Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26423 del 20/11/2020

Cassazione civile sez. III, 20/11/2020, (ud. 29/09/2020, dep. 20/11/2020), n.26423

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – rel. Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 12059/2017 proposto da:

Curatela Fallimento (OMISSIS) S.r.l., in persona del curatore

elettivamente domiciliato in Roma al viale dei Parioli n. 2, presso

lo studio dell’avvocato Tarsia Vittorio, che lo rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

F.A., e S.A.M., elettivamente domiciliati

in Roma alla via dei Gracchi n. 60, presso lo studio dell’avvocato

Putignano Nicola, che li rappresenta e difende;

controricorrente –

e contro

Italfondiario S.p.a., in persona del legale rappresentante in carica,

elettivamente domiciliato in Roma alla via di Villa Pepoli n. 4,

presso lo studio dell’avvocato Coluzzi Alessandro, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato Ruccia Tommaso;

– controricorrente incidentale –

e contro

Banca Credito Cooperativo Alberobello e Sammichele di Bari, in

persona del legale rappresentante in carica, domiciliato in Roma,

presso la cancelleria civile della Corte di Cassazione,

rappresentato e difeso dagli avvocati Caradonna Gianfranco, e

Caradonna Gianalberto;

– controricorrente –

e contro

B.G., C.C., Co.Lu., Su.Fi.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 110/2017 della CORTE d’APPELLO di BARI,

depositata il 17/02/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

29/09/2020 dal Consigliere Dott. Cristiano Valle, osserva:

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

I) Con due separati ricorsi, di cui quello della curatela da considerarsi principale e quello dell’istituto di credito incidentale, la Curatela del Fallimento (OMISSIS) S.r.l. ed Italfondiario S.p.a., impugnano per cassazione la sentenza n. 00110 del 17/02/2017 della Corte di Appello di Bari, che, in riforma della sentenza n. 03493 del 2011 del Tribunale di Bari, ha ritenuto tardivi gli interventi spiegati dai due suddetti creditori nella procedura esecutiva immobiliare, n. (OMISSIS), pendente dinanzi detto Tribunale, nei confronti di F.G. e Su.Fi..

I.2) Resistono, con separati controricorsi, F.A. e S.A.M. e la Banca Cooperativa di Alberobello e Sammichele di Bari.

I.3) B.G., C.C., Co.Lu. e Su.Fi. sono rimasti intimati.

I.4) Il P.G. ha presentato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto il rigetto sia del ricorso principale e del ricorso incidentale.

I.5) F.A. e S.A.M. hanno depositato memoria, nell’imminenza dell’adunanza camerale e nel rispetto del termine di legge.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

II) I ricorrenti, principale ed incidentale, affermano che il proprio intervento nella procedura esecutiva immobiliare, n. (OMISSIS), pendente dinanzi il Tribunale di Bari, nei confronti di F.G. e Su.Fi., era stato ritenuto tardivo da parte della Corte di appello territoriale, dopo che il Tribunale aveva omesso di pronunciarsi sul punto e non aveva statuito sulla contestazione formulata irritualmente in sede di comparsa di costituzione da altri due creditori intervenuti.

II.1) I tre mezzi del ricorso principale del Fallimento (OMISSIS) S.r.l. e dell’Italfondiario S.p.a., con formulazione letterale pressochè identica, almeno nella sintesi, censurano la sentenza d’appello ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, in relazione all’art. 512 ed all’art. 101 c.p.c., con riferimento alla fase introduttiva della domanda dei Fi. – S. ed all’instaurazione della controversia distributiva, nonchè per violazione dell’art. 115 c.p.c., per violazione e falsa applicazione del principio di non contestazione e, infine, dell’art. 565 c.p.c., avuto riguardo all’intervento nella procedura esecutiva.

II.2) I motivi dei due ricorsi, principale e incidentale, deducono violazioni sia di diritto che di fatto.

II.3) Essi incorrono innanzitutto in vizi di inesatta, o comunque parziale, ricostruzione dei termini salienti della controversia, in quanto omettono di riferire che la controversia distributiva venne instaurata, come si legge pianamente nella sentenza della Corte territoriale, da uno dei creditori intervenuti, l’avvocato B.G., rimasto intimato in questa sede di legittimità, che provvide – circostanza incontestata – all’iscrizione a ruolo della causa, dopo che all’udienza dinanzi al giudice dell’esecuzione del Tribunale di Bari lo stesso aveva espresso le proprie contestazioni al progetto di distribuzione ed altrettanto avevano fatto F.A. e S.A.M., i quali si costituirono, successivamente, con comparsa di costituzione nella controversia distributiva ritualmente instaurata dall’avvocato B., facendo valere ragioni proprie di credito e di estromissione e postergazione degli altri crediti.

II.4) L’affermazione della mancata notifica del ricorso introduttivo della controversia distributiva, fatta dall’Italfondiario S.p.a., è, peraltro, rimasta sfornita di qualsivoglia idoneo addentellato probatorio e, in ogni caso, non è stata adeguatamente coltivata, nè la detta parte ha rappresentato di non essere stata presente all’udienza di discussione del piano di riparto, in guisa tale che la notifica del ricorso si appalesasse necessaria (quantomeno in senso inverso si veda: Cass. n. 02387 del 10/10/1967 Rv. 329658-01).

