Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26422 del 07/12/2011
Cassazione civile sez. III, 07/12/2011, (ud. 10/11/2011, dep. 07/12/2011), n.26422
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –
Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –
Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –
Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –
Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 17461-2010 proposto da:
S.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in
ROMA, PIAZZA COLA DI RIENZO 92, presso lo studio dell’avvocato
NARDONE ELISABETTA, che lo rappresenta e difende unitamente
all’avvocato PATTAY GIOVANNI, giusta delega a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
RSA – SUN INSURANCE OFFICE LTD. già ROYAL &
SUNALLIANCE
ASSICURAZIONI (OMISSIS) in persona del suo Direttore Generale e
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA DELLA CONCILIAZIONE 44, presso lo studio dell’avvocato PERILLI
MARIA ANTONIETTA, che la rappresenta e difende unitamente
all’avvocato CASSANELLO PIERLUIGI, giusta procura alle liti in calce
al controricorso;
– controricorrente –
e contro
L.A., C.A.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 575/2009 della CORTE D’APPELLO di GENOVA del
12.5.09, depositata il 21.5.09;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
10/11/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MAURIZIO MASSERA.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RENATO
FINOCCHI GHERSI.
La Corte Letti gli atti depositati:
Fatto
OSSERVA
E’ stata depositata la seguente relazione:
1 – Con ricorso notificato il 29 giugno 2010 S.G. ha chiesto la cassazione della sentenza, non notificata, depositata in data 21 maggio 2009 dalla Corte d’Appello di Genova, confermativa della sentenza del Tribunale che aveva liquidato in misura ritenuta inadeguata il danno subito in conseguenza di sinistra stradale.
La RSA – Sun Insurance Office Ltd. ha resistito con controricorso, mentre L.A. e C.A. non hanno espletato attività difensiva.
2 – Il ricorso è inammissibile per un duplice ordine di ragioni. In primo luogo, per violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6. Infatti è orientamento costante (confronta, tra le altre, le recenti Cass. Sez. Un. n. 28547 del 2008; Cass. Sez. 3 n. 22302 del 2008) che, in tema di ricorso per cassazione, a seguito della riforma ad opera del D.Lgs. n. 40 del 2006, il novellato art. 366 c.p.c., comma 6, oltre a richiedere la “specifica” indicazione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, esige che sia specificato in quale sede processuale il documento, pur individuato in ricorso, risulti prodotto. Tale specifica indicazione, quando riguardi un documento prodotto in giudizio, postula che si individui dove sia stato prodotto nelle fasi di merito, e, in ragione dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, anche che esso sia prodotto in sede di legittimità.
In altri termini, il ricorrente per cassazione, ove intenda dolersi dell’omessa o erronea valutazione di un documento da parte del giudice di merito, ha il duplice onere – imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, – di produrlo agli atti e di indicarne il contenuto. Il primo onere va adempiuto indicando esattamente nel ricorso in quale fase processuale e in quale fascicolo di parte si trovi il documento in questione; il secondo deve essere adempiuto trascrivendo o riassumendo nel ricorso il contenuto del documento. La violazione anche di uno soltanto di tali oneri rende il ricorso inammissibile. Il ricorrente non ha soddisfatto l’onere processuale sopra indicato con riferimento alla documentazione che asserisce essere dimostrativa della diminuzione del reddito lamentata.
3. – Sotto altro profilo, la formulazione dell’unico motivo non soddisfa i requisiti stabiliti dall’art. 366-bis c.p.c..
Occorre rilevare sul piano generale che, considerata la sua funzione, la norma indicata (art. 366 bis c.p.c.) va interpretata nel senso che per, ciascun punto della decisione e in relazione a ciascuno dei vizi, corrispondenti a quelli indicati dall’art. 360, per cui la parte chiede che la decisione sia cassata, va formulato un distinto motivo di ricorso.
Per quanto riguarda, in particolare, il vizio di motivazione, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione; la relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto), che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (Cass. Sez. Unite, n. 20603 del 2007). Il ricorrente lamenta illogicità e/o contraddittorietà della motivazione. Ma il vizio di contraddittorietà della motivazione ricorre solo in presenza di argomentazioni contrastanti e tali da non permettere di comprendere la “ratio decidendi” che sorregge il “decisum” adottato, per cui non sussiste motivazione contraddittoria allorchè dalla lettura della sentenza non sussistano incertezze di sorta su quella che è stata la volontà del giudice. (Cass. n. 8106 del 2006).
Le argomentazioni a sostegno non dimostrano la sussistenza della situazione sopra delineata e non la dimostra neppure il momento di sintesi, da cui risulta che, in realtà, il S. si duole del contenuto decisionale, che non può essere censurato in sede di legittimità.
4.- La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti;
Non sono state presentate conclusioni scritte nè memorie nè alcuna delle parti ha chiesto d’essere ascoltata in camera di consiglio.
5. – Ritenuto:
che, a seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione; che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile; le spese seguono la soccombenza;
visti gli artt. 380-bis e 385 cod. proc. civ..
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 2.200,00, di cui Euro 2.000,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 10 novembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2011