Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26422 del 20/12/2016

Cassazione civile, sez. VI, 20/12/2016, (ud. 21/10/2016, dep.20/12/2016),  n. 26422

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – rel. Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25535-2015 proposto da:

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

generale dello Stato, che lo rappresenta e difende per legge;

– ricorrente –

contro

I.A., elettivamente domiciliata in Roma, via Cesare Maccari

n. 123, presso lo studio dell’Avvocato Vincenzo Porfidia,

rappresentata e difesa, per procura speciale a margine del

controricorso, dagli Avvocati Giorgio Di Majo e Domenico Porfidia;

– controricorrente –

avverso il decreto della Corte d’appello di Roma, depositato il 18

marzo 2015;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/10/2016 dal Presidente relatore Dott. STEFANO PETITTI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che la Corte d’appello di Roma, in accoglimento della domanda di equa riparazione proposta da I.A., condannava il Ministero della giustizia al pagamento, in suo favore, della somma di Euro 10.250,00, oltre interessi legali dalla data della domanda al soddisfo;

che per la cassazione di questo decreto ha proposto ricorso il Ministero della giustizia sulla base di due motivi;

che I.A. ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che con il primo motivo il Ministero deduce violazione della L. n. 89 del 2001, art. 4 dolendosi del fatto che la Corte d’appello non abbia rilevato la tardività della domanda, atteso che il termine semestrale di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 4 non è suscettibile di sospensione feriale;

che il motivo è infondato, alla luce del condiviso principio per cui “poichè fra i termini per i quali la L. n. 742 del 1969, art. 1 prevede la sospensione nel periodo feriale vanno ricompresi non solo i termini inerenti alle fasi successive all’introduzione del processo, ma anche il termine entro il quale il processo stesso deve essere instaurato, allorchè l’azione in giudizio rappresenti, per il titolare del diritto, l’unico rimedio per fare valere il diritto stesso, detta sospensione si applica anche al termine di sei mesi previsto dalla L. n. 89 del 2001, art. 4 per la proposizione della domanda di equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo” (Cass. n. 5423 del 2016; Cass. n. 10595 del 2016);

che con il secondo motivo il Ministero deduce che, pur volendosi ritenere applicabile la sospensione feriale dei termini, la domanda era comunque tardiva perchè proposta con ricorso depositato l’11 novembre 2010, mentre il termine semestrale decorrente dalla data di deposito della sentenza di questa Corte, decorreva dal 9 febbraio 2010; che il motivo è infondato alla luce del principio per cui “in tema di irragionevole durata del processo, il termine della domanda di riparazione, ai sensi della L. n. 89 del 2001, art. 4 decorre solo da quando la parte ha avuto conoscenza del provvedimento che definisce il giudizio presupposto (nella specie, solo dalla comunicazione e non dal deposito della sentenza di cassazione), valendo il principio per cui il decorso del termine di un atto presuppone che l’interessato conosca il dies a quo” (Cass. n. 21294 del 2015); e nella specie, la censura viene proposta assumendo come data di decorrenza del termine semestrale quella del deposito della sentenza di questa Corte e non anche la data della comunicazione, indicata dalla parte controricorrente nel 13 maggio 2010;

che il ricorso va quindi rigettato, con conseguente condanna del Ministero ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna il Ministero ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 1.000,00 per compensi, oltre accessori di legge e spese forfetarie.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile -2 della Corte suprema di cassazione, il 21 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2016

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