Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26423 del 20/12/2016

Cassazione civile, sez. VI, 20/12/2016, (ud. 21/10/2016, dep.20/12/2016),  n. 26423

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – rel. Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25658/2015 proposto da:

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende per legge;

– ricorrente –

contro

S.E., quale erede di S.M., elettivamente

domiciliata in Roma, Via Sardegna n. 29, presso lo studio

dell’Avvocato Alessandro Ferrara, rappresentata e difesa

dall’Avvocato Maria Carmela Mignone;

– controricorrente –

avverso il decreto della Corte d’appello di Roma, depositato il 25

marzo 2015.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21

ottobre 2016 dal Presidente relatore Dott. Stefano Petitti.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che la Corte d’appello di Roma, in accoglimento della domanda di equa riparazione proposta da S.E., quale erede di S.M., condannava il Ministero della giustizia al pagamento, in suo favore, della somma di Euro 7.500,00;

che per la cassazione di questo decreto ha proposto ricorso il Ministero della giustizia sulla base di un motivo;

che l’intimata ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che con l’unico motivo il Ministero deduce violazione della L. n. 89 del 2001, art. 4, dolendosi del fatto che la Corte d’appello non abbia rilevato la tardività della domanda, atteso che il termine semestrale di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 4, non è suscettibile di sospensione feriale;

che il motivo è infondato, alla luce del condiviso principio per cui “poichè fra i termini per i quali la L. n. 742 del 1969, art. 1, prevede la sospensione nel periodo feriale vanno ricompresi non solo i termini inerenti alle fasi successive all’introduzione del processo, ma anche il termine entro il quale il processo stesso deve essere instaurato, allorchè l’azione in giudizio rappresenti, per il titolare del diritto, l’unico rimedio per fare valere il diritto stesso, detta sospensione si applica anche al termine di sci mesi previsto dalla L. n. 89 del 2001, art. 4, per la proposizione della domanda di equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo” (Cass. n. 5423 del 2016; Cass. n. 10595 del 2016);

che il ricorso va quindi rigettato, con conseguente condanna del Ministero ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo in favore del difensore della controricorrente, per dichiarato anticipo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna il Ministero ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 800,00 per compensi, oltre accessori di legge e spese forfetarie; dispone la distrazione delle spese in favore del difensore della controricorrente.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2, della Corte Suprema di Cassazione, il 21 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2016

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