Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26422 del 20/11/2020

Cassazione civile sez. III, 20/11/2020, (ud. 08/09/2020, dep. 20/11/2020), n.26422

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 30942/2018 proposto da:

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, in persona del legale rappresentante,

rappresento e difeso dagli avvocati ANDREA MONDA, e SERGIO PERTILE,

ed elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo in Padova

via Nicolò Tommaseo 67, pec: sergio.pertileordineavvocatipadova.it;

– ricorrente –

contro

C.M., in proprio e quale genitore esercente la potestà

sulla figlia minore C.E., entrambi eredi di

M.C., rappresentato e difeso dagli avvocati GIULIO MASTROIANNI, e

GIUSEPPE ALESSIO, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del

primo in ROMA, in viale Medaglie d’Oro n. 48, pec:

giuliomastroianni.ordineavvocatipadova.it;

– resistente e ricorrente incidentale –

contro

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, in persona del legale rappresentante

come sopra rappresentato e difeso;

– controricorrente all’incidentale –

e contro

R.O.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2318/2018 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 27/08/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

dell’08/09/2020 dal Consigliere Dott. ANNA MOSCARINI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.Con atto di citazione notificato in data 11/7/2007 la signora M.C. convenne, davanti al Tribunale di Padova, il signor R.O. e la Aurora Assicurazioni (incorporante Winterthur Assicurazioni S.p.A. e Winterthur Vita S.p.A.), per sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni da lei patiti per quanto commesso dal primo nell’esercizio di quelle che prospettò essere state incombenze affidategli dalla compagnia. Espose di aver effettuato al R., in ragione della fiducia riposta nell’intermediario anche dai fratelli della M., quattro versamenti; di aver ottenuto, in occasione di ciascun versamento, un “certificato di copertura provvisoria” su modulistica Veneta, e di aver poi appreso, a seguito di accertamenti indotti da sospetti sorti in relazione ai rapporti tra il R. ed i fratelli della M., che, nell’archivio della società assicuratrice, non risultavano nè le sue polizze, nè quelle dei suoi familiari. Chiese, pertanto, la condanna del R. in solido con la compagnia Aurora Assicurazioni, al pagamento della somma di Euro 90.860,00 o di quella inferiore di Euro 30.987,41.

2. L’Aurora si costituì in giudizio disconoscendo i documenti prodotti dalla M. e rappresentando che il rapporto con il R. si era interrotto con decorrenza dal 1/7/2000; contestò la rilevanza della documentazione prodotta dall’attrice, negò che il R. all’epoca dei fatti fosse munito del potere di rappresentanza della compagnia, negò l’applicazione dell’art. 2049 c.c., ed affermò che la negligenza della M. aveva interrotto il nesso di occasionalità necessaria. Il R. rimase contumace.

3. Il Tribunale di Padova, acquisiti i documenti e svolto interrogatorio formale del R., convenuto contumace, con sentenza n. 2574 del 5/8 agosto 2014, accolse la domanda e condannò il R. a risarcire all’attrice il danno subito nella misura di Euro 30.987,41, oltre interessi e rigettò la domanda svolta nei confronti della compagnia, ritenendo non sussistente il rapporto di pertinenza tra incombenze demandate all’agente (e sulle quali la compagnia ha la possibilità di esercitare poteri di direttiva, vigilanza e controllo) e attività delittuosa dello stesso, tale da fondare il principio di occasionalità necessaria ai fini dell’applicazione dell’art. 2049 c.c.. In ogni caso il giudice ritenne non raggiunta un’adeguata prova, nei confronti della compagnia, dell’appropriazione di somme da parte del R. e ritenne che dovesse applicarsi nei confronti della M. l’art. 1227 c.c., non avendo ella posto in essere comportamenti di ordinaria diligenza per evitare il danno ed avendo anzi ella omesso di giustificare il pagamento in contanti di un’ingente somma di denaro a fronte del rilascio di un mero certificato di copertura provvisoria.

4. La M. propose appellolcon cui censurò la sentenza di primo grado in punto di inattendibiità del materiale probatorio raccolto nei confronti della compagnia, in punto di violazione dell’art. 1227 c.c. e dell’art. 2049 c.c.. Si costituì in giudizio la Unipolsai Assicurazioni SpA, incorporante la Aurora Assicurazioni SpA.

