Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26424 del 20/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 20/12/2016, (ud. 14/09/2016, dep.20/12/2016),  n. 26424

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21573/2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso L’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

G.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FRANCESCO

CARACCIOLO 14/A, presso lo studio dell’avvocato EDONE’ S.R.L.,

rappresentato e difeso dall’avvocato BERNARDO MONTESANO CANCELLARA

giusta procura speciale in calce;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 306/40/2012 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE SEZIONI DISTACCATA di LATINA del 16/04/2012, depositata il

26/06/2012;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

14/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ENRICO MANZON.

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione

prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue.

Fatto

IN FATTO

Nella controversia concernente l’impugnazione da parte di G.M., medico convenzionato, del silenzio rifiuto opposto ad istanza 15-9-2007 di rimborso dell’IRAP, versata negli anni dal 2001 al 2017, la C.T.R., in parziale accoglimento dell’appello proposto dal contribuente, ha dichiarato l’inammissibilità dell’istanza per gli anni 2001 e 2002 mentre per le altre annualità (a partire dai versamenti effettuati il 20/7/2003) ha considerato dovuto il rimborso; in particolare la CTR ha ritenuto che, nella specie, l’attività professionale non fosse dotata di autonoma organizzazione in quanto il contribuente non aveva impiegato beni strumentali eccedenti secondo l’id quod plerumque accidit – il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività ed aveva un’unica dipendente addetta alla segreteria per otto-dieci ore settimanali.

Avverso la sentenza ricorre, su tre motivi, l’Agenzia delle Entrate.

Il contribuente resiste con controricorso.

Diritto

IN DIRITTO

Il primo motivo, con il quale si deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, per non avere la CTR considerato che il contribuente si era avvalso di una segretaria part-time e di beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l’esercizio della professione medica, appare manifestamente infondato.

Il contrasto giurisprudenziale formatosi sulla res controversa è stato, di recente, composto dalle Sezioni Unite di questa Corte le quali, con la sentenza n. 9451/16, hanno statuito, con riguardo al presupposto dell’IRAP, il seguente principio di diritto: il requisito dell’autonoma organizzazione – previsto dal D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 446, art. 2, il cui accertamento è rimesso al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive.

Il secondo motivo, denunciante vizio motivazionale, appare infondato, avendo la CTR valutato in concreto la sussistenza dell’autonoma organizzazione (senza quindi ritenerla automaticamente insussistente per l’esercizio di attività medica in regime di convenzione) ed avendo esaminato sia l’utilizzo di una segretaria sia l’impiego di beni strumentali.

Fondato invece appare il terzo motivo, anch’esso denunciante vizio motivazionale, laddove la CTR, nonostante la pacifica data di proposizione dell’istanza (15-9-2007), ha ritenuto l’Ufficio tenuto al rimborso anche per i versamenti effettuati il 20-7-2003 (quindi prima dei 48 mesi previsti dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38).

Il primo ed il secondo motivo di ricorso vanno pertanto rigettati; va accolto il terzo, di conseguenza cassata la sentenza impugnata e decidendosi nel merito – non essendo necessari accertamenti in fatto ulteriori – va rigettato il ricorso del contribuente per i versamenti effettuati anteriormente al settembre 2003, compensandosi le spese del processo per soccombenza reciproca e comunque tenuto conto del recente consolidamento giurisprudenziale con riguardo alla materia controversa.

PQM

La Corte rigetta il primo ed il secondo motivo di ricorso; accoglie il terzo motivo, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta il ricorso del contribuente per i versamenti effettuati anteriormente al settembre 2003; compensa le spese del processo.

Così deciso in Roma, il 14 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2016

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