Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26423 del 07/12/2011

Cassazione civile sez. III, 07/12/2011, (ud. 10/11/2011, dep. 07/12/2011), n.26423

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 17594-2010 proposto da:

V.R. (OMISSIS), V.R.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA TIBURTINA

612, presso lo studio dell’avvocato PASSANTE ARIANNA, rappresentati e

difesi dagli avvocati RICCIUTO NICOLA, CINQUE CARLO, giusta procura a

margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

SARA ASSICURAZIONI SPA (OMISSIS) in persona del Direttore

Generale e legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA DEI MARTIRI DI BELFIORE 2, presso lo studio dell’avvocato

ALESSI GAETANO, che la rappresenta e difende, giusta procura speciale

in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

D.M.M.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 5840/2009 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata

l18/05/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/11/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MAURIZIO MASSERA;

udito per la controricorrente l’Avvocato Gaetano Alessi che si

riporta agli scritti.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RENATO

FINOCCHI GHERSI che si riporta alla relazione scritta.

La Corte Letti gli atti depositati:

Fatto

OSSERVA

E’ stata depositata la seguente relazione:

1 – Con ricorso notificato il 23 giugno 2010 V.R. e V.R. hanno chiesto la cassazione della sentenza, non notificata, depositata in data 8 maggio 2009 dal Tribunale di Napoli, confermativa della sentenza del Giudice di Pace, che aveva rigettato la loro domanda di risarcimento danni da sinistro stradale.

La Sara Assicurazioni ha resistito con controricorso, mentre D. M.M. non ha espletato attività difensiva.

2 – Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 281 sexies c.p.c.; nullità della sentenza. Si assume che il procedimento semplificato e abbreviato previsto dalla norma indicata è consentito avanti al Tribunale solo quale giudice di primo grado ed è assolutamente inapplicabile al giudizio di appello e, al riguardo, viene formulato idoneo quesito.

La censura è fondata.

La Corte ha già affrontato e risolto la questione affermando (Cass. n. 6205 del 2009) che, nel procedimento d’appello davanti al Tribunale, in composizione monocratica, non può procedersi alla discussione orale della causa cui segua la lettura del dispositivo ex art. 281-sexies c.p.c., se una delle parti richieda, all’udienza di discussione, di disporre lo scambio delle conclusionali ai sensi dell’art. 190 c.p.c., essendo tenuto il giudice, per espressa previsione dell’art. 352 c.p.c., u.c., a provvedere a tale adempimento e a fissare una nuova udienza di discussione nel termine previsto dalla norma, a pena di nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa. Non vi sono ragioni idonee a mutare il menzionato orientamento.

Nella specie il ricorrente ha allegato al ricorso copia del verbale dell’udienza dell’8 maggio 2009 dal quale risulta la richiesta del termine per il deposito delle comparse conclusionali e delle eventuali repliche.

3. – Il secondo motivo, che si duole per violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 132, 161 e 246 c.p.c. e il terzo motivo, che lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 2054 c.c., artt. 112 e 132 c.p.c., omessa e insufficiente motivazione, restano assorbiti.

4.- La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti;

Non sono state presentate conclusioni scritte nè memorie; la resistente ha chiesto d’essere ascoltata in camera di consiglio.

5.- Ritenuto:

che, a seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione;

che il ricorso deve perciò essere accolto essendo manifestamente fondato;

che pertanto la sentenza va cassata con rinvio; spese rimesse;

visti gli artt. 380-bis e 385 cod. proc. civ..

P.Q.M.

Accoglie il ricorso. Cassa e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Napoli in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 10 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2011

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