Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26423 del 17/10/2019

Cassazione civile sez. I, 17/10/2019, (ud. 12/07/2019, dep. 17/10/2019), n.26423

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 24094/2018 proposto da:

N.P.M., elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Cavour,

presso la cancelleria civile della Corte di cassazione e

rappresentato e difeso dagli avvocati Paola Turatolo e Simone

Gramatica giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DEI MINORI DI

GENOVA; PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI

APPELLO DI GENOVA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 11/2018 della Corte di appello di Genova

pubblicata il 30/1/2018;

udita la relazione della causa svolta dal Cons. SCALIA Laura nella

camera di consiglio del 12/07/2019.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. N.P.M., cittadino del Senegal, destinatario di provvedimento del questore della provincia di Genova che, respinta la richiesta di soggiorno, gli intimava di lasciare il territorio nazionale per essere stato egli condannato, negli anni 2012 e 2015, per cessione di sostanze stupefacenti e, nel 2013, per ingresso e soggiorno illegale, ricorreva al Tribunale per i minorenni di Genova chiedendo l’autorizzazione, ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 31, comma 3, a permanere sul territorio nazionale in quanto genitore della minore N.A., nata il (OMISSIS).

Il richiedente esponeva di essere coniugato con G.A.N., cittadina del (OMISSIS), titolare di un permesso per asilo politico.

Il Tribunale per i minorenni di Genova respingeva l’istanza in mancanza di gravi motivi di salute della minore che rendessero indispensabile la presenza del padre, nell’apprezzata sussistenza a carico del primo di due condanne penali.

La Corte di appello di Genova, investita del reclamo proposto per dedotta violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, artt. 28,29 e 30 e art. 31, comma 3, con la sentenza, rectius il decreto in epigrafe indicato, lo respingeva confermando la decisione di primo grado, ritenendo causa ostativa al rilascio dell’autorizzazione la presenza di condanne reiterate e recenti, unite a denunce a piede libero e ad ordini di espulsione, nel rilevo, pure espresso, che integrasse “una pura affermazione priva di qualsiasi supporto probatorio” quella del reclamante di aver cambiato vita dopo la nascita della figlia.

2. N.P.M. propone ricorso straordinario in cassazione avverso il provvedimento della Corte di appello di Genova affidato ad un solo motivo.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con unico articolato motivo il ricorrente deduce l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per avere la Corte territoriale mancato di svolgere, con riferimento al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 31, comma 3, un giudizio prognostico sulle prospettive di un danno grave per la minore quale conseguenza dell’allontanamento del genitore.

La ratio della norma, in cui l’autorizzazione non è necessariamente legata all’esistenza di situazioni di emergenza o eccezionali connesse alla salute del minore, secondo giurisprudenza di legittimità, andrebbe rinvenuta nella necessità di porre al centro della decisione l’interesse del minore, in ragione di un sistema di norme, anche costituzionali e convenzionali, in cui si inserisce la previsione in esame.

L’impugnato provvedimento avrebbe invece argomentato solo dalle condanne penali riportate dal ricorrente, peraltro risalenti ad epoca anteriore alla nascita della stessa minore.

2. Va premessa la ricorribilità per cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost., del decreto, pronunciato in camera di consiglio ex artt. 739,742 e bis c.p.c., con il quale la Corte d’appello decide in ordine alla domanda di autorizzazione ad entrare o a permanere temporaneamente sul territorio nazionale che sia stata proposta, in deroga alle disposizioni generali sull’immigrazione, dal cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione Europea per gravi motivi connessi con lo sviluppo psico-fisico di un familiare minorenne, giusta il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 31, comma 3, ferma restando la sottesa controversia fra parti diverse a cui il decreto è chiamato a dare composizione (Cass. SU 16/10/2006 n. 22216).

Nel resto, il ricorso è fondato per le ragioni ed i termini di seguito indicati.