II.5) L’ulteriore deduzione, dell’irritualità dell’instaurazione del contraddittorio e della stessa proposizione della controversia distributiva, quantomeno per quanto riguarda il loro credito, da parte del F. e della S., è parimenti destituita di fondamento, dovendosi rilevare che è incontestato che gli stessi dedussero a verbale, dinanzi al g.e., a mezzo del loro difensore, e successivamente depositarono comparsa di costituzione in giudizio reiterando l’opposizione al progetto di distribuzione. Sul punto deve darsi seguito all’orientamento di questa Corte, che reputa del tutto rituale la contestazione relativa al credito e comunque la rappresentazione di ragioni a sostegno del proprio credito, anche da parte del creditore che non abbia, di per sè, proceduto all’iscrizione a ruolo della controversia distributiva e si sia limitato a dedurre verbalmente dinanzi al giudice dell’esecuzione (sul punto, si veda Cass. n. 05006 del 26/02/2008 Rv. 601908-01). La giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 07556 del 01/04/2011 (Rv. 617810-01) è, peraltro, ferma nel ribadire che “…la doglianza con la quale un creditore eccepisce la tardività dell’intervento di un altro creditore va qualificata come controversia attinente alla distribuzione della somma ricavata – da risolversi ai sensi dell’art. 512 c.p.c. – e non come opposizione agli atti esecutivi; la medesima, pertanto, può essere dispiegata anche nella fase finale della distribuzione, senza essere soggetta al termine (di cinque giorni nel precedente regime e di venti giorni a seguito delle modifiche di cui al D.L. 14 marzo 2005, n. 35, art. 2, comma 3, lett. e), n. 41), convertito con modificazioni nella L. 14 maggio 2005, n. 80) di cui all’art. 617 c.p.c.”.

II.6) E’ circostanza, viceversa, ammessa dalle due parti ricorrenti, che i rispettivi atti d’intervento nella procedura esecutiva n. 684 del 1998 vennero depositate in data 01/12/2004 e 13/01/2003, ossia entrambi dopo l’udienza del 06/12/2002.

II.7) La tesi che le due ricorrenti per legittimità tentano di accreditare è quella della sostanziale inutilità di detta udienza, alla quale il g.e. non assunse alcun provvedimento.

I tre motivi di ricorso principale e quelli, identici, del ricorso incidentale dell’Italfondiario S.p.a., sono destituiti di fondamento, in quanto omettono di considerare che all’udienza del 06/12/2002 il giudice dell’esecuzione aveva disposto la vendita, delegando a tal fine un notaio, con la conseguenza che gli interventi successivi a detta udienza, ivi compresi quelli della curatela del fallimento (OMISSIS) S.r.l. e dell’Italfondiario S.p.a. dovevano ritenersi tardivi.

Ciò in adesione, e sostanziale continuità all’orientamento di legittimità che considera quale momento determinante per la tempestività dell’intervento l’udienza di vendita intesa quale modalità di interlocuzione e partecipazione delle parti alla determinazione del successivo svolgersi del procedimento espropriativo, anche se il provvedimento di vendita (o di conversione) sia successivamente differito (Cass. n. 06432 del 31/03/2015 Rv. 634942 – 01, correttamente richiamata dalla sentenza in scrutinio): “In tema di espropriazione immobiliare, la previsione, ex art. 565 c.p.c., – sia nel testo ante riforma di cui al D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 maggio 2005, n. 80, che in quello ad essa successivo – secondo cui il limite temporale ultimo dell’intervento tardivo del creditore chirografario è “prima dell’udienza di cui all’art. 596 c.p.c.”, doveva e deve intendersi nel senso che tale intervento è ormai precluso dopo che l’udienza abbia avuto inizio (nella data e nell’ora fissate) e si sia ivi svolta un’attività di trattazione effettiva, ancorchè venga disposto, in esito ad essa, un rinvio in prosieguo, restando, invece, lo stesso ancora possibile se, in tale udienza, siano compiute attività esclusivamente dirette a rimediare ad una nullità impediente il suo normale svolgimento e finalizzate all’adozione del conseguente provvedimento, con fissazione di una nuova udienza ex art. 596 c.p.c., ovvero se l’udienza stessa non venga tenuta per mero rinvio derivante da ragioni di ufficio. In tali casi, l’intervento è ancora possibile prima dell’udienza di rinvio”.

II.8) Il ricorso principale e quello incidentale vanno, pertanto, rigettati.

III) Le spese di lite seguono la soccombenza, in solido, del Fallimento dell'(OMISSIS) S.r.l. e dell’Italfondiario S.p.a. e tenuto conto del valore della controversia e dell’attività difensiva espletata sono liquidate come da dispositivo, e distratte in favore del difensore dei F. – S. che ha reso la dichiarazione di legge.

IV) Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale e dell’incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale e per il ricorso incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale;

condanna la ricorrente principale e la ricorrente incidentale in solido al pagamento delle spese di lite, liquidate in Euro 5.200,00 oltre Euro 200,00 per esborsi per F.A. e S.A.M. e in Euro 4.200,00 oltre Euro 200,00 per esborsi per Banca di Credito Cooperativa Alberobello, oltre rimborso forfetario al 15%, oltre CA e IVA per legge sui detti importi, con distrazione in favore dell’avvocato Nicola Putignano.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale e della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale e per il ricorso incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sezione Terza Civile, il 29 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 20 novembre 2020

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