Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26420 del 20/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 20/12/2016, (ud. 21/10/2016, dep.20/12/2016),  n. 26420

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – rel. Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25514-2015 proposto da:

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

generale dello Stato, che lo rappresenta e difende per legge;

– ricorrente –

contro

S.G., in proprio e quale legale rappresentante della

STARP s.n.c., elettivamente domiciliato in Roma, viale Giuseppe

Mazzini n. 145, presso lo studio dell’Avvocato Enrico Baldelli,

rappresentato e difeso, per procura speciale in calce al

controricorso, dall’Avvocato Gaetano Cinque;

– controricorrente –

avverso il decreto della Corte d’appello di Roma, depositato il 20

marzo 2015;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/10/2016 dal Presidente relatore Dott. STEFANO PETITTI;

udito, per il controricorrente, l’Avvocato Giannico Bruso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che la Corte d’appello di Roma, in accoglimento dell’opposizione L. n. 89 del 2001, ex art. 5 ter proposta da S.G. quale legale rappresentante della STARP s.n.c., ha condannato il Ministero della giustizia al pagamento della somma di Euro 3.250,00 quale indennizzo per la irragionevole durata di un giudizio civile protrattosi per sette anni;

che per la cassazione di questo decreto ha proposto ricorso il Ministero della giustizia sulla base di tre motivi;

che il S., in proprio e nella qualità, ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che con il primo motivo il Ministero deduce violazione della L. n. 89 del 2001, art. 4 dolendosi del fatto che la Corte d’appello non abbia rilevato la tardività della domanda, atteso che il termine semestrale di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 4 non è suscettibile di sospensione feriale;

che con il secondo motivo, proposto in via alternativa e subordinata e rubricato ancora violazione c/o falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 4 la difesa erariale sostiene che pur ammettendosi che il termine di cui all’art. 4 citato abbia natura processuale, lo stesso non sarebbe suscettibile di proroga per applicazione della sospensione dei termini in considerazione della natura monitoria del procedimento, caratterizzato per ciò solo da speditezza e urgenza, e quindi incompatibile con la sospensione feriale;

che il primo motivo è infondato, alla luce del condiviso principio per cui “poichè fra i termini per i quali la L. n. 742 del 1969, art. 1 prevede la sospensione nel periodo feriale vanno ricompresi non solo i termini inerenti alle fasi successive all’introduzione del processo, ma anche il termine entro il quale il processo stesso deve essere instaurato, allorchè l’azione in giudizio rappresenti, per il titolare del diritto, l’unico rimedio per fare valere il diritto stesso, detta sospensione si applica anche al termine di sei mesi previsto dalla L. n. 89 del 2001, art. 4 per la proposizione della domanda di equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo” (Cass. n. 5423 del 2016; Cass. n. 10595 del 2016);

che è infondato altresì il secondo motivo sol che si consideri che il principio ora richiamato è stato da questa Corte affermato proprio in una controversia soggetta, ratione temporis, all’applicazione della L. n. 89 del 2001, come modificata dal D.L. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 134 del 2012;

che con il terzo motivo il Ministero deduce il vizio di motivazione omessa su un fatto decisivo della controversia che ha formato oggetto di discussione, e segnatamente sulla tempestività della domanda di equa riparazione, atteso che non risultava alcun riferimento alla data di deposito della decisione conclusiva del giudizio presupposto;

che il motivo è inammissibile, atteso che dal decreto impugnato emerge, da un lato, che la questione della sussistenza della condizione di proponibilità della domanda consistente nella definizione del giudizio presupposto con provvedimento irrevocabile non ha formato oggetto di specifica eccezione da parte del Ministero e, dall’altro, che “il Ministero non ha sollevato alcuna eccezione quanto al merito della richiesta di indennizzo”;

che, quindi, la questione veicolata con il terzo motivo di ricorso si presenta nuova e come tale inammissibile;

che il ricorso va rigettato, con conseguente condanna del Ministero ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo in favore del difensore del ricorrente, dichiaratosi antistatario.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna il Ministero ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 800,00 per compensi, oltre accessori di legge e spese forfetarie; dispone la distrazione delle spese in favore del difensore del ricorrente, dichiaratosi antistatario.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta civile – 2 della Corte suprema di cassazione, il 21 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2016

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