Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26424 del 07/12/2011

Cassazione civile sez. III, 07/12/2011, (ud. 10/11/2011, dep. 07/12/2011), n.26424

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 18112-2010 proposto da:

S.B. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA NIZZA 45, presso lo studio dell’avvocato MARIANI LUCIANO,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ALBERTI FEDELE

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

ASSICURAZIONI GENERALI SPA (OMISSIS), quale impresa designata per

La Regione Campania del Fondo di Garanzia Vittime della Strada,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A. BAIAMONTI 10, presso lo

studio dell’avvocato CALDORO MARIA FRANCESCA, rappresentata e difesa

dall’avvocato MAGALDI RENATO giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

e contro

F.G., S.L., INA ASSITALIA SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 715/2009 del TRIBUNALE di NOCERA INFERIORE,

depositata il 13/05/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/11/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MAURIZIO MASSERA;

udito l’Avvocato Angelo Colucci (delega avvocato Fedele Alberti),

difensore del ricorrente che si riporta agli scritti;

udito l’Avvocato Giuseppe Ciliberti (delega avvocato Renato Magaldi)

difensore della controricorrente che si riporta agli scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI che

aderisce alla relazione.

La Corte Letti gli atti depositati:

Fatto

OSSERVA

E’ stata depositata la seguente relazione:

1 – Con ricorso notificato il 28 giugno 2010 S.B. ha chiesto la cassazione della sentenza, non notificata, depositata in data 13 maggio 2009 dal Tribunale di Nocera Inferiore, confermativa della sentenza del Giudice di Pace, che lo aveva ritenuto corresponsabile del sinistro stradale nel quale era stato coinvolto unitamente al conducente dell’auto appartenente a F. G. e a bordo della quale viaggiava la trasportata S. L..

La Assicurazioni Generali S.p.A., in nome e per conto Consap S.p.A., ha resistito con controricorso, mentre gli altri intimati, S. L., Ina – Assitalia S.p.A. e F.G., non hanno espletato attività difensiva.

2 – I cinque motivi del ricorso risultano inammissibili, poichè la loro formulazione non soddisfa i requisiti stabiliti dall’art. 366- bis c.p.c..

Occorre rilevare sul piano generale che, considerata la sua funzione, la norma indicata (art. 366 bis c.p.c.) va interpretata nel senso che per, ciascun punto della decisione e in relazione a ciascuno dei vizi, corrispondenti a quelli indicati dall’art. 360, per cui la parte chiede che la decisione sia cassata, va formulato un distinto motivo di ricorso.

Per quanto riguarda, in particolare, il quesito di diritto, è ormai jus receptum (Cass. n. 19892 del 2007) che è inammissibile, per violazione dell’art. 366 bis c.p.c., introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6, il ricorso per cassazione nel quale esso si risolva in una generica istanza di decisione sull’esistenza della violazione di legge denunziata nel motivo. Infatti la novella del 2006 ha lo scopo di innestare un circolo selettivo e “virtuoso” nella preparazione delle impugnazioni in sede di legittimità, imponendo al patrocinante in cassazione l’obbligo di sottoporre alla Corte la propria finale, conclusiva, valutazione della avvenuta violazione della legge processuale o sostanziale, riconducendo ad una sintesi logico- giuridica le precedenti affermazioni della lamentata violazione.

In altri termini, la formulazione corretta del quesito di diritto esige che il ricorrente dapprima indichi in esso la fattispecie concreta, poi la rapporti ad uno schema normativo tipico, infine formuli il principio giuridico di cui chiede l’affermazione.

Quanto al vizio di motivazione, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione; la relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto), che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (Cass. Sez. Unite, n. 20603 del 2007).

3. – Il primo motivo lamenta omessa, insufficiente o contraddittoria, ancorchè apparente, motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ex art. 360 c.p.c., n. 5 in relazione all’art. 2054 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c..

Malgrado la formulazione ambigua della rubrica, il riferimento in essa contenuto all’art. 360 c.p.c., n. 5 chiarisce che è riferita esclusivamente al vizio di motivazione.

La censura tende a dimostrare che il Tribunale non ha interpretato correttamente le risultanze processuali, quindi essa, peraltro non autosufficiente, riguarda il contenuto decisorio della sentenza, cioè un tema non sindacabile in sede di legittimità. In ogni caso, manca il momento di sintesi prescritto dall’art. 366 bis c.p.c..

Il secondo motivo denuncia nullità della sentenza in relazione all’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla domanda.

In violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, non vengono riferiti i motivi di appello che il Tribunale avrebbe omesso di esaminare. Manca il prescritto quesito di diritto fondato sulla norma indicata. Il terzo motivo si duole per la errata liquidazione del danno alla persona in relazione alla violazione della L. n. 57 del 2001, art. 5 rilevante anche ex art. 360 c.p.c., n. 3.

A prescindere da qualsiasi altra considerazione, anche questa censura manca del quesito fondato sulla norma indicata. Le medesime considerazioni valgono per il quarto motivo, che adduce omessa liquidazione del danno morale rilevante anche ex art. 360 c.p.c., n. 3, violazione di legge, combinato disposto artt. 2043, 1226, 2056 e 2059 c.c., art. 3 Cost., essendo pacifico che l’onere processuale imposto dall’art. 366 bis c.p.c. non possa essere soddisfatto mediante la citazione di una massima della cassazione e del quinto motivo, peraltro non autosufficiente, che lamenta omessa liquidazione delle spese mediche e delle spese del recupero del veicolo, rilevante anche ex art. 360 c.p.c., n. 3, violazione di legge, combinato disposto artt. 2043, 1226 e 2056 c.c..

4.- La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti;

Il ricorrente ha presentato memoria; le parti hanno chiesto d’essere ascoltate in camera di consiglio.

5.- Ritenuto;

che, a seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione;

che le argomentazioni addotte dal ricorrente con la memoria non possono essere condivise; è indubbia l’applicabilità alla specie – ratione temporis – dell’art. 366 bis c.p.c.; l’omesso adempimento degli adempimenti da esso prescritti non costituisce ragione valida per ottenere la richiesta remissione in termini, istituto previsto solo eccezionalmente e per ipotesi diverse da quella di specie;

che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile;

le spese seguono la soccombenza;

visti gli artt. 380-bis e 385 cod. proc. civ..

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 2.200,00, di cui Euro 2.000,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 10 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2011

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