazione delle spese di questo giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie, nei sensi di cui in motivazione, i motivi del ricorso, cassa il decreto impugnato (n. cronol. 1560/2019 del 9.10.2019) e rinvia la causa al Tribunale di Napoli, in diversa composizione collegiale, per il nuovo esame e per la regolamentazione delle spese di questo giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta sezione civile della Corte Suprema di cassazione, il 23 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2021

 

 

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