3. Il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 31, contenente “Disposizioni a favore dei minori”, al comma 3 stabilisce, per quanto qui di rilievo, che “Il Tribunale per i minorenni, per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell’età e delle condizioni di salute del minore che si trova nel territorio italiano, può autorizzare l’ingresso o la permanenza del familiare, per un periodo di tempo determinato, anche in deroga alle altre disposizioni della presente legge. L’autorizzazione è revocata quando vengono a cessare i gravi motivi che ne giustificavano il rilascio o per attività del familiare incompatibili con le esigenze del minore o con la permanenza in Italia”.

Nell’interpretazione della norma offerta dalla giurisprudenza di legittimità, la previsione in questione, formulata con la tecnica della clausola generale, resta incentrata sulla nozione dei “gravi motivi” posta in rapporto di interdipendenza con lo sviluppo psicofisico del minore che diviene, pertanto, il bene protetto dalla previsione così da consentire di fissare una equivalenza, nella prospettiva di valutazione lungo la quale è chiamato ad esprimersi il giudice del merito, tra gli estremi dei “gravi motivi” e del “pericolo di danni gravi allo sviluppo psicofisico” al minore.

La disposizione ha la funzione di norma di chiusura del sistema di tutela dei minori stranieri, fondato in via ordinaria sull’istituto del ricongiungimento familiare, ed apporta una eccezione alla disciplina sull’ingresso e sul soggiorno dello straniero in presenza dell’esigenza di tutelare il “preminente interesse” del minore quando il suo allontanamento o quello di un suo familiare potrebbero pregiudicarne l’integrità psicofisica.

Si tratta di evidenza fattuale rispetto alla quale si attua ed esaurisce il bilanciamento necessario ed equilibrato tra il rispetto alla vita familiare del minore, che i pubblici poteri sono tenuti a proteggere e promuovere, e l’interesse pubblico generale alla sicurezza del territorio e del controllo delle frontiere, che richiede, soprattutto, il rispetto delle norme sull’immigrazione da parte dei soggetti ad essa sottoposti.

La clausola generale dei “gravi motivi” va ritenuta dal giudice del merito, nella conoscenza dei principi espressi dall’ordinamento, quale limite alla sua applicabilità e quindi nella consapevolezza della preminente necessità di evitare che il minore straniero già soggiornante in Italia soffra di un “qualsiasi danno effettivo, concreto, percepibile ed obbiettivamente grave che in considerazione dell’età o delle condizioni di salute ricollegabili al complessivo equilibrio psico-fisico deriva, o è altamente probabile, deriverà al minore, dall’allontanamento del familiare o dal suo definitivo sradicamento dall’ambiente in cui è cresciuto” (in massima: Cass. SU 25/10/2010 n. 21799).

Nelle puntualizzazioni recentissimamente rese da questa Corte di legittimità interessata, nel suo più alto consesso, dalla relativa questione di massima, se da un canto “ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 31, comma 3, il diniego non può essere fatto derivare automaticamente dalla pronuncia di condanna per uno dei reati che lo stesso testo unico considera ostativi all’ingresso o al soggiorno dello straniero; nondimeno la detta condanna è destinata a rilevare, al pari delle attività incompatibili con la permanenza in Italia, in quanto suscettibile di costituire una minaccia concreta ed attuale per l’ordine pubblico o la sicurezza nazionale” e tanto nella pure offerta precisazione che, la condanna per uno dei reati ostativi può sì condurre al rigetto della istanza di autorizzazione, ma “all’esito di un esame circostanziato del caso e di un bilanciamento con l’interesse del minore, al quale la detta norma, in presenza di gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico”, con l’ulteriore rilievo che quest’ultimo resta nella fattispecie in esame declinato previa attribuzione allo stesso di un “valore prioritario”, ma “non assoluto” (Cass. SU 12/06/2019 n. 15750).

