Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26422 del 17/10/2019
Cassazione civile sez. I, 17/10/2019, (ud. 24/05/2019, dep. 17/10/2019), n.26422
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –
Dott. TRIA Lucia – Consigliere –
Dott. SCALIA Laura – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 15060/2018 proposto da:
S.M., elettivamente domiciliato in Napoli, piazza Cavour 139,
presso l’avv. Luigi Migliaccio che lo rappresenta e difende per
allegata procura speciale;
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore;
– intimato –
avverso il decreto del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata il 11/04/2018;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
24/05/2019 da Dott. SOLAINI LUCA;
udito l’Avvocato;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
CAPASSO LUCIO.
Fatto
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Napoli ha respinto il ricorso proposto da S.M., cittadino (OMISSIS), avverso la decisione con la quale la commissione territoriale di Caserta gli aveva negato il riconoscimento della protezione internazionale anche nella forma sussidiaria e di quella umanitaria.
Il richiedente asilo aveva riferito di essere di religione mussulmana, di essere partito dal Ghana, perchè era fidanzato con una ragazza cristiana del villaggio, contro la volontà dei suoi genitori e del fratello che una volta lo ferì, causandogli il ricovero in ospedale, inoltre, il padre della fidanzata era un politico del partito (OMISSIS) che lo fece incarcerare per tre giorni, dopo di chè si allontanò, quando la fidanzata in cinta, che voleva abortire, si procurò la morte, agendo di sua iniziativa per l’interruzione della gravidanza. Ha dichiarato di non voler ritornare in Ghana per paura di essere incarcerato o ucciso dalla polizia che lo ricerca per la morte della ragazza.
A sostegno della propria decisione di rigetto, il Tribunale ha evidenziato la genericità e non credibilità del racconto in ordine ai punti essenziali della storia narrata, di carattere stereotipato perchè conforme a narrazioni simili dei richiedenti asilo, anche perchè in Ghana non esistono particolari dissidi etnici o di tipo religioso, nè il ricorrente aveva dimostrato di essersi rivolto alle autorità per le aggressioni subite; non sussistevano, pertanto, gli estremi della protezione internazionale, me neppure di quella umanitaria, per l’assenza di motivi di vulnerabilità.
Contro il decreto del Tribunale di Napoli è ora proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi.
Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese scritte.
Il giudizio è stato rimesso in pubblica udienza dall’ordinanza interlocutoria della sesta sezione civile di questa Corte n. 5384/19.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorrente censura la decisione del Tribunale: (i) sotto un primo profilo, per nullità della sentenza, per violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 11 nonchè degli art. 111 Cost., comma 1, e art. 2 Cost., dell’art. 47 della Carta di Nizza e dell’art. 6 Cedu, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per violazione dei principi del giusto processo, in particolare, nei casi in cui il giudice è tenuto a fissare udienza di comparizione delle parti, per l’assenza della video registrazione del colloquio del richiedente asilo davanti alla Commissione territoriale; (ii) sotto un secondo profilo, per violazione di legge, in particolare, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, commi 10 e 11 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perchè il comma 11 (a differenza del comma 10) del disposto normativo in rubrica, impone la fissazione dell’udienza, in caso di assenza di videoregistrazione, senza operare alcuna distinzione tra le domande avanzate prima della data di entrata in vigore della L. n. 46 del 2017 e quelle per le quali il colloquio sia avvenuto dopo.
I due motivi, che possono essere oggetto di un esame congiunto perchè connessi, sono fondati.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte “In tema di protezione internazionale, allorchè il richiedente impugni la decisione della Commissione territoriale e la videoregistrazione del colloquio non sia disponibile, il giudice deve fissare l’udienza per la comparizione delle parti, configurandosi, in difetto, la nullità del decreto che decide il ricorso per violazione del principio del contraddittorio, a nulla rilevando che l’audizione, nella specie, sia stata effettuata davanti alla Commissione territoriale in data anteriore alla consumazione del termine di 180 giorni dall’entrata in vigore del D.L. n. 13 del 2017, convertito nella L. n. 46 del 2017, essendo l’udienza di comparizione delle parti, anche in tale ipotesi, conseguenza obbligata della mancanza della videoregistrazione” (Cass. n. 32029/18, 10786/19, 5973/19, v. anche Cass. n. 2817/19).
Nel caso di specie, Il Tribunale di Napoli ha disatteso il superiore principio di diritto, in quanto ha ritenuto che poichè la videoregistrazione non era obbligatoria al momento dello svolgimento del colloquio, non fosse applicabile il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 11 nella versione attualmente vigente, laddove alla lett. a) prevede che “l’udienza è altresì disposta…” se “la videoregistrazione non è disponibile”, e dunque, non ha fissato l’udienza.
Il decreto impugnato va, pertanto, cassato e la causa va rinviata al Tribunale di Napoli, affinchè riesamini il merito della controversia, dopo aver fissato l’udienza di comparizione delle parti.
PQM
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Accoglie il ricorso.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Napoli, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 24 maggio 2019.
Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2019