5. La Corte d’Appello di Venezia, con sentenza n. 2318 del 27/8/2018, ha accolto l’appello della M. e condannato Unipolsai Assicurazioni in solido con il R. al pagamento della somma di Euro 30,947,41, oltre interessi legali e spese del doppio grado. Per quanto ancora qui di interesse la Corte ha ritenuto esistenti elementi di prova atti a fondare un ragionevole affidamento della M. sull’esistenza di un rapporto di preposizione della compagnia di assicurazioni rispetto al R., elementi tratti sia dall’interrogatorio formale del medesimo sia dalle prove testimoniali, sia dall’avvenuto rilascio di certificati di copertura provvisoria, essendo irrilevante la mancata menzione nei medesimi del contratto assicurativo stipulato dalla M., sia dalla contemporanea truffa perpetrata dal R. ad altri clienti, sia da elementi denotanti la mancanza di interruzione del nesso di causalità necessaria tra lo svolgimento dell’attività del promotore ed il danno. La Corte di merito ha concluso per l’apparente imputabilità degli investimenti alla compagnia e la conseguente violazione dell’art. 2049 c.c., sussistendo il nesso di occasionalità necessaria tra l’attività dell’agente e la commissione dell’illecito, mentre ha escluso che fosse ravvisabile la negligenza della truffata ex art. 1227 c.c., ritenendo irrilevanti gli elementi valorizzati dal giudice di prime cure a sostegno della opposta tesi (maturità e buon inserimento sociale della danneggiata, pagamento in contanti, etc.). Sul quantum ha confermato la liquidazione effettuata dal giudice di primo grado, escludendo di poter accogliere la domanda di condanna al pagamento della maggiore somma richiesta corrispondente al mancato guadagno promesso, in quanto danno del tutto ipotetico ed aleatorio. Conseguentemente ha condannato, come si diceva, Unipolsai Assicurazioni SpA (già UGF, già Aurora Assicurazioni SpA) in solido con il R. a pagare alla M. la somma di 30.947,41, oltre interessi legali dalla data dei singoli versamenti al saldo.

6. Avverso la sentenza Unipolsai Assicurazioni SpA ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. C.M., in proprio e quale esercente la potestà sulla figlia minore C.E., nella dedotta qualità di eredi di M.C., hanno resistito con controricorso e proposto ricorso incidentale, affidato a due motivi. Unipolsai Assicurazioni SpA ha resistito al ricorso incidentale con proprio controricorso. Il C. ha notificato, in data 21/7/2020, ed ha depositato documenti attinenti alla propria qualità di erede. Unipolsai Assicurazioni SpA ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Occorre preliminarmente trattare la questione della prova della qualità di erede in capo ai ricorrenti in via incidentale rispetto alla quale questione la Unipolsai SpA ha eccepito l’assenza di legittimazione ad agire.

L’eccezione è infondata,in quanto, a seguito della produzione e notifica ex art. 372 c.p.c., dell’atto di accettazione dell’eredità con beneficio di inventario e dell’inventario (Cass., L, n. 21436 del 30/8/2018; Cass., 3, n. 2223 del 20/10/2014)7i ricorrenti in via incidentale hanno certamente dimostrato 13 loro qualità di eredi.

2. In secondo luogo/occorre rilevare che il R. è rimasto contumace anche nel presente giudizio di cassazione e, non essendovi prova dell’avvenuta notifica del ricorso incidentale nei suoi confronti, il cui eventuale accoglimento determinerebbe effetti nella sua sfera patrimoniale, è necessario disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario, assegnando ai ricorrenti in via incidentale termine per il rinnovo della notifica.

3. Conclusivamente, senza procedere all’esame dei motivi del ricorso principale e di quello incidentale, questo Collegio rileva doversi disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti del R., liticonsorte necessario, assegnando un termine ai ricorrenti in via incidentale per il rinnovo della notifica.

P.Q.M.

La Corte, rilevata la contumacia di R.O. e la mancata notifica nei suoi confronti del ricorso incidentale degli eredi di M.C., considerata la qualità di litisconsorte necessario, dispone il rinnovo della notifica nei confronti del medesimo ed assegna ai ricorrenti in via incidentale il termine di giorni 60 dalla comunicazione da parte della cancelleria della presente ordinanza per provvedere alla notifica.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 8 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 20 novembre 2020

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