L’estremo della “gravità dei motivi” non resta pertanto confinata, nella sua applicabilità, a situazioni di eccezionale rilevanza quali l’emergenza sanitaria e la grave patologia del minore, sicchè la relativa istanza dovrà fondarsi su un rischio di pregiudizio che solo trascende “il normale disagio connesso all’allontanamento dal luogo di radicamento” (Cass. n. 21799 cit.; Cass. 22/09/2016 n. 18563; Cass. 31/03/2011 n. 7516; Cass. 17/12/2015 n. 25419).

4. Sugli indicati contenuti, come da tempo affermato da questa Corte di legittimità, il giudice minorile, trattandosi di situazioni che non si prestano ad essere preventivamente catalogate e standardizzate, è chiamato a tenere conto della peculiarità delle situazioni prospettate nonchè di ogni possibile variabile, tra le quali rientrano età, le condizioni di salute, la presenza o meno dell’altro genitore e la situazione della famiglia, e di qualsiasi altro fattore idoneo a consentire un corretto bilanciamento degli interessi contemplati dalla norma.

L’indagine nell’indicato spirito deve svolgersi in modo individualizzato, anche a mezzo di accertamenti specialistici, che tenga conto delle peculiarità delle situazioni prospettate e di ogni possibile variabile (Cass. n. 21799 cit. p. 21).

5. La Corte di appello di Genova, sezione per i minorenni, con il provvedimento impugnato ha mancato di fare applicazione degli indicati principi e di operare, nell’attento bilanciamento tra le esigenze statuali inerenti alla tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza nazionale ed’ gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico del minore, la corretta valorizzazione dell’interesse del minore cui la norma conferisce protezione in via primaria.

La Corte di merito ha invero erroneamente limitato il proprio accertamento al rilievo che le situazioni meritevoli di tutela D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 31, comma 3, devono trascendere il normale disagio dovuto al rimpatrio del minore nel paese di origine, al seguito dei genitori, o a quello del rimpatrio di un familiare senza in tal modo valutare, nell’indicata esigenza di individualizzazione degli indicati principi, anche a mezzo di indagini del servizio sociale:

a) la sussistenza o meno della coesione familiare e se nell’ambito di essa lo straniero richiedente abbia esercitato effettivamente a beneficio della figlia minore la propria funzione genitoriale, la cui improvvisa interruzione costituirebbe un nocumento irreversibile per il suo sviluppo psicofisico;

b) la effettiva idoneità del genitore in ragione della tenera età della minore, nata il (OMISSIS), considerata una variabile dalla norma, ad occuparsi della figlia e ad allevarla in un ambiente familiare idoneo a garantirne la crescita prendendosi carico dei bisogni e dei problemi della prima, da verificarsi in un contesto familiare in cui la madre, cittadina del Gambia, che gode dello status di rifugiata, svolge attività lavorativa.

Ed infatti, ai fini del riconoscimento dell’autorizzazione di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 31, comma 3, l’esistenza di precedenti penali o di pendenze a carico del colui che richiede l’autorizzazione al soggiorno per ragioni familiari, chiamati ad entrare in bilanciamento con l’interesse del minore che in modo prioritario è tutelato dalla norma, non sono ostative, da sole considerate, al rilascio della prima, dovendo il giudice del merito svolgere una attenta indagine sulla effettiva volontà di integrazione e sulla positività della relazione con il minore che, ove dimostrata, può giustificare la speciale autorizzazione al soggiorno.

6. La decisione impugnata va pertanto cassata con rinvio alla stessa Corte di appello di Genova, sezione per i minorenni, che in diversa composizione provvederà al riesame dei motivi di appello del ricorrente per gli accertamenti indicati, provvedendo altresì alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Cortei accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Genova, sezione per i minorenni, in diversa composizione.

Dispone che ai sensi del D.Lgs. n. 198 del 2003, art. 52, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi in caso di diffusione del presente provvedimento.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 12 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2